Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 ottobre 2021| n. 30001.
Giudizio di rinvio e l’eccezione di compensazione.
Il credito che non discenda in modo immediato e diretto dalla sentenza di cassazione non può essere eccepito in compensazione, per la prima volta, nel giudizio di rinvio, e ciò alla luce tanto della natura di quest’ultimo quale “processo chiuso”, ove le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nel medesimo stato di istruzione anteriore alla sentenza annullata, quanto della non incolpevolezza del dispiegamento della relativa pretesa, da parte del supposto creditore, solo in via di eccezione, giacché essa avrebbe potuto formularsi già nel giudizio di merito, benché in forma eventuale o condizionata all’accoglimento delle avverse domande (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata in quanto la corte territoriale, avendo operato una compensazione giudiziale tra il credito, incontestato, vantato da parte ricorrente a titolo restitutorio di somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata, e quello, del pari incontestato, vantato da controparte per spese giudiziali sostenute in altro giudizio definito da tempo tra le stesse parti, ha travalicato i limiti posti al giudice del rinvio ed alle posizioni giuridiche delle parti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 marzo 2017, n. 7506; Cassazione, sezione civile L, sentenza 15 dicembre 1983, n. 7393).
Ordinanza|26 ottobre 2021| n. 30001. Giudizio di rinvio e l’eccezione di compensazione
Data udienza 13 maggio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Giudizio di rinvio – Eccezione di compensazione – Inammissibilità – Fondamento. (Cc, articolo 1241; Cpc, articoli 392 e 394)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13552/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.c.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. (OMISSIS) di (OMISSIS) – Rep. n. (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza n. 8/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, pubblicata il 20/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
Giudizio di rinvio e l’eccezione di compensazione
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 8/2016, depositata in data 20/1/2016, pronunciando in sede di rinvio, a seguito di cassazione di pregressa decisione di appello con sentenza di questa Corte n. 19786/2014, ha dichiarato nullo il lodo rituale pronunciato da Arbitro unico in Trento il 19/6/2006, con il quale si era, su domanda di arbitrato del (OMISSIS), socio del (OMISSIS) s.c.a., dichiarata infondata la pretesa del Consorzio di ottenere dal socio (OMISSIS), a titolo di sanzione per l’omesso conferimento di prodotti agricoli, la somma di Euro 2.933,05, gia’ trattenuta dal Consorzio, sui crediti spettanti al socio per conferimenti di frutta effettuati nel corso degli anni, con condanna del Consorzio stesso al pagamento al (OMISSIS) della sola suddetta somma di Euro 2.933,05, respinte le ulteriori domande formulate dal socio.
In particolare, i giudici del rinvio hanno rilevato che questa Corte, nella sentenza n. 19786/2014 (che aveva cassato altra decisione di appello, del 2008, di rigetto di tutti i motivi del gravame proposto dal Consorzio avverso il lodo arbitrale), in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con il quale il Consorzio denunciava violazione dell’articolo 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, aveva cassato la decisione d’appello impugnata, laddove non si era rilevato che con la domanda di arbitrato del (OMISSIS) si era proposto unicamente una impugnazione della Delibera societaria non anche domanda di rideterminazione delle sanzioni o azione di condanna.
Il giudice del rinvio ha quindi ritenuto che doveva essere, in ottemperanza al decisum della Corte Suprema, annullato il lodo “nella parte in cui” era stato condannato il Consorzio alla restituzione al (OMISSIS) della somma di Euro 2.933,05, oltre interessi, ma, considerato che, “contrariamente a quanto risulta dalla sentenza della Suprema Corte”, il (OMISSIS) risultava avere, invece, formulato, in sede arbitrale, oltre la domanda di invalidita’ delle delibere del Consiglio di amministrazione (OMISSIS) s.c.a., anche quella di condanna e che l’iter processuale era “controverso”, avendo la Corte Suprema deciso altra azione “di altro socio in senso diametralmente opposto”, in accoglimento dell’eccepita compensazione, invocata dal (OMISSIS) in sede di precisazione delle conclusioni, del credito del Consorzio, da restituzione, ex articolo 389 c.p.c., di quanto corrisposto al (OMISSIS) sulla base delle precedenti pronunce, arbitrale e giurisdizionale, “incontestato” per l’importo di Euro 8.868,10, con il maggior credito vantato dal (OMISSIS) per spese legali relative ad altro giudizio (per oltre Euro 11.100,00), doveva dichiararsi interamente compensato il credito vantato del Consorzio e dovevano compensarsi tra le parti le spese della fase arbitrale e di tutti i gradi del giudizio.
