Gli importi da destinare al sovvenzionamento delle funzioni non tariffabili

Consiglio di Stato, Sentenza|24 maggio 2021| n. 4027.

Gli importi da destinare al sovvenzionamento delle funzioni non tariffabili.

L’ampia discrezionalità regionale nella determinazione degli importi da destinare al sovvenzionamento delle funzioni non tariffabili, afferendo al potere programmatorio della Regione, non è sindacabile se non limiti dell’illogicità manifesta e palese arbitrarietà, profili non dedotti.

Sentenza|24 maggio 2021| n. 4027. Gli importi da destinare al sovvenzionamento delle funzioni non tariffabili

Data udienza 25 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario – Determinazione dei budget – Limite di spesa – Art. 15, comma 14, D.L. 95/2012 – Prestazioni non tariffabili – Discrezionalità regionale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2020, proposto da Associazione It. Os. Pr. – Sede Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fr. Be., Di. Va., Ma. Si. Ci., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Di. Va. in Roma, (…);
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Ma. Em. Mo. e Ma. Or., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio St. Ga. in Roma, via (…);
nei confronti
A.T.S. della Città Metropolitana di Milano, in persona del Direttore Generale pro-tempore, A.S.S.T. Sa. Pa. e Ca., in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza n. 01617/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2021, svoltasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 37, il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Gli importi da destinare al sovvenzionamento delle funzioni non tariffabili

FATTO

1.- Con ricorso al TAR per la Lombardia, l’Associazione ricorrente impugnava la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7600 del 20 Dicembre 2017, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018”, richiamate le disposizioni dell’esercizio precedente 2017, che prevedevano la determinazione dei “budget” (sia di ricovero che di specialistica ambulatoriale) in base al “finanziato” dell’anno precedente (cfr. punti 5.3.1.1. e 5.3.1.2. dell’Allegato A alla D.G.R. 5954/2016), in espressa applicazione del limite di spesa previsto dall’art. 15 comma 14 del D.L. 95/2012.
2.- Con la sentenza in epigrafe, il TAR ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti, per rinuncia a talune domande, in parte lo ha rigettato, compensando tra le parti le spese di giudizio.
3.- Propone appello l’Associazione It. Os. pr., lamentando l’erroneità e ingiustizia della sentenza, di cui chiede la riforma.
4.- Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia insistendo per l’infondatezza dell’appello.
5.- La delibera di G.R. n. 5954/2016, relativa al precedente esercizio 2017, è stata impugnata dalla stessa ricorrente con altro ricorso, definito dal TAR con sentenza n. 1616/2019 e il cui appello (n. r.g. 1701/2020) è stato trattenuto in decisione all’odierna udienza pubblica del 25 marzo 2021, così come, a seguito di scambio di memorie, anche la presente causa.

 

Gli importi da destinare al sovvenzionamento delle funzioni non tariffabili

DIRITTO

1.- L’appello è infondato.
2.- La ricorrente, che raggruppa istituzioni sanitarie private di ricovero, con il ricorso introduttivo ha impugnato la DGR X/7600 del 20.12.2017, che reca le “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018”, nelle parti in cui:
a) ha stabilito, richiamando la D.G.R. n. X/5954 del 5/12/2017, che il valore massimo dei contratti da stipulare con le strutture accreditate venisse fissato nel “finanziato” dell’anno precedente (punto 3.1.3.1 dell’Allegato)”;
b) richiamando e confermando quanto stabilito nelle determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti (punto 1.3.3 dell’Allegato) e prevedendo che eventuali “riorientamenti” di risorse non utilizzate avvenissero solo “presso altri Erogatori dello stesso comparto (ovvero pubblico o privato)” (punti 1.7.8 e 3.1.3.1 dell’Allegato), ha mantenuto la disposizione di destinare per le attività negoziabili (ricoveri e specialistica ambulatoriale) due fondi separati per le strutture di diritto pubblico e privato, senza indicarne il relativo ammontare;
c) ha effettuato stanziamenti separati per le strutture pubbliche e quelle private per la remunerazione delle “funzioni” (punto 1.3.2 dell’Allegato).
2.1. – La ricorrente ha altresì impugnato la D.G.R n. X/7766 del 17/172018, recante disposizioni sui “Tempi d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale” e, con motivi aggiunti, anche la D.G.R. n. XI/125 del 14/5/2018, che ha determinato il budget regionale per la presa in carico dei pazienti cronici nel 2% delle risorse assegnate dalla D.G.R. n. X/7600 e la D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017, nella parte in cui ha previsto lo scorporo di un budget per le prestazioni ai soggetti presi in carico.
2.2.- La ricorrente ha lamentato che mediante il richiamo alle “Regole 2017” la Regione ha disposto che le assegnazioni contrattuali per il 2018 alle strutture accreditate venissero effettuate in base alle risorse erogate nell’esercizio precedente, mantenendo la suddivisione in fondi separati per gli erogatori pubblici e per quelli privati dello stanziamento per la remunerazione delle prestazioni negoziabili (di ricovero e specialistica ambulatoriale) erogate dalle strutture accreditate, in aperto conflitto con il principio di parificazione tra strutture pubbliche e private, stabilito dall’art. 8 bis D.lgs. n. 502/1992, nonché, con il diritto di libera scelta del luogo di cura da parte dei cittadini, comprimendo qualsiasi forma di competitività tra settore pubblico e settore privato.

