Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 novembre 2020| n. 31763.
Le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell’ambito dei Centri Storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera g), dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. Tali beni se appartenenti a soggetti pubblici sono da considerare beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario ex art. 12. Pertanto, ai sensi dell’art. 21 comma 4 l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Di conseguenza, l’esecuzione di opere di qualunque genere su tali beni culturali, perché ricompresi nell’art. 10 d.lgs. 42/2004, in assenza di autorizzazione, è punita ex art. 169 d.lgs. 42/2004, salvi gli effetti del cd. decreto rilancio. (Nel caso specifico, il Tribunale del riesame ha ritenuto insussistente il fumus del reato ex art. 169 d.lgs. 74/2000 proprio in base all’art. 181 del d.l. n. 34 del 2020 (cd. decreto rilancio) per il quale il posizionamento delle strutture già sottoposte a sequestro preventivo non prevederebbe più le autorizzazioni ex art. 21 e 146 del d.lgs. 42/2004).
Sentenza|12 novembre 2020| n. 31763
Data udienza 21 ottobre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Beni culturali ed ambientali – Realizzazione di una struttura in zona soggetta a vincolo di tutela – Assenza di autorizzazione – Pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani rientranti nell’ambito dei Centri Storici – Interesse storico – artistico ope legis – Procedura amministrativa – Deroga di cui al cd. decreto rilancio (art. 181 d.l. n. 34/2020) – Artt. 10, 12, 13, 21, 169 d.lgs. 42/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 01/06/2020 del TRIB. LIBERTA’ di BENEVENTO;
udita la relazione svolta dal Consigliere SEMERARO LUCA;
sentite le conclusioni del PG CUOMO LUIGI;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza del 01/06/2020 il Tribunale di Benevento, accogliendo il riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento del 20 aprile 2020 emesso nei confronti di (OMISSIS), ritenendo insussistente il fumus dei reati contestati ex articolo 172, in relazione al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 45 e articolo 169, in relazione all’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004. All’indagato e’ contestato di avere, quale titolare di un esercizio commerciale, eseguito una struttura in zona soggetta a vincolo di tutela Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ex articolo 10, comma 4, lettera g), in assenza di autorizzazione della Soprintendenza Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ex articolo 21, comma 4.
2. Avverso tale ordinanza, e le altre emesse nello stesso procedimento, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Benevento deducendo il vizio di violazione di legge. In estrema sintesi, secondo il ricorrente, sono beni culturali ope legis le strade e le piazze dei centri storici ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 10, comma 4, lettera g), indipendentemente dalla dichiarazione di interesse storico artistico Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ex articoli 12 e 13. Il ricorrente ha ricostruito il quadro normativo e richiamato la giurisprudenza amministrativa sul punto; ha ritenuto erroneo il richiamo ai principi di legalita’ e tassativita’; ha rappresentato che le strutture si trovano tutte nella Zona A del centro storico del PUC di Benevento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione del pubblico ministero e’ limitata alla ritenuta insussistenza del fumus del reato Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 169.
1.1. In estrema sintesi, il Tribunale del riesame di Benevento ha annullato il decreto genetico di sequestro preventivo ritenendo insussistente il fumus dei reati contestati ex articolo 172, in relazione al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 45 e articolo 169, in relazione al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 21, in base a due presupposti normativi.
1.2. Ha ritenuto il Tribunale del riesame che, poiche’ la struttura e’ stata realizzata in una strada del centro storico, la strada stessa non sarebbe bene culturale in se’ ma richiederebbe la definizione del procedimento amministrativo di verifica dell’interesse pubblico ed il provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ex articoli 12 e 13. Tali provvedimenti non sarebbero stati emessi, sicche’ le strade del centro storico di Benevento non potrebbero essere qualificate bene culturale.
1.3. Su tale punto della decisione il ricorso e’ fondato perche’ secondo il costante orientamento della giustizia amministrativa, che la Corte condivide (richiamato per altro nel ricorso), le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell’ambito dei Centri Storici, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 10, comma 1 e del comma 4, lettera g), sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. Tali beni appartenenti a soggetti pubblici sono, quindi, da considerare beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario ex articolo 12 (TAR Veneto Sez. III n, 927 del 8 ottobre 2018; Cons. Stato, VI, sent. 5934/2014; Cons. Stato, VI, sent. 482/2011; id., VI, sent. 4010/2013; id., VI, sent. 4497/2013).
1.4. Ai sensi dell’articolo 21, comma 4 l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni culturali e’ subordinata ad autorizzazione del soprintendente. L’esecuzione di opere di qualunque genere su tali beni culturali, perche’ ricompresi nel Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 10, in assenza di autorizzazione, e’ pertanto punita Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ex articolo 169, salvi gli effetti del cd. decreto rilancio.
2. Il Tribunale del riesame ha pero’ ritenuto insussistente il fumus del reato Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 169, anche in base al Decreto Legge n. 34 del 2020, articolo 181, (cd. decreto rilancio) per il quale il posizionamento delle strutture gia’ sottoposte a sequestro preventivo non prevederebbe piu’ le autorizzazioni del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ex articoli 21 e 146. Afferma il Tribunale del riesame che “… per le opere oggetto di sequestro in via del tutto temporanea la normativa emergenziale ha escluso la necessita’ dell’autorizzazione ex articolo 21…”.
2.1. Tale punto della decisione non e’ stato impugnato con il ricorso: sicche’ resta a sostegno della decisione del Tribunale del riesame l’argomentazione in diritto non specificamente contestata dal pubblico ministero.
2.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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