Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 marzo 2024| n. 6424.
Gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione
Le “gravi ed eccezionali ragioni” – che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite – non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione di compensazione adottata dal giudice d’appello in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del gravame, anche tenuto conto del fatto che la stessa avrebbe finito per attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza, al cospetto di un vizio pur sempre riconducibile alla negligenza della parte).
Ordinanza|8 marzo 2024| n. 6424. Gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione
Data udienza 27 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Spese giudiziali civili – Compensazione – In genere spese di lite – Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della corte costituzionale – “Gravi ed eccezionali ragioni” – Natura in rito della pronuncia – Riconducibilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSSETTI Marco – Presidente
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Rel. Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 13231-2022 proposto da:
Lo.Pi., elettivamente domiciliato in Roma, (…), presso il proprio studio professionale, difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. e dall’Avv. La. TO.;
– ricorrente –
contro
Di.Li.;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 7107/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 06/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/10/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.
Gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione
FATTI DI CAUSA
1. Lo.Pi. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 7107/22, del 6 maggio 2022, del Tribunale di Roma, che – pur dichiarando improcedibile il gravame proposto da Di.Li. avverso la sentenza n. 111/17, del 4 gennaio 2017, del Giudice di pace di Roma – ha disposto la compensazione delle spese “stante la pronuncia in rito”.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver proposto opposizione a precetto intimatogli dalla Di.Li., conseguendo dal giudice di prime cure la declaratoria di nullità dello stesso, con condanna dell’opposta al pagamento delle spese di lite. Appellata la sentenza dalla Di.Li., per far valere un’asserita nullità dell’atto di citazione in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., il gravame veniva dichiarato improcedibile, non avendo l’appellante depositato copia della sentenza gravata. Il giudice di appello disponeva, però che le “spese di lite” fossero da “compensarsi stante la pronuncia in rito”.
Gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione
3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il Lorusso, sulla base – come detto – di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Il ricorrente richiama l’affermazione compiuta da questa Corte, secondo cui è “errato ritenere che l’eventuale adozione di una pronuncia di inammissibilità dell’appello integri per ciò solo un grave ed eccezionale motivo di compensazione”, dal momento che le spese di lite possono essere compensate, “oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su circostanze dirimenti”, soltanto “quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito abbiano connotazioni tale da renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ.”.
Simmetricamente, la condanna alle spese di lite “implica la soccombenza e questa si determina in relazione all’esito della “decisione del giudizio”: ne segue che è alla natura sostanziale e non alla forma del provvedimento giurisdizionale che occorre avere riferimento”.
4. È rimasta intimata la Di.Li..
5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
6. Il ricorrente ha depositato memoria.
Gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso va accolto, essendo il suo unico motivo fondato.
7.1. Invero, in linea generale, deve ribadirsi come il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 653541-01), “per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), e ciò “in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Nondimeno, resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
Gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione
Tale, appunto, è l’evenienza verificatasi nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.
Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che – essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, in data 20 luglio 2015 – trova applicazione “ratione temporis” il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché “integrato” in forza della sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.
La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (grazie, appunto, all’intervento della Corte delle leggi) di “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni.
Orbene, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01).
Non solo, dunque, a tali ipotesi non è minimamente riconducibile l’improcedibilità dell’appello, ma nemmeno appare condivisibile sul piano della logica astratta l’affermazione secondo cui il rigetto della domanda in rito comporta costituirebbe ex se una “grave ragione” per compensare le spese.
L’improcedibilità dell’appello per mancato deposito del provvedimento impugnato infatti costituisce in teoria una condotta negligente dell’appellante, e dunque una condotta censurabile. Sicché la motivazione della decisione impugnata perviene al paradosso di attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza quando maggiore è stata la negligenza del soccombente.
9. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata, senza disporre alcun rinvio, potendo questa Corte decidere la causa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ma dovendo solo liquidarsi le spese dei due gradi di giudizio di merito in favore del Lo.Pi., come da dispositivo.
Gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione
10. Le spese del presente giudizio seguono anch’essa la soccombenza, e vanno poste a carico dell’odierna intimata e liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa per l’effetto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna Di.Li. a rifondere a Lo.Pi., le spese di lite che liquida:
– per il primo grado di giudizio, in Euro 1.265,00 per compensi (dei quali, Euro 236,00 per la fase di studio, Euro 252,00 per la fase introduttiva, Euro 352,00 per la fase istruttoria/trattazione e Euro 425,00 per la fase decisionale), più spese forfetarie nella misura del 15%, oltre la rifusione del contributo unificato, IVA e CPA come per legge;
– per il giudizio di appello, in Euro 2.552,00 (dei quali, Euro 425,00 per la fase di studio, Euro 425,00 per la fase introduttiva, Euro 851,00 per la fase istruttoria/trattazione e Euro 851,00 per la fase decisionale), più spese forfetarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
– per il presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 27 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria l’8 marzo 2024.
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