Gli importi da destinare al sovvenzionamento delle funzioni non tariffabili

Tale competitività è stata, altresì, compromessa, per il fatto che le dette determinazioni correlano il valore massimo dei contratti da stipulare con le strutture accreditate al dato storico del “finanziato” dell’esercizio precedente, il quale, a sua volta, è risultante dei “budget” assegnati per gli anni precedenti, determinati applicando in modo lineare la riduzione prevista dal D.L. n. 95/2012.
Tali disposizioni rivelano, inoltre, il difetto di una qualsiasi istruttoria in sede di programmazione, necessaria a rilevare il fabbisogno suscettibile di essere soddisfatto nella sede pubblica ed in quella privata.
Le disposizioni contestate non possono, poi, ripetere legittimazione neppure dall’art. 15, comma 14, del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 (convertito in L. 7 Agosto 2012 n. 135), quale mezzo per garantire il mantenimento della riduzione annua complessiva (del 2% rispetto al 2011) dell’importo per l’acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati anche successivamente all’anno 2014, atteso che la Regione Lombardia risulta avere introdotto misure di contenimento della spesa sanitaria di entità ben maggiore rispetto alla misura stabilita dalla legge statale, avendo ridotto sin dal 2012 la spesa regionale complessiva per l’acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati in misura percentuale superiore (dell’1%) rispetto a quanto previsto dal D.L. 95/2012.
Pertanto, l’entità complessiva delle risorse assegnate nell’esercizio 2017 alle strutture sanitarie private non costituiva un limite invalicabile ai fini dell’assegnazione delle risorse per l’esercizio 2018.
3.- Il TAR, in primo luogo, ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso perché non dimostrato l’interesse sotteso alla contestazione della suddivisione del finanziamento in due fondi, rivolti rispettivamente alle strutture pubbliche e a quelle private.
In ogni caso, il TAR ha rilevato come la ricorrente affermi genericamente che la contestata suddivisione confliggerebbe con il principio di parificazione tra strutture pubbliche e private e con il diritto di libera scelta del luogo di cura da parte dei cittadini.
Il sistema sanitario misto pubblico-privato è sottratto alle forze del libero mercato e qualificabile come “mercato amministrato” (Corte Cost. n. 203 del 21.7.2016) i cui meccanismi di gestione sono orientati all’efficienza ed alla programmazione delle procedure di erogazione delle prestazioni (cfr. Cons. Stato, III, 3 febbraio 2016, n. 436, id., 27 maggio 2019, n. 3457).

