Gli errori di fatto suscettibili di scrutinio revocatorio

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 15 gennaio 2020, n. 376

La massima estrapolata:

Gli errori di fatto suscettibili di scrutinio revocatorio consistono esclusivamente in un travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa.

Sentenza 15 gennaio 2020, n. 376

Data udienza 28 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per revocazione iscritto al numero di registro generale 3870 del 2019, proposto da
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ti. Te. Co., con domicilio eletto presso l’ufficio della delegazione regionale in Roma, via (…);
contro
Gl. s.r.l. (già Ma. He. 2 s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato An. St. Da., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);
nei confronti
Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, in persona del Ministro pro tempore, ed altri, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
ed altri;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V, n. 06833/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gl. s.r.l. (già Ma. He. 2 s.r.l.) e del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Ti. Co., An. St. Da. ed Ar. Ma. Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con nota prot. n. 2072 del 1° marzo 2012 il dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia, facendo seguito al preavviso di chiusura negativa del procedimento di autorizzazione unica per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica della potenza elettrica di 7,50 MW da realizzarsi nel Comune di (omissis) (denominato He. 2), ed esaminate le osservazioni prodotte dalla proponente società Ma. He. 2 s.r.l., comunicava a quest’ultima il diniego dell’autorizzazione unica.
Avverso detto provvedimento la società Ma. He. 2 s.r.l. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia, sezione staccata di Lecce, che lo accoglieva con sentenza n. 1045 del 13 maggio 2013, ritenendo fondato ed assorbente il primo motivo di censura, con cui era stata dedotta la falsa applicazione dell’art. 4 del regolamento regionale n. 24 del 2010, non applicabile al caso di specie, tanto più che tale regolamento era già stato annullato dallo stesso Tribunale con la sentenza n. 2156 del 2011.
Il giudice adito respingeva però la domanda risarcitoria, ritenendola infondata.
Avverso tale ultima decisione Ma. He. 2 s.r.l. interponeva appello, ribadendo ammissibilità e fondatezza della propria domanda, supportata sotto il profilo probatorio anche da perizia di parte.
Costituitisi in giudizio, sia la Regione Puglia che il Comune di (omissis) chiedevano il rigetto dell’appello, in quanto infondato.
Con sentenza 3 dicembre 2018, n. 6833, la V Sezione del Consiglio di Stato parzialmente accoglieva il gravame, disponendo in favore della società appellante il risarcimento del danno nella misura di euro 34.204,60.
A tal punto la Regione Puglia proponeva ricorso per revocazione, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) Istanza rescindente. Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. e 106 c.p.a..
Per la ricorrente, in particolare, il punto 7.3.1 della sentenza sconterebbe un errore di fatto, nel ritenere che “non avendo il Comune di (omissis) ed il Servizio Regionale Assetto del territorio fatto pervenire il proprio parere, l’amministrazione regionale avrebbe dovuto applicare al caso di specie la previsione di cui all’art. 14 ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, nel testo all’epoca vigente, secondo cui “si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione”, con la conseguenza che il procedimento in questione doveva ritenersi positivamente concluso alla data della conferenza dei servizi del 15 ottobre 2009, non potendo trovare applicazione, come erroneamente ritenuto dall’amministrazione regionale, la normativa sopravvenuta di cui al regolamento regionale n. 30 dicembre 2010, n. 24″.
In realtà la Regione contesta sia l’avvenuta acquisizione “per silenzio” dell’autorizzazione paesaggistica, sia la stessa conclusione della conferenza in data 15 ottobre 2009, dal momento che alla conferenza erano intervenuti entrambi gli enti competenti in materia di paesaggio, evidenziando la necessità di approfondimenti sulla vincolistica territoriale, nonché il carattere obbligatorio della suddetta autorizzazione.
Il giudice d’appello (che, sul punto, avrebbe pedissequamente seguito quanto riportato nella sentenza di primo grado) sarebbe incorso in una “tipica svista, accompagnata dalla mancata considerazione delle specifiche contestazioni avanzate dall’Amministrazione Regionale”, ritenendo che i due enti (Comune e Regione) non avessero fatto pervenire il proprio parere, con conseguente obbligo di applicare, al caso di specie, la previsione di cui all’art. 14-ter, comma 7, della l. n. 241 del 1990 nella formulazione all’epoca vigente.
2) Istanza rescissoria.