Avverso la suddetta pronuncia, (OMISSIS) s.c.a. propone ricorso per cassazione, notificato il 2430/5/2016, affidato a plurimo unico motivo, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso). La ricorrente ha depositato memoria.
Giudizio di rinvio e l’eccezione di compensazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 260 c.p.c., n. 4, degli articolo 394 c.p.c., in ordine al vincolo e limite per il giudizio di rinvio, in punto di compensazione tra credito da restituzione vantato, ex articolo 389 c.p.c., dal Consorzio, per Euro 8.868,00, ed il controcredito, per spese legali di altri giudizi tra le stesse parti, vantato ed opposto dal (OMISSIS) in sede di rinvio, ed agli articoli 91 e 92 c.p.c., in punto di spese processuali, illegittimamente compensate sia per la fase arbitrale che per tutti i gradi del giudizio.
2. La censura e’ fondata, nella sua prima parte, nei sensi di cui in motivazione.
2.1. Risulta che, con la sentenza n. 19786/2014, che ha dato luogo al giudizio di rinvio definito con la sentenza qui impugnata, questa Corte, respinto il primo motivo di ricorso per cassazione, con il quale si censurava la statuizione della Corte d’appello del 2008 di rigetto dell’eccepita nullita’ del lodo per pronuncia oltre il termine di legge, in quanto l’arbitro aveva, in accoglimento di una richiesta del difensore del Consorzio, di concessione di un termine per proporre istanze istruttoria, prorogato il termine stesso, illustrandone, poi, nel lodo, le ragioni, ha accolto il secondo motivo, con il quale si denunciava violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., sostenendosi che erroneamente la Corte territoriale aveva escluso che l’arbitro, nel condannare il Consorzio al pagamento – previa liquidazione delle indennita’ e delle penali – delle somma di Euro 2.933,05, avesse del tutto esorbitato dai limiti dei quesiti proposti dal (OMISSIS), aventi ad oggetto la mera impugnazione della Delib. del 2005; questa Corte ha rilevato che, con la domanda di arbitrato, era stata proposta unicamente l’impugnazione delle deliberazioni degli organi societari con le quali erano state comminate sanzioni, penalita’ ed indennizzi nei confronti del (OMISSIS), ma non certamente la rideterminazione delle sanzioni, ne’, tantomeno, era stata esercitata un’azione di condanna e, di conseguenza, ha cassato la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Trento, anche ai fini del regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimita’.
Giudizio di rinvio e l’eccezione di compensazione
In altra sentenza di questo giudice di legittimita’ (Cass. 18607/2014, cui hanno fatto richiamo il controricorrente e la decisione qui impugnata), in merito ad impugnazione, da parte del Consorzio (OMISSIS), di lodo arbitrale sempre del 19 giugno 2006, che aveva dichiarato infondata la sua pretesa di ottenere, da altro socio, il pagamento di sanzione per il mancato conferimento di prodotti agricoli, questa Corte ha invece accolto, cassando sempre con rinvio la decisione impugnata d’appello, il primo motivo di ricorso in punto di nullita’ del lodo per scadenza del termine per la sua pronuncia, rilevando che non potesse essere ritenuta implicita la proroga del termine per il solo fatto “della necessita’ per l’arbitro di valutare la rilevanza delle istanze istruttorie presentate dalle parti, quando non vi sia stata l’effettiva ammissione di mezzi di prova che costituisce il presupposto legale della legittimita’ della proroga”, assorbito ogni altro motivo.
Si tratta quindi di due decisioni diverse che non possono essere comparate in quanto non pienamente sovrapponibili.
2.2. In sede di riassunzione del giudizio di rinvio, il (OMISSIS) aveva azionato, ex articolo 389 c.p.c., il credito di Euro 8.868,10, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla decisione arbitrale e di appello del 2008, poi cassata.
In effetti, in caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione – che non e’ inquadrabile nell’istituto della “condictio indebiti” – e’ diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall’origine, determina il sorgere dell’obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (Cass. 7978/2013; Cass. 21969/2018).