Gli importi da destinare al sovvenzionamento delle funzioni non tariffabili

Difatti, al fine di far fronte al problema della crescente spesa pubblica sanitaria, la riforma avviata col D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ha sì introdotto elementi di concorrenzialità nella gestione dei relativi servizi, superando il regime rigido di monopolio pubblico (di cui alla legge n. 833/1978), ma senza con questo addivenire ad un regime puro di mercato.
Conseguentemente, secondo il primo giudice, si deve escludere la sussistenza della reclamata parità tra le strutture private soggette al regime concessorio dell’accreditamento e le strutture pubbliche istituzionalmente titolari del servizio pubblico, rivendicata da parte ricorrente.
Anche il principio di libera scelta non è assoluto e va contemperato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore ordinario incontra in relazione alle risorse finanziarie disponibili (Corte Cost. 2-04-2009, n. 94).
4.1.- Quanto alla contestazione che muove dall’art. 15, co. 14, del D.L. 95/2012, il TAR ha ritenuto generica la censura, rilevato che non vi è prova del fatto che la riduzione percentuale attuata da parte regionale non fosse realmente necessaria per conseguire il risultato complessivo imposto dalla disposizione statale, né vi è prova che la Regione non avesse condotto a tal fine una adeguata istruttoria, anche al fine di conoscere la quantità di domanda di prestazioni sanitarie soddisfacibili nella sede pubblica ed in quella privata.
La stessa Corte Costituzionale ha ravvisato ampi spazi per una interpretazione costituzionalmente compatibile della disposizione citata, evidenziando che “la competenza regionale in materia di “tutela della salute” è sì comprimibile tramite l’esercizio del potere statale di coordinamento finanziario in funzione di riduzione della spesa, ma a condizione che questa funzione non si esprima in norme dettagliate” e che, dunque, “essa non costringa le regioni ad applicare la medesima riduzione (dell’importo e del volume di acquisto) a tutti i contratti e a tutte le strutture private accreditate” (Corte cost., Sent. 21-07- 2016, n. 203).
4.2.- Il TAR ha poi ritenuto la manifesta infondatezza e la non rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 14 del D.L. n. 95/2012.
Con riguardo all’asserita irragionevolezza (in violazione dell’art. 3 Cost.) del mantenimento a tempo indeterminato di limiti di acquisto finanziari da parte del S.S.N., la Corte Costituzionale ha già avuto più volte modo di ribadire la necessità che la spesa sanitaria sia resa compatibile con “la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario” (sentenze n. 203 del 2008 e n. 111 del 2005, n. 94 del 2009).
4.3.- Infine, il TAR ha ritenuto infondate le ulteriori censure relative alla violazione del principio di trasparenza discendente dall’art. 97 della Costituzione, alla violazione dell’art. 5 della legge regionale Lombardia 20 dicembre 2009 n. 33, nonché, l’eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, difetto di motivazione e difetto di proporzionalità .
L’indicazione dell’importo finanziato risulta effettuata con riferimento alle Regole e al finanziato del 2017.

