Nel giudizio sommario non può mai disporsi la sospensione

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 7 dicembre 2018, n. 31801.

La massima estrapolata:

Nel giudizio sommario non può mai disporsi la sospensione, ai sensi degli artt. 295 o 337 c.p.c.: infatti, qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all’art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata), ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. si determina la necessità di un’istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell’art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena; sicché, nell’ambito del rito sommario, è illegittima l’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 (o dell’art. 337, comma 2) c.p.c. 

Ordinanza 7 dicembre 2018, n. 31801

Data udienza 13 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17972/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso Io studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in Roma, per legge domiciliata ivi presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
Contro
(OMISSIS), da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in Roma, per legge domiciliata ivi presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 29/06/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

RILEVATO

che:
con ricorso per regolamento di competenza spedito per la notifica il 19/06/2017 (OMISSIS) ed (OMISSIS) impugnano l’ordinanza di sospensione – per ritenuta pregiudizialita’ di separato processo pendente dinanzi allo stesso tribunale col n. 8630/16 r.g. (ma, rectius, v.g.) – pronunziata il 29/06/2017 dal g.i. del Tribunale di Verona nella causa – iscr. al n. 9421/16 r.g. – da loro intentata con ricorso ex articolo 702bis c.p.c. nei confronti di (OMISSIS) e delle di lei figlie, (OMISSIS) e (OMISSIS);
il giudizio sospeso e’ stato intentato dagli odierni ricorrenti, nella qualita’ di acquirenti da (OMISSIS), per il rilascio di un immobile (in (OMISSIS), (OMISSIS), in forza di rogito (OMISSIS)), gia’ destinato a casa coniugale del venditore e di (OMISSIS) (oltre che delle figlie), in forza di provvedimento conseguito in sede di separazione negli anni 2008/2010, pero’ non riprodotto nella sentenza di divorzio pronunciata nel 2013;
e’ stata, su eccezione della (OMISSIS), ritenuta la pregiudizialita’ dell’altro giudizio, avente ad oggetto modifiche delle condizioni di divorzio e segnatamente l’assegnazione della residenza coniugale nel rispetto delle esigenze delle figlie, poiche’ dalla statuizione in quella sede circa l’eventuale titolo abitativo in capo alle convenute si e’ ritenuta dipendere la decisione del giudizio di rilascio del medesimo immobile;
i ricorrenti hanno lamentato: in primo luogo, che fosse stata disposta la sospensione in attesa della decisione di una causa gia’ sospesa; in secondo luogo, che non coincidevano i soggetti delle due cause; in terzo luogo, l’assenza di pregiudizialita’ per impossibilita’ di effetti della causa ritenuta pregiudicante sul giudizio ritenuto pregiudicato;
hanno prodotto scritti difensivi:
– (OMISSIS), chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in quanto resa nel corso di un procedimento sommario di cognizione inammissibile per la materia trattata (per la complessita’ delle ragioni e l’impossibilita’ di una contemporanea trattazione del giudizio sommario e di quello per la modifica delle condizioni di divorzio), ovvero in quanto resa senza il necessario intervento del P.M. (riguardando, negata l’automatica caducazione automatica del titolo di assegnazione della casa familiare, la causa anche gli interessi di figli minori o maggiorenni non autosufficienti); ma non mancando di chiedere il rigetto del ricorso, condividendo la valutazione di pregiudizialita’ del giudizio in sede divorzile;
– (OMISSIS), anch’ella chiedendo annullarsi l’ordinanza, in quanto resa con rito sommario in causa devoluta alla cognizione del tribunale in composizione collegiale;
il P.G., con sua requisitoria del 19/06/2018, ha escluso la pregiudizialita’ rispetto ad un giudizio di rilascio di immobile della domanda con cui l’occupante ha chiesto, invocando modifica delle condizioni di divorzio pronunciato nei suoi rapporti con l’ex marito venditore del bene, assegnarsi a suo favore lo stesso immobile, occupato appunto da lei e dalle sue figlie (una maggiorenne, ma non economicamente indipendente, l’altra minorenne): e, sul punto, ha ampiamente argomentato, sia in base alla diversita’ dei soggetti delle due cause, sia per l’inopponibilita’ agli acquirenti pure di un eventuale ripristino dell’assegnazione della casa coniugale alla sua attuale occupante (richiamando, rispettivamente, Cass. 17235/14 e Cass. 1744/18);
con memoria pervenuta soltanto addi’ 11/09/2018 la (OMISSIS) deposita, non ottemperando all’articolo 372 c.p.c., decreto del Tribunale di Verona nella causa ritenuta pregiudicante dalla qui gravata ordinanza.