Il (OMISSIS), in sede di costituzione nel giudizio di rinvio, aveva eccepito la compensazione di tale credito con quello derivante da altro contezioso tra le stese parti, definito a seguito di pronuncia di questa Corte n. 362/2013, di rigetto del ricorso per cassazione del Consorzio di decisione della Corte d’appello di Trento su altro lodo arbitrale del 2009, per oltre Euro 11.000,00. Piu’ precisamente, il (OMISSIS), alla richiesta di rigetto dell’appello della controparte, aggiungeva che, nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello, il giudice di rinvio avrebbe dovuto compensare la somma dovuta dal medesimo in restituzione al Consorzio – da lui incassata in forza della pronuncia arbitrale cassata da questa Corte – con le somme che il medesimo Consorzio gli doveva per spese legali di altri giudizi, definitivi.
Giudizio di rinvio e l’eccezione di compensazione
La ricorrente ha trascritto – nel rispetto del principio di autosufficienza – le conclusioni rassegnate dal (OMISSIS) nel giudizio di appello, definito con sentenza n. 46/2008, cassata da Cass. 19786/2014, nel quale il medesimo si limitava a chiedere il rigetto dell’appello proposto dal (OMISSIS) (“rigettare per i motivi di cui in narrativa l’appello proposto da controparte”).
La Corte territoriale, nella decisione qui impugnata, ha operato la compensazione giudiziale tra il credito, incontestato, del Consorzio, di Euro 8.868,10, e quello, del pari “incontestato”, di oltre Euro 11.000,00, per spese giudiziali di altro giudizio definito da tempo tra le stesse parti.
Assume il controricorrente che non sarebbe violato il disposto dell’articolo 394 c.p.c., sotto il profilo dei limiti o vincoli posti per il giudice del rinvio, in quanto si trattava di controcredito opposto in compensazione dal convenuto in riassunzione, a fronte di domanda restitutoria, ex articolo 389 c.p.c., proposta dal Consorzio ricorrente in riassunzione del giudizio di rinvio; l’eccezione di compensazione sarebbe quindi “speculare alla domanda restitutoria”.
La ricorrente invece lamenta che, con tale statuizione, la Corte territoriale avrebbe travalicato i limiti posti al giudice del rinvio ed alle posizioni giuridiche delle parti.
Tale doglianza e’ fondata.
Invero, mentre la domanda di restituzione e’ conseguenza della cassazione, ex articolo 389 c.p.c., ed e’ pertanto pienamente legittima, l’eccezione nuova, fondata su un credito accertato in altro giudizio, contrasta, invece, con il carattere “chiuso” del giudizio di rinvio. Per cui la sentenza di appello e’ certamente erronea.
Sulla questione questa Corte ha gia’ chiarito che ” il credito che non discenda in modo immediato e diretto dalla sentenza di cassazione non puo’ essere eccepito in compensazione, per la prima volta, nel giudizio di rinvio, e cio’ alla luce tanto della natura di quest’ultimo di “processo chiuso”, ove le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nel medesimo stato di istruzione anteriore alla sentenza annullata, quanto della non incolpevolezza del dispiegamento della relativa pretesa, da parte del supposto creditore, solo in via di eccezione, giacche’ essa avrebbe potuto formularsi gia’ nel giudizio di merito, benche’ in forma eventuale o condizionata all’accoglimento delle avverse domande” (Cass. 7506/2017).
Invero, quando una ragione di credito sorge per effetto delle statuizioni di una sentenza di rinvio sulla ricostruzione del modo di essere del rapporto fondamentale dedotto in giudizio, non e’ possibile introdurre nel giudizio di rinvio una domanda di compensazione o un controdiritto, attesa la natura di processo chiuso del giudizio di rinvio e considerato che il credito opposto in compensazione non discende in modo diretto ed immediato dal rinvio e avrebbe dovuto essere prospettato anche in via eventuale o condizionata fin da prima, sicche’ bene si e’ escluso che la compensazione stessa potesse essere eccepita in sede di giudizio di rinvio (in applicazione di principi affermati fin da Cass. 15/12/1983, n. 7393).
Nella specie, la formulazione dell’eccezione, in via condizionata all’accoglimento dell’appello, e’ avvenuta inammissibilmente solo in sede di rinvio.
2.3. In ordine poi alla disposta compensazione delle spese di lite, la doglianza risulta assorbita per effetto dell’accoglimento della prima parte del motivo, in quanto si dovra’ procedere a nuova valutazione in punto delle spese processuali.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvedera’ alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
Giudizio di rinvio e l’eccezione di compensazione
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply