Gli ordini di trasferimento

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 5 agosto 2019, n. 5523.

La massima estrapolata:

Gli ordini di trasferimento sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo e l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto.

Sentenza 5 agosto 2019, n. 5523

Data udienza 18 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3140 del 2011, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Fi. Ta., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
Stato Maggiore dell’Esercito Italiano in persona del Capo di Stato Maggiore pro tempore, Stato Maggiore dell’Esercito Italiano-Dipartimento Impiego del personale, in persona del Direttore del Dipartimento pro tempore;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. -OMISSIS-/2010, resa tra le parti, concernente trasferimento d’autorità .
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il Cons. Carla Ciuffetti e uditi per le parti gli avvocati Se. Ca. su delega dell’avv. An. Fi. Ta., avv.to dello Stato Gi. Ro.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, Sergente Maggiore dell’Esercito Italiano, aveva impugnato in primo grado la comunicazione di avvio di procedimento di trasferimento d’autorità e il successivo atto con cui era stato trasferito, a decorrere dal 7 aprile 2008, dal Centro di Addestramento Paracadutismo di -OMISSIS-, presso il 6° Reggimento di -OMISSIS-(-OMISSIS-) di -OMISSIS-, deducendo, con plurime censure, la natura ingiusta e arbitraria del trasferimento in quanto presso il reggimento di destinazione non era prevista la qualifica da lui rivestita di “Guastatore Paracadutista”. Poiché in sede di appello cautelare, in riforma della pronuncia del Tar, era stata accolta l’istanza cautelare del ricorrente (Cons. Stato, sez. IV, ordinanza n. 4091/2008), l’Amministrazione, in data 8 agosto 2008, in ottemperanza della citata pronuncia, aveva annullato il provvedimento di trasferimento, disponendo il rientro del Sottufficiale presso il Centro di Addestramento Paracadutismo di -OMISSIS-.
2. Il Tar respingeva il ricorso, sulla scorta del consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui “i provvedimenti di trasferimento d’autorità disposti dall’Amministrazione militare rientrano nel “genus” degli ordini in considerazione delle ineludibili esigenze di organizzazione e massima operatività delle Forze Armate”, dal quale discendeva la sottrazione degli stessi provvedimenti all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché l’irrilevanza dell’assenza, nella sede di destinazione del trasferimento, della qualifica rivestita dal ricorrente, tanto più che dalla documentazione depositata dal Ministero della difesa risultava che il profilo in questione non era previsto nemmeno nella sede di provenienza.
3. Con il presente appello, l’interessato deduce l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto l’atto di trasferimento sostanzierebbe eccesso di potere, violazione della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.. Il trasferimento sarebbe stato disposto senza una congrua motivazione e l’assenza nella sede di destinazione del profilo di guastatore paracadutista avrebbe causato all’appellante un danno economico per effetto della riduzione dell’indennità di aviolancio, il differente regime fiscale e la cessazione della percezione della voce indennitaria “generi di conforto viveri”. Con la memoria in data 24 maggio 2019, l’appellante sottolinea che, per effetto della mancanza del suddetto profilo nella sede di destinazione, egli avrebbe subito un vero e proprio demansionamento. Dal punto di vista dell’organizzazione amministrativa, risultava illogico l’allontanamento dell’interessato, formato con numerosi corsi dall’Amministrazione per il profilo di guastatore paracadutista, da una sede affetta da una costante carenza di organico ad altra presso la quale la suddetta qualifica non era prevista.
4. L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio con atto in data 3 maggio 2011, ha chiesto il rigetto dell’appello, come ribadito con memoria in data 14 maggio 2019.
5. Il Collegio rileva che, in base all’indirizzo di questo Consiglio dal quale non intende discostarsi non sussistendone le ragioni, a fronte dell’ampia discrezionalità delle esigenze dell’Amministrazione “la posizione del singolo militare, quanto alle sue esigenze personali e professionali, è senz’altro recessiva, sì che la censurabilità delle scelte operate dall’Amministrazione militare può avvenire solo nei limiti alquanto ristretti della oggettiva irrazionalità delle stesse” (Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 623); rispetto agli ordini di trasferimento, che “sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale” e quindi, “sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo” va ritenuto che “l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto” (cfr. Cons. Stato sez. IV, 17 gennaio 2018).
Il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame: non sia emerso alcun elemento che deponga per l’irrazionalità degli atti impugnati in prime cure, né risulta che l’appellante fosse avvalso della facoltà di far valere alcun elemento in tal senso nell’ambito del procedimento aperto a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di trasferimento; non sia risultata smentita la dichiarazione dell’Amministrazione in merito alla mancanza del profilo di guastatore paracadutista anche nella sede di originaria appartenenza e non sia stato provato nel corso del giudizio il demansionamento asseritamente subito dall’appellante. Dunque, correttamente il Tar ha respinto il ricorso di primo grado dell’odierno appellante.
Per quanto sopra esposto, l’appello deve essere respinto. Le spese del grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre alle maggiorazioni di legge se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Francesco Frigida – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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