CONSIDERATO

che:
va, in via preliminare, rilevata la tardivita’ della memoria, pervenuta solo addi’ 11/09/2018 e quindi in violazione del termine previsto dall’articolo 380-bis c.p.c. sopra richiamato: questo garantisce uno spazio minimo non ulteriormente comprimibile per l’espletamento delle attivita’ di preparazione da parte del Collegio decidente e di ogni ulteriore ancora eventualmente possibile attivita’ della controparte; pertanto, deve dichiararsi inammissibile, tanto che nulla di quanto in essa riportato puo’ essere nemmeno preso in considerazione, una memoria che pervenga oltre quel limite e renda quindi impossibile il pieno ed ordinato espletamento di quell’attivita’; ed infine bene essendo dichiarata l’inammissibilita’ anche ove la spedizione fosse avvenuta a mezzo posta, tale modalita’ essendo ammessa – ex articolo 134 disp. att. c.p.c.esclusivamente per ricorso e controricorso (Cass. ord. 10/10/2016, n. 20314; Cass. 19/04/2016, n. 7704; Cass. 31/03/2016, n. 6230; Cass., ord. 20/10/2014, n. 22201; Cass. ord. 04/01/2011, n. 182; Cass. 04/08/2006, n. 17726; anche dopo la novella del 2016, per la memoria ex articolo 380-bis c.p.c.: Cass. ord. 10/08/2017, n. 19988);
cio’ posto, il provvedimento di sospensione e’ effettivamente illegittimo e deve quindi disporsi che il processo prosegua;
infatti ed in via dirimente, nel giudizio sommario – in disparte i dubbi sull’utile esperibilita’ con regolamento di competenza della doglianza della correttezza della sua instaurazione in ragione della complessita’ dell’istruzione a compiersi o di altre ragioni di rito –
non puo’ mai disporsi la sospensione, ai sensi degli articoli 295 o 337 c.p.c.: infatti, “qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all’articolo 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialita’ rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. (o venga invocata l’autorita’ di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2), si determina la necessita’ di un’istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell’articolo 702-ter c.p.c., comma 3, disporre il passaggio al rito della cognizione piena; sicche’, nell’ambito del rito sommario, e’ illegittima l’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 295 c.p.c.(o dell’articolo 337 c.p.c., comma 2), (tra le altre: Cass. ord. 30/01/2017, n. 2272; Cass. ord. 11/04/2016, n. 7092; Cass. ord. 27/10/2015, n. 21914; Cass. ord. 06/05/2015, n. 9138; Cass. ord. 24/10/2014, n. 22605; Cass. ord. 02/01/2012, n. 3);
ancora, neppure sarebbe mai legittima una sospensione nel caso in cui tra due procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest’ultimo esista un rapporto di identita’ o di connessione: in tali casi il giudice del giudizio reputato pregiudicato non puo’ adottare un provvedimento di sospensione ex articolo 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli articoli 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione (Cass. ord. 17/05/2017, n. 12441; Cass. ord. 24/09/2014, n. 20149; Cass. ord. 26/07/2012, n. 13330); neppure ostando ad una eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo, se non altro in tesi, bene predicarsi l’applicabilita’ dell’articolo 40 c.p.c., comma 3;
infine, e’ evidente la fondatezza quanto meno della doglianza sull’inconfigurabilita’ di pregiudizialita’, per l’insufficienza della solo parziale coincidenza delle personae dei due giudizi, mentre ogni questione sull’opponibilita’ o meno dell’assegnazione della casa coniugale – sia quella originaria, la cui caducazione automatica le convenute nel giudizio oggi sospeso contestano, sia quella eventualmente ripristinata, va correttamente esperita appunto e proprio esclusivamente nel giudizio di rilascio contro l’occupante;
pertanto, la gravata ordinanza va cassata e deve disporsi senz’altro indugio che il processo prosegua, con liquidazione delle spese del presente regolamento in ragione della soccombenza e tenuto conto che sia i ricorrenti che le intimate hanno tra loro comunanza di interessi in causa, con conseguente solidarieta’ della relativa condanna sia dal lato attivo che da quello passivo;
infine, l’accoglimento del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

dispone che il processo prosegua; condanna (OMISSIS) e (OMISSIS), tra loro in solido, al pagamento delle spese del presente regolamento in favore di (OMISSIS) ed (OMISSIS), tra loro in solido, liquidandole in Euro 2.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli altri accessori di legge.

Avv. Renato D’Isa

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