Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 8 luglio 2020, n. 14235.
La massima estrapolata:
I contributi di esercizio a favore di imprese di trasporto locale in concessione vengono qualificati come corrispettivi in quanto si tratta di prestazioni spettanti all’Amministrazione nei confronti dei concessionari di pubblici servizi di trasporto e che trovano la loro causa nel rapporto che intercorre tra l’Amministrazione concedente ed il concessionario. Le controversie relative alla loro erogazione sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concessione di pubblici servizi. In materia di sovvenzioni a concessionari del trasporto pubblico, qualora siano in discussione i criteri tecnici per la loro determinazione, la pretesa fatta valere in giurisdizione dalla parte che si assume di essere creditrice è di diritto soggettivo con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Ordinanza 8 luglio 2020, n. 14235
Data udienza 11 febbraio 2020
Tag – parola chiave: GIURISDIZIONE – ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f.
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez.
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9715/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3723/2018 del TRIBUNALE di BOLZANO.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario relativamente al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano, promosso da (OMISSIS) s.p.a. per sentir condannare la Provincia Autonoma di Bolzano al pagamento della somma di Euro 1.226.459,00, oltre accessori, a titolo di contributo integrativo di esercizio nell’ambito della concessione di trasporto pubblico.
RITENUTO
che:
La (OMISSIS) spa, concessionaria del servizio di trasporto pubblico extraurbano per la Provincia di Bolzano, richiedeva il pagamento del saldo del contributo integrativo di quello ordinario, relativo all’anno 2013, pari ad Euro 1.325.232, previsto dalla L.P. Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, articolo 17, comma 1. Con decreto n. 11524/20 comunicato il 3 luglio 2018 il Direttore della Ripartizione Mobilita’ della Provincia determinava il saldo spettante nel minore importo di Euro 89.471. La societa’ concessionaria adiva il Tribunale ordinario di Bolzano contestando l’importo della somma liquidata con il citato decreto direttoriale e nel corso del giudizio proponeva regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell’articolo 41 c.p.c., chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario adito.
Con il ricorso per regolamento preventivo la societa’ assume che la determinazione del contributo integrativo sulla base del costo standard disciplinato dalla L.P. Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, articolo 17, non implica alcuna valutazione discrezionale riservata alla pubblica amministrazione. Deposita memoria.
La Provincia Autonoma di Bolzano resiste con controricorso chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo la controricorrente le censure svolte dalla societa’ concessionaria riguardano la determinazione del costo standard anno 2012 stabilito con il Decreto Assessorile 7 marzo 2013 e quindi involge valutazione di tipo discrezionale e tecnico-discrezionali comportanti la giurisdizione del giudice amministrativo. Deposita memoria.
Il Procuratore Generale ha concluso ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso per regolamento di giurisdizione e’ fondato.
Il dato normativo di riferimento e’ costituito dal criterio di riparto della giurisdizione stabilito dal Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 133, comma 1, lettera c), (Codice del processo amministrativo), che, nell’ambito della generale devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie “in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi”, enuclea le controversie “concernenti indennita’, canoni e corrispettivi in genere” attribuite invece alla giurisdizione del giudice ordinario. Su tale questione questa Corte e’ intervenuta con ripetute pronunce affermando che: i contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione, previsti dalla Legge Regionale Calabria 24 marzo 1982, n. 7, sono qualificabili come corrispettivi, costituendo prestazioni incombenti all’Amministrazione nei confronti dei concessionari di pubblici servizi di trasporto, che trovano la loro causa nel rapporto intercorrente tra l’Amministrazione concedente ed il concessionario, e sono destinati ad indennizzare quest’ultimo di particolari costi sostenuti per la gestione. Le controversie riguardanti la loro erogazione sono pertanto sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi: infatti, una volta che siano state fissati i criteri di determinazione della misura dei contributi spettanti, in sede di concreta erogazione non residua alcuno spazio per una valutazione discrezionale, con la conseguenza che le relative controversie, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario (Sez. U., Sentenza n. 15216 del 04/07/2006); in tema di sovvenzioni a concessionari di pubblico servizio di trasporto, qualora non sia in discussione la spettanza dei contributi richiesti da ditta esercente attivita’ di trasporto locale, ma solo i criteri tecnici per la loro determinazione, e’ certamente di diritto soggettivo la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte che assume di essere creditrice, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (Sez. U., Ordinanza n. 27618 del 21/11/2008); “e’ sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice ordinario le volte in cui non siano ravvisabili nel procedimento di accertamento momenti di ponderazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco…sussiste la giurisdizione (ordinaria) perche’ gli atti della Regione sono ricognitivi dei presupposti della erogazione e non mai discrezionali” (Sez. U. n. 20546 del 2013 pag. 4 motivazione); circa i poteri del giudice ordinario munito di giurisdizione in materia, questa Corte ha ulteriormente precisato che, nelle controversie per la corresponsione di indennita’, canoni o corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario ex articolo 133, comma 1, lettera c), c.p.a., ove la P.A. concedente eccepisca che la domanda di pagamento non sia dovuta in tutto o in parte in ragione dell’esistenza di un proprio provvedimento autoritativo, adottato sulla base di una previsione normativa, il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza di tale atto, nonche’ al rilievo dell’eventuale non riconducibilita’ a quest’ultimo del comportamento tenuto dalla P.A., ma non puo’, invece, sindacare la validita’ ed efficacia del provvedimento, sia perche’ il potere di disapplicazione della L. n. 2248 del 1865, ex articolo 5, all. E, e’ esercitabile unicamente nei giudizi tra privati, sia perche’ l’accertamento sulla materia oggetto dell’eccezione della P.A. e’ riservato alla giurisdizione amministrativa esclusiva, estesa anche alle situazioni di diritto soggettivo, cio’ che impedisce comunque di giustificare il potere di disapplicazione assumendone come oggetto l’esercizio in funzione della tutela del diritto soggettivo vantato con la domanda. (Sez. U -, Sentenza n. 28053 del 02/11/2018).
Nel caso di specie la L.P. Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, articolo 17, comma 1 e successive modifiche, prevede il pagamento in favore dell’impresa esercente il servizio di trasporto pubblico locale di un “contributo integrativo” aggiuntivo rispetto al contributo ordinario, qualificabile quale “corrispettivo” del servizio di trasporto, percio’ normativamente sottratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario; a norma del citato articolo 17, comma 2 tale contributo integrativo e’ determinato mediante il riconoscimento dei costi aziendali sulla base di un “costo standard”, approvato con apposite delibere, di modo che il successivo procedimento di attribuzione del contributo integrativo risulta avere un contenuto ricognitivo e non presenta profili di discrezionalita’, che si sono esauriti attraverso l’adozione dei provvedimenti amministrativi di fissazione dei costi standard.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario., al quale demanda la liquidazione delle spese del presente regolamento di giurisdizione.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale demanda la liquidazione delle spese del regolamento di giurisdizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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