Gruppi societari la responsabilità ed il pregiudizio ai creditori

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 maggio 2022| n. 14876.

Gruppi societari la responsabilità ed il pregiudizio ai creditori.

Il pregiudizio ai creditori, ai sensi dell’art. 2497, comma 1, cod. civ. è quello all’interesse, che loro pertiene, strumentale alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale della propria debitrice, quale presupposto per favorire il buon esito del proprio credito. In tal senso, “danno” per i creditori è il non poter essere pagati, a cagione del pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale, causato dalla capogruppo. Al predetto art. 2497 cod. civ., laddove menziona il necessario rispetto, ad opera della capogruppo, dei “principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società”, può ricondursi il principio onde è imposto ad essa di preservare l’equilibrio finanziario dell’impresa e l’integrità del suo patrimonio, a tutela del ceto dei creditori, volontari ed involontari, dell’impresa stessa, e quello che impone di gestire l’impresa in maniera tale da salvaguardarne la capacità di esistenza autonoma in un contesto di mercato concorrenziale (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva confermato la decisione del giudice di prime cure di rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dalla curatela fallimentare di una società per azioni ex art. 2497 cod. civ. contro altra società azionaria, quale “socio di maggioranza nonché dominante” in quanto titolare dell’88,57% del capitale sociale, ritenendo l’azione, di natura extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., ormai prescritta)

Ordinanza|11 maggio 2022| n. 14876. Gruppi societari la responsabilità ed il pregiudizio ai creditori

Data udienza 29 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Società di capitali – Gruppi societari – Direzione e coordinamento di società – Responsabilità – Art. 2497 c.c. – Pregiudizio ai creditori – Nozione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6549/2017 proposto da:
Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., – (OMISSIS) per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1485/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

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FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 23 settembre 2016 ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza del 24 febbraio 2010, la quale, per quanto qui rileva, aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal Fallimento (OMISSIS) s.p.a. ex articolo 2497 c.c. contro la (OMISSIS) s.p.a., proprio “socio di maggioranza nonche’ dominante”, titolare dell’88,57% del capitale sociale nel periodo dal (OMISSIS) al (OMISSIS), ritenendo l’azione prescritta.
Avverso questa sentenza propone ricorso la procedura, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a., la quale deposita altresi’ “note di udienza”, in cui ha meramente ribadito la richiesta di rigetto del ricorso avverso.
La ricorrente ha depositato la memoria.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente propone avverso la sentenza impugnata due motivi di ricorso, che possono essere come di seguito riassunti:
1) violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2497, 2497-sexies e 2935 c.c., articolo 112 c.p.c., in quanto (OMISSIS) s.p.a., nella veste di socia di maggioranza, non ha assunto le dovute deliberazioni a fronte della perdita del capitale sociale della controllata, in tal modo aggravando il dissesto della societa’, onde essa deve rispondere, ai sensi dell’articolo 2497 c.c. per il danno cagionato ai creditori nell’esercizio dell’abusiva condotta di direzione e coordinamento della (OMISSIS) s.p.a.: se e’ vero che tale condotta non era fonte di risarcimento prima del (OMISSIS), tuttavia la corte territoriale ha violato l’articolo 112 c.p.c., omettendo di considerare che la domanda non attiene ad un illecito istantaneo commesso da (OMISSIS) s.p.a. anteriormente a tale data, ma ad un illecito permanente, risultando quindi la prescrizione interrotta dall’atto di costituzione in mora, notificato dalla procedura il 18 ottobre 2008;
2) violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2497, 2497-sexies e 2935 c.c., L. 3 aprile 1979, n. 95, articolo 3 in quanto, essendo stata introdotta dal legislatore, con la riforma del diritto societario, l’azione dei creditori contro la societa’ controllante a decorrere dal (OMISSIS), mediante il nuovo articolo 2497 c.c., solo da tale momento avrebbe potuto decorrere il termine di prescrizione dell’azione, onde esso non era trascorso al momento della predetta costituzione in mora.
2. – I due motivi possono essere trattati congiuntamente, ponendo la medesima questione, e sono infondati.

