Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 febbraio 2021| n. 3534.
L’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 606, lett. b), della l. n. 147 del 2013, a mente del quale gli importi spettanti, tra gli altri, al difensore d’ufficio nel processo penale sono ridotti di un terzo, non può applicarsi retroattivamente alle attività già esaurite al momento della sua entrata in vigore.
Ordinanza|11 febbraio 2021| n. 3534
Data udienza 15 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Compensi dell’avvocato – Art. 106 bis DPR n. 115/2002 – Riduzione di un terzo – Applicabilità solo alle liquidazioni successive all’entrata in vigore – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25920/2019 R.G., proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ stesso, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– RICORRENTE –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t..
– INTIMATO –
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bologna, depositata in data 28.1.2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.1.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’avv. (OMISSIS) ha adito la Corte d’appello di Bologna, instando per la liquidazione del compenso per la difesa di ufficio in un giudizio penale a carico di (OMISSIS).
Con decreto del 10.8.2018, il giudice distrettuale ha respinto la domanda per intervenuta prescrizione del credito.
All’esito dell’opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 ex articolo 170, la Corte territoriale ha riformato la decisione, liquidando un compenso base di Euro 1135,00, che ha ridotto di un terzo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 106 bis, per un importo finale di Euro 900,00.
Avverso l’ordinanza l’avv. (OMISSIS) propone ricorso in due motivi.
Il Ministero della Giustizia e’ rimasto intimato.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli articoli 11 e 12 preleggi, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 106 bis, e della L. n. 147 del 2013, articolo 1, comma 607, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la riduzione di un terzo prevista dal TUSG, articolo 106 bis, non era applicabile anche alle attivita’ difensive svolte dal ricorrente, le quali si erano esaurite il 4.3.2008, prima dell’entrata in vigore della disposizione.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 702 ter c.p.c., commi 5 e 7, e dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, poiche’ l’opposizione era stata integralmente accolta, le spese processuali non potevano dichiararsi irripetibili ne’ per il fatto che il ministero non si era costituito, ne’ in virtu’ di un inesistente contrasto interpretativo circa la rilevabilita’ d’ufficio, nella specifica materia, dell’eccezione di prescrizione, ne’, infine, per effetto del parziale accoglimento della domanda.
3. Il primo motivo e’ fondato.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 106 bis, dispone, con previsione applicabile sia al gratuito patrocinio, che alla difesa d’ufficio, che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.
Come ha chiarito la Corte costituzionale, la norma, introdotta dalla L. n. 147 del 2013, articolo 1, comma 606, lettera b), non puo’ applicarsi retroattivamente alle attivita’ gia’ esaurite al momento della sua entrata in vigore.
La disposizione, pur prevedendo che “la riduzione di un terzo dei compensi spettanti ai difensori si applica “alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge” deve essere letta alla luce dei principi costituzionali e in “coerenza con il sistema e dunque in armonia con la fisiologia del procedimento di liquidazione, che esprime una regola di concomitanza fra tariffe professionali ed epoca della prestazione, e presuppone un’analoga concomitanza tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e corrispondente provvedimento giudiziale.
Un carattere della procedura sottolineato anche dalla recente introduzione del nuovo Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 83, comma 3-bis, secondo cui “il decreto di pagamento e’ emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta” (cfr., Corte Cost. 13/2016 e 192/2015).
La pronuncia, avendo applicato la riduzione anche ai compensi maturati dal ricorrente con riferimento al patrocinio completamente esauritosi nel 2008, prima dell’entrata in vigore del TUGS, articolo 106 bis, e’ dunque incorsa nell’erre denunciato.
E’ quindi accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, competendo al giudice del rinvio regolare nuovamente le spese di lite, tenendo conto dei rilievi sollevati in ricorso.
L’ordinanza impugnata e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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