Gli accertamenti della Commissione medica nell’ambito dei concorsi

Consiglio di Stato, Sentenza|15 dicembre 2020| n. 8019.

Gli accertamenti della Commissione medica nell’ambito dei concorsi per l’arruolamento nelle forze di polizia sono anzitutto ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacati dal Giudice amministrativo nei soli casi di esito abnorme o all’evidenza illogico; in secondo luogo sono non ripetibili, ovvero non possono essere sostituiti dall’esito di segno opposto al quale sia arrivato un accertamento successivo.

Sentenza|15 dicembre 2020| n. 8019

Data udienza 10 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Pubblico impiego – Guardia di finanza – Concorso per titoli ed esami – Per reclutamento di allievi finanzieri – Inidoneità all’accertamento dell’idoneità psico-fisica – Ricorso – Rigetto in appello

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3661 del 2020, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Comando generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Fa. e Al. Fa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. II ter,-OMISSIS-, che ha accolto il ricorso n. -OMISSIS- R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti relativi al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 380 allievi finanzieri per l’anno 2018 indetto con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza 4 maggio 2018 n. 133695 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – GU 15 maggio 2018 n. 38 serie IV concorsi ed esami:
a) del verbale del 29 ottobre 2018, conosciuto in data imprecisata, con cui la Sottocommissione per la visita medica di revisione ha dichiarato -OMISSIS- non idoneo all’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
b) del provvedimento 13 settembre 2018, con cui la Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento ha dichiarato il predetto non idoneo al servizio nella Guardia di finanza e lo ha escluso dal concorso per-OMISSIS-superiore ai valori ammessi dal titolo X lettera d) n. 81 dell’allegato 1 al decreto 25 febbraio 2016 n. 61772 del Comandante generale;
c) del bando di concorso;
d) del decreto del Comandante generale 25 febbraio 2016 n. 61772 di cui sopra, nella parte in cui prevede la suddetta causa di inidoneità ;
e) della determinazione 10 dicembre 2018 n. 366760, con cui il Comandante generale ha approvato le graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei;
f) dell’avviso di pubblicazione delle graduatorie 11 dicembre 2018;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente appellato, come è incontroverso, ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 380 allievi finanzieri per l’anno 2018 indetto con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza 4 maggio 2018 n. 133695 di cui in epigrafe (doc. 3 in I grado ricorrente appellato).
2. Con provvedimento 13 settembre 2018 della Sottocommissione competente (doc. 6 in I grado ricorrente appellato) è stato però dichiarato non idoneo per “-OMISSIS-“, causa di inidoneità al servizio prevista al titolo X, lettera d) n. 81 dell’Allegato 1 al decreto 25 febbraio 2016 n. 61772 del Comandante generale, che appunto fissa in via generale i requisiti fisici per chi aspira all’arruolamento nella Guardia di finanza.
3. L’interessato ha chiesto la revisione di tale diagnosi avanti l’apposita Sottocommissione di revisione, che con verbale 29 ottobre 2018 ha confermato il giudizio di non idoneità, escludendolo dal concorso (doc. 5 in I grado ricorrente appellato).
4. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha accolto il ricorso da lui presentato contro l’esclusione, espressa dai provvedimenti citati e a suo avviso da tutti gli atti di cui in epigrafe, sulla base dell’esito di idoneità al servizio invece espresso da una verificazione disposta con ordinanza istruttoria -OMISSIS-ed eseguita da un’apposita commissione costituita presso il Centro militare di medicina legale di Roma Cecchignola, come da verbale 1 luglio 2019 n. 1123.
5. Contro questa sentenza, il Ministero ed il Comando generale del corpo hanno proposto impugnazione, con appello che contiene un unico complesso motivo, in cui, in sintesi estrema, ricordano l’orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio secondo il quale i requisiti psicofisici di idoneità richiesti per arruolarsi nei corpi armati dello Stato vanno posseduti al momento in cui vengono accertati nel corso della procedura concorsuale e, in quanto espressione di discrezionalità, non possono essere sindacati in sede giurisdizionale se non nel caso di esiti abnormi o manifestamente illogici, ciò posto, criticano la sentenza impugnata per avere in sostanza sostituito l’apprezzamento della commissione costituita con l’istruttoria a quello della commissione di concorso.
6. Il ricorrente appellato ha resistito con atto 23 giugno 2020 ed ha chiesto che l’appello sia respinto, non opponendosi peraltro alla richiesta di sospensiva.
7. Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha accolto la domanda cautelare dell’amministrazione.
8. Con memoria 9 novembre 2020, l’appellato ha ribadito le proprie difese.
9. All’udienza del giorno 10 dicembre 2020, fissata con l’ordinanza di cui si è detto, la Sezione ha quindi trattenuto il ricorso in decisione.
10. L’appello, nell’unico motivo dedotto, è fondato e va accolto. Per costante giurisprudenza della Sezione, per tutte le sentenze 17 marzo 2020 n. 1900 e 18 dicembre 2013 n. 6087, gli accertamenti della Commissione medica nell’ambito dei concorsi per l’arruolamento nelle forze di polizia sono anzitutto ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacati dal Giudice amministrativo nei soli casi di esito abnorme o all’evidenza illogico; in secondo luogo sono non ripetibili, ovvero non possono essere sostituiti dall’esito di segno opposto al quale sia arrivato un accertamento successivo, anche a tutela della parità di condizioni dei candidati. Nel caso di specie, il ricorrente appellante non ha nemmeno dedotto che il giudizio formulato nei suoi confronti sia manifestamente illogico, ma ha semplicemente chiesto, ciò che il Giudice di I grado ha poi disposto, che esso venisse sostituito con un giudizio successivo, formulato all’esito della verificazione e risultato a lui favorevole.
11. Per tale ragione, l’appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata va respinto il ricorso di I grado.
12. Le ragioni della decisione sono giusto motivo per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 3661/2020), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di I grado (TAR Lazio Roma n. -OMISSIS- R.G.).
Spese dell’intero giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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