Conclude l’amministrazione ricorrente che, se il giudice d’appello avesse valutato le circostanze di fatto documentate in atti, avrebbe necessariamente concluso nel senso del totale rigetto della domanda risarcitoria, venendo meno sia il presupposto della colpa (posto che il diniego dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica doveva considerarsi legittimo per effetto dell’applicazione del sopravvenuto regolamento regionale n. 24 del 2010).
Costituitosi in giudizio, il Comune di (omissis) concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
Analogamente faceva la società Gl. s.r.l. – già Ma. He. 2 s.r.l. – preliminarmente rilevando la manifesta inammissibilità del gravame avversario, per essere l’istanza rescindente formulata dalla Regione rivolta contro un accertamento giudiziale (non costituente peraltro un errore di fatto) già contenuto nella sentenza di primo grado, mai impugnata dall’amministrazione e dunque ormai coperta dal vincolo del giudicato.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 28 novembre 2019, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Il punto (7.3.1) della sentenza oggetto di ricorso infatti, riporta che il procedimento in questione, ossia l’iter autorizzativo sotteso al provvedimento impugnato in primo grado poi annullato dal primo giudice, “doveva ritenersi positivamente concluso alla data della conferenza dei servizi del 15 ottobre 2009”.
Tale statuizione, però, era già contenuta nella sentenza di primo grado, non impugnata dalla Regione, che, nell’annullare il provvedimento di diniego dell’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico, così precisava (al punto 2.2): “Tanto premesso, rileva il Collegio che in sede di conferenza di servizi del 15.10.2009 il Comune di (omissis) e il Servizio Regionale Assetto del Territorio non avevano fatto pervenire alcun parere. Per tali ragioni, trova applicazione la previsione di cui all’art. 14 ter co. 7 l. n. 241/90, nella versione applicabile alla data della conferenza di servizi (15.10.2009), secondo cui: “si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione interessata”.
Pertanto, essendosi il procedimento in esame chiuso favorevolmente a seguito della conferenza di servizi del 15.10.2009, nel cui ambito tutte le amministrazioni interessate avevano espresso parere positivo, espressamente o per silentium, è evidente che la Regione, quale amministrazione procedente, non poteva che tener conto di tale esito procedimentale, e conseguentemente, non poteva porre a fondamento del proprio diniego una normativa (il Reg. reg. n. 24/10) che – fermo restando quanto si dirà più innanzi – non trovava applicazione al caso in esame, in virtù della previsione transitoria di cui al suddetto art. 5″.
La mancata impugnazione, a suo tempo, nei confronti di tale capo della sentenza comportava il formarsi – su tale statuizione – del vincolo di inoppugnabilità del giudicato, con conseguente impossibilità di nuovamente sottoporre la questione ad un giudice.
Ne discende automaticamente l’inammissibilità dell’unico motivo rescindente dell’odierno ricorso per revocazione.
Solo per completezza va poi rilevato come il medesimo ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche sotto il profilo dell’oggetto delle censure dedotte.
La Regione Puglia, in particolare, deduce due profili di erroneità della sentenza impugnata:
1) da un lato, il giudice d’appello avrebbe ritenuto che il Comune di (omissis) ed la Regione non avessero reso il proprio parere definitivo in sede di conferenza di servizi, con ciò dovendosi ritenere acquisito ex lege il loro assenso. In realtà, secondo la Regione, tali pareri sarebbero stati resi in senso negativo;
2) successivamente, la società Ma. He. 2 s.r.l. avrebbe chiesto una variante in diminuzione della potenza dell’impianto da realizzare, circostanza da cui avrebbe a maggior ragione dovuto arguirsi che l’esito della medesima conferenza non poteva ancora ritenersi definitivo.
E’ evidente che quelli indicati dalla ricorrente non sono “errori di fatto” suscettibili di scrutinio revocatorio. Questi, per giurisprudenza consolidata, consistono esclusivamente in un travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa: la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale, che giustifica l’applicazione dell’art. 395 Cod. proc. civ., deve consistere in una “svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato” (Cons. Stato, V, 22 agosto 2019, n. 5788).
Nel caso di specie, invece, le deduzioni della ricorrente non sono finalizzate ad evidenziare un fatto decisivo che, se correttamente scrutinato, avrebbe potuto ragionevolmente determinare un diverso esito del contenzioso, bensì ad ottenere una nuova valutazione – sotto il profilo giuridico – delle risultanze processuali, ossia un inammissibile e legislativamente non previsto terzo grado di giudizio.
Conclusivamente, alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente Regione Puglia al pagamento, in favore del Comune di (omissis) e della Gl. s.r.l., delle spese di lite del giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 in favore di ciascuna di queste, oltre Iva e Cpa se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere, Estensore
Giovanni Grasso – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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