 

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2.1. – La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto condividendo in toto le conclusioni del primo giudice – che l’azione proposta dalla procedura sia volta a far valere la responsabilita’ per il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori, in forza dell’attivita’ illegittima della capogruppo, azione che ha natura extracontrattuale ex articolo 2043 c.c., con conseguente prescrizione quinquennale.
Non ha accolto la tesi dell’esistenza di una simile azione solo dal (OMISSIS), in quanto essa comunque scaturiva dall’articolo 2043 c.c., per il generale principio di responsabilita’ da abuso di direzione unitaria.
Ha, infine, ritenuto che non fosse stata esercitata dalla procedura l’azione di responsabilita’ per i danni cagionati alla stessa societa’ eterodiretta (pag. 19).
2.2. – Mentre quest’ultima affermazione non e’ dal ricorso censurata, la ricorrente si duole, invece, dell’individuazione nel sistema di un’azione per conto della massa, che il curatore avrebbe potuto esercitare contro la capogruppo, in forza della clausola generale dell’articolo 2043 c.c., prima dell’entrata in vigore degli articoli 2497 c.c. e ss., introdotti dalla riforma del diritto societario di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Tuttavia, e’ corretta la ritenuta esistenza, in capo alla capogruppo che abusi dei diritti del socio e verso il ceto creditorio, di una responsabilita’ aquiliana ex articolo 2043 c.c., per la lesione cagionata all’integrita’ del patrimonio della societa’, che il curatore aveva facolta’ di esercitare per conto della massa.
Da un lato, con la L.Fall., articolo 146, il curatore esercita sia l’azione sociale di responsabilita’ che sarebbe stata esperibile dalla medesima societa’, se ancora in bonis, nei confronti del proprio amministratore ai sensi dell’articolo 2393 c.c., sia l’azione che, ai sensi dell’articolo 2394 c.c., sarebbe spettata contro gli amministratori ai creditori sociali, danneggiati dall’incapienza del patrimonio della societa’ debitrice. E, anche se la norma riguarda le azioni nei confronti degli amministratori e sindaci della societa’ fallita, la sua funzione di tutela dell’interesse della massa dei creditori sociali alla integrita’ del patrimonio sociale avrebbe legittimato il curatore anche al promovimento della generale azione di responsabilita’ extracontrattuale, della quale quella prevista dall’articolo 2394 c.c. non e’ che una specificazione.
Del pari, anche prima dell’introduzione nell’ordinamento degli articoli 2497 c.c. e ss., la tutela del ceto creditorio della societa’ eterodiretta, che avesse visto diminuito il patrimonio di questa a cagione dell’attivita’ di abuso di direzione e coordinamento della capogruppo, avrebbe potuto passare per la clausola generale del neminem laedere.
La nozione di controllo societario era, dal suo canto, nota (articolo 2359 c.c.).
Come nell’azione ex articoli 2394-bis c.c. e L.Fall., articolo 146 contro gli amministratori, cosi’ nell’azione ex articolo 2043 c.c. contro la capogruppo il curatore non avrebbe fatto valere, invero, il danno subito dai creditori nella propria sfera individuale, quale conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato, ma i danni che avessero colpito il ceto creditorio nel suo insieme.
In tal senso, questa Corte ha chiarito, in diversa vicenda concreta, che il curatore fallimentare, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, e’ legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, sia per il danno diretto all’impresa conseguito al finanziamento, sia per il pregiudizio all’intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex articolo 2740 c.c. (cfr. Cass. 30 giugno 2021, n. 18610).

 

Gruppi societari la responsabilità ed il pregiudizio ai creditori

Il pregiudizio ai creditori, ai sensi dell’articolo 2497 c.c., comma 1, e’ quello all’interesse, che loro pertiene, strumentale alla conservazione dell’integrita’ del patrimonio sociale della propria debitrice, quale presupposto per favorire il buon esito del proprio credito. In tal senso, “danno” per i creditori e’ il non poter essere pagati, a cagione del pregiudizio all’integrita’ del patrimonio sociale, causato dalla capogruppo.
All’articolo 2497 c.c., laddove menziona il necessario rispetto, ad opera della capogruppo, dei “principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle societa’”, puo’ ricondursi il principio onde e’ imposto ad essa di preservare l’equilibrio finanziario dell’impresa e l’integrita’ del suo patrimonio, a tutela del ceto dei creditori, volontari ed involontari, dell’impresa stessa, e quello che impone di gestire l’impresa in maniera tale da salvaguardarne la capacita’ di esistenza autonoma in un contesto di mercato concorrenziale. Ma, appunto, simili condotte illecite ben avrebbero potuto essere ricondotte alla clausola generale dell’illecito aquiliano, da parte del terzo creditore, che avesse visto pregiudicata la possibilita’ di adempimento del suo debitore.
Ne deriva che, nella specie, il dies a quo del termine prescrizionale e’ stato correttamente individuato dal giudice del merito, con conseguente suo decorso al momento della costituzione in mora.
2.3. – Quanto all’azione da parte della societa’ eterodiretta, la (OMISSIS) s.p.a., ed al suo esperimento da parte del fallimento, al riguardo il ricorso, come detto, non svolge censure.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; compensa per intero le spese tra i ricorrenti principali ed incidentali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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