Gli importi da destinare al sovvenzionamento delle funzioni non tariffabili

Sulla legittimità del riferimento al predetto dato storico, il TAR ha rammentato come, nell’ambito della revisione del sistema di computo del budget autorizzabile, il criterio storico sia risultato quello maggiormente efficiente per garantire una certa corrispondenza fra il volume delle prestazioni erogate da ciascuna struttura sotto il vigore del pregresso sistema e quello riconoscibile per effetto del nuovo sistema (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2013, n. 3247).
4.4.- Quanto alle funzioni non tariffate, di cui si occupa il § 1.3.2, dell’impugnata delibera, il TAR, precisa, innanzitutto, che si tratta di quelle funzioni che sono state previste in ambito nazionale dall’art. 8, comma 4, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che ha inserito nel corpo del d.lgs. n. 502/1992 l’art. 8 sexies.
Quest’ultima norma, che denomina le funzioni non tariffate come “funzioni assistenziali”, ne rimette la definizione alle regioni, fissando tuttavia (al comma 2) le caratteristiche generali delle attività nel cui ambito vanno individuate.
La stessa norma chiarisce che, ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali (o funzioni non tariffate) “sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza”.
Il finanziamento delle prestazioni non tariffabili esula dal corrispettivo sinallagmatico con cui il SSN “compra” dai gestori privati le prestazioni sanitarie.
Pertanto, l’Amministrazione non è tenuta a corrispondere una somma corrispondente all’intera spesa che le strutture devono sostenere per le funzioni “non tariffabili”, ma può discrezionalmente determinare di anno in anno l’ammontare della sovvenzione discernendo di volta in volta come contribuire congruamente al funzionamento degli stessi.
Infine, l’ampia discrezionalità regionale nella determinazione degli importi da destinare al sovvenzionamento delle funzioni non tariffabili, afferendo al potere programmatorio della Regione, non è sindacabile se non limiti dell’illogicità manifesta e palese arbitrarietà, profili non dedotti.
5.- L’appellante critica la sentenza deducendo i seguenti motivi:
I motivo) – la censura ritenuta inammissibile è stata fraintesa dal TAR, poiché le contestazioni non riguardavano tanto la suddivisione in sé del finanziamento in due fondi separati, quanto la concreta determinazione delle risorse assegnate al comparto privato, in applicazione del limite di spesa fissato dal D.L. 95/2012, per il perpetuarsi a danno delle strutture private dei tagli lineari subiti negli esercizi precedenti.
Sussisterebbe la legittimazione e l’interesse di AIOP, quale ente esponenziale degli interessi delle proprie associate, a censurare la quantificazione delle risorse assegnate alle strutture private ed il conseguente mantenimento della suddivisione in fondi separati.
II motivo) – travisamento della censura e motivazione contraddittoria, falsa applicazione dell’art. 8 bis D.lgs. n. 502/1992, violazione dell’art. 5 della L.r. n. 33/2009, violazione dei principi in materia di onere della prova.
La contestazione riguarda la pedissequa applicazione del D.L. n. 95/2012 e il mancato esercizio della potestà programmatoria di cui all’art. 5 L. r. n. 33/2009 nel disporre la separazione dei fondi e nella determinazione dei relativi stanziamenti, penalizzando le sole strutture private.
Competeva alla Regione dimostrare di aver espletato l’istruttoria, non potendo l’Associazione ricorrente dar la prova di un fatto negativo.
III motivo) – sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata, la ricorrente ribadisce che la disposizione dell’art. 15, comma 14, del D.L.95/2012 viola il parametro di transitorietà cui debbono conformarsi le dette misure statali di contenimento della spesa nelle materie di competenza delle Regioni (cfr. sentenze n. 43/2016; n. 64/2016; 94/2009; n. 36/2004) e il carattere di transitorietà della norma andrebbe apprezzato ex ante.
Il Tar non avrebbe esaminato il profilo della irragionevolezza della norma per contrasto con l’art. 3 Cost. per inidoneità della disposizione a perseguire la propria finalità .
La norma statale, infine, avrebbe impedito l’esercizio della prerogativa programmatoria essenziale di cui la Regione Lombardia è titolare in virtù della legge regionale n. 33/2009, cioè di individuare la quantità e tipologie di prestazioni soddisfacibili dalle strutture pubbliche e quella che risulti invece più opportuno attribuire alle strutture private.
Il TAR non si è limitato a verificare se le questioni presentassero aspetti di manifesta infondatezza, ma ha inteso effettuare un vero e proprio sindacato di costituzionalità
IV motivo)- sull’omessa indicazione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alle strutture pubbliche e private e sulla violazione del principio di trasparenza, la motivazione della sentenza sarebbe insufficiente erronea e contraddittoria, travisa il contenuto degli atti impugnati e della censura dedotta, omette la pronuncia.
La ricorrente ripropone quindi i motivi del ricorso di primo grado.
5.- Le questioni controverse ripropongono censure analoghe, già esaminate da questa Sezione con la sentenza n. 3716 del 25 marzo/11 maggio 2021, avente ad oggetto l’impugnazione degli atti presupposti alla deliberazione di G.R. n. X/7600 del 20 Dicembre 2017 qui in esame, (d.G.R. n. X/5954 in data 5.12.2016, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”).
La legittimità degli atti presupposti, dichiarata con la richiamata sentenza n. 3716/2021, determina la carenza di interesse all’impugnazione in esame che, in ogni caso, va ritenuta infondata per le medesime considerazioni già svolte, cui si fa rinvio ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett.d) cod. proc. amm..
Sinteticamente, ritiene, il Collegio di richiamare l’iter logico e argomentativo più significativo già svolto con la citata pronuncia.
5.1. – Quanto al I motivo di appello, non risulta assistito da un principio di prova l’assunto di fondo, quello per cui l’importo del fondo assegnato al settore privato sarebbe conseguenza della ripartizione differenziata rispetto allo stanziamento relativo al settore pubblico, né che tale importo avrebbe causato tale suddivisione.
In questo secondo caso, peraltro, non si vede quale profilo di pregiudizio possa lamentare la parte appellante, che si duole in realtà – secondo le sue stesse precisazioni – del complessivo stanziamento a favore del comparto privato, ritenuto esiguo: ove tale assunto fosse fondato, il conseguente riparto in due fondi sarebbe una modalità non ridondante sulla sfera giuridica delle strutture rappresentate dall’appellante, in quanto meramente consequenziale a una scelta allocativa a monte (in tesi, autonomamente lesiva).
5.2. Quanto al motivo con cui l’appellante lamenta la pedissiqua applicazione dell’art. 15, comma 14, D.L. 95/2012 e la mera conferma dei tagli lineari applicati negli anni precedenti senza alcuna istruttoria riguardante il fabbisogno soddisfacibile in sede privata e in sede pubblica, semplicemente “storicizzando” i tagli disposti negli anni precedenti, nonostante il D.L. 95/2012 rappresenti misura straordinaria di contenimento della spesa, vanno richiamate le seguenti considerazioni, da cui scaturisce altresì l’infondatezza del terzo motivo di appello, concernente i dubbi di costituzionalità della norma statale.
In ordine all’art. 15, comma 14, del D.L. n. 95 del 2012 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) si è formata una pacifica giurisprudenza di questa Sezione (a partire dalla sentenza n. 1631/2017), nel senso che:
– “la ratio dell’art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 è proprio quella di conseguire un risparmio sulla spesa, non già programmata, ma consuntivata nel 2011 sulla base dei dati effettivi certificati dalle AA.SS.LL. competenti. E’ piuttosto, in via generale, irragionevole e contrario ad ogni criterio di economicità perseguito dalla c.d. spending review ipotizzare che si programmi un risparmio rispetto a una spesa mai realizzata in precedenza, qualsivoglia sia la ragione di mancata realizzazione della stessa (mancato raggiungimento del budget da parte di alcune strutture o totale inoperatività delle stesse) (sentenza n. 2299/2018);
– “Il legislatore nazionale ha quindi imposto la riduzione di tale importo “consuntivato” in ragione dello 0,5% per il 2012, dell’1% per il 2013 e del 2% a decorrere dall’anno 2014 (sentenza n. 747/2020);
– “tale norma – nell’interpretazione costituzionalmente orientata suggerita dalla sentenza n. 203/2016 della Corte Costituzionale (cfr. 5.1), non impone l’applicazione della riduzione percentuale a tutti indiscriminatamente i contratti e a tutte le strutture accreditate, ma si limita ad indicare alle Regioni un obiettivo di riduzione di spesa, lasciando un sufficiente margine di flessibilità alle concrete determinazioni attuative” (sentenza n. 2360/2018).
Date le superiori coordinate ermeneutiche, emerge anzitutto la manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità prospettati dall’appellante, il quale lamenta che la richiamata disposizione statale avrebbe invaso la competenza legislativa regionale in materia esclusivamente con riguardo “alle modalità di esercizio di tale potere, non la sua esistenza in sé “.
Se però non si contesta l’esistenza in sé del potere, le prospettate questioni di legittimità costituzionale della norma attributiva sono irrilevanti.
In ogni caso, la giurisprudenza costituzionale ha sempre affermato, nell’attuale sistema di riparto, la centralità dell’intervento programmatorio statale (a partire dalla sentenza n. 282/2002), con possibilità per le Regioni di (soltanto) integrare le relative disposizioni statali.
Nella sentenza n. 104 del 2013 la Corte ha poi affermato che “l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa”, specie “in un “quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario””.
Con tale sentenza, peraltro, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima una legge regionale che, in prospettiva opposta e simmetrica rispetto a quanto fatto nella fattispecie dedotta dalla Regione Lombardia, aveva disposto l’assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare ai cittadini, perché in tal modo risultava violato il “principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l’art. 117, terzo comma, Cost.”.
Deve desumersi, a contrario, che non soltanto è costituzionalmente legittimo – come del resto espressamente riconosciuto dalla Corte (con riferimento ai parametri di cui agli artt. agli artt. 3, 32, 41, 97 e 117, primo comma, Cost.) con la richiamata sentenza n. 203/2016 – l’intervento legislativo statale operato con l’art. 15, comma 14, in esame, ma che è altresì conforme al disegno costituzionale della tutela della salute un intervento regionale ulteriormente contenitivo (ma non, al contrario, uno tendente a vanificare la spending review statale).
5.3. – Per i residui profili relativi ai dubbi di costituzionalità sollevati, va osservato che il richiamo al parametro ex art. 119 Cost. non è pertinente (alla luce di quanto affermato dalla citata sentenza n. 104/2013 della Corte costituzionale), e che appare manifestamente infondato anche il dubbio relativo al contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in relazione alla possibile violazione del principio di uguaglianza, con riferimento alla limitazione al solo settore della sanità privata della previsione di spending review.
La violazione del principio di eguaglianza suppone che il legislatore tratti in modo diseguale situazioni eguali: nel caso di specie difetta proprio tale presupposto, vale a dire l’identità fra settore pubblico e settore privato nell’erogazione delle prestazioni sanitarie nell’ambito del servizio pubblico.
L’attuale sistema, che vede il concorso degli operatori privati nell’erogazione di prestazione afferenti il servizio pubblico sanitario, è stato più volte oggetto di ricostruzione da parte della giurisprudenza di questa Sezione, la quale nella sentenza n. 207/2016 ha avuto modo di affermare che “gli operatori privati accreditati non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della stessa pianificazione e programmazione della spesa sanitaria (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2011 n. 4529, 14 giugno 2011 n. 3611 e 13 aprile 2011 n. 2290; Corte Costituzionale 28 luglio 1995 n. 416)”.
La successiva sentenza n. 6617/2018 ha poi ulteriormente chiarito che “nella disciplina derivante dagli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. 502/1992 (e delle leggi regionali in materia), ai privati è consentito di erogare prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nel servizio pubblico alla duplice condizione del possesso dell’autorizzazione sanitaria, rilasciata previo accertamento dell’esistenza di requisiti di carattere organizzativo, igienico e tecnico-sanitario, e dell’inserimento del soggetto privato nel servizio sanitario, in regime di concorrenza amministrata con le strutture pubbliche, mediante accreditamento; quest’ultimo è il presupposto di un rapporto contrattuale conformato da finalità pubblicistiche, mediante il quale l’offerta di prestazioni sanitarie da parte della struttura privata viene inserita nell’ambito della programmazione sanitaria pubblica, previa fissazione di tariffe remunerative e delimitazione del tetto massimo di spesa”.
Ne deriva che il privato che concorra, a determinate condizioni, oltre che allo svolgimento dell’attività d’impresa in regime privatistico, anche all’erogazione delle prestazioni del servizio pubblico, non versa certamente nella medesima condizione e posizione rispetto alle strutture pubbliche, tale da legittimare una rivendicazione all’equiparazione del regime del finanziamento del comparto.
5.4.- Quanto alla censura, adombrata in più punti del gravame, di carenza di adeguata istruttoria e in definitiva di violazione della regola di trasparenza di cui all’art. 97 Cost., è stato rilevato dalla sentenza n. 1701/2021 che “il riferimento al finanziato dell’anno precedente, dato che, anche se non conosciuto dall’Associazione ricorrente, ben poteva essere dalla stessa facilmente acquisito dalle singole strutture per poter determinare, mediante semplice operazione matematica, il dato complessivo. Certo è un dato ben noto alla singola struttura, che conosce la valorizzazione della produzione resa nell’anno precedente”.
Inoltre è stato osservato che “la censura, oltre che generica e proposta con formula ipotetica (“in via di ragionevole deduzione”) appare comunque infondata, dal momento che essa dà per scontato, tautologicamente, che la riduzione contestata, a prescindere dal suo ammontare, e dunque dal suo essere o meno funzionale alla ricognizione di un dato reale (nel che si concreta l’istruttoria), sia per ciò solo, vale a dire in ragione del differenziale negativo, incongrua ed illegittima.”.
6.- In conclusione, l’appello va dichiarato infondato.
7.- Le spese di entrambi i gradi di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani – Consigliere
Giovanni Tulumello – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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