Corte di Cassazione, civile, Sentenza|17 gennaio 2023| n. 1228.
Giudizio di revocatoria del patto di famiglia
Nel giudizio di revocatoria del patto di famiglia ex art. 768-bis c.c. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari, salvo che gli stessi abbiano partecipato al contratto e rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c.
Sentenza|17 gennaio 2023| n. 1228. Giudizio di revocatoria del patto di famiglia
Data udienza 16 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Azione revocatoria – Patto di famiglia – Art. 768 bis c.c. – Litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari che hanno partecipato al contratto – Esclusione per coloro che abbiano rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Mar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21786/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi
dall’avvocato (OMISSIS);
-ricorrenti –
contro
(OMISSIS) – Societa’ Cooperativa, in persona del Presidente e del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 775/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal consigliere ENRICO SCODITTI;
Giudizio di revocatoria del patto di famiglia
Fatti di causa
1. (OMISSIS), esponendo di essere creditrice per l’importo di Euro 900.000,00 di (OMISSIS) in virtu’ di fideiussione rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di (OMISSIS), convenne in giudizio innanzi al Tribunale di (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) proponendo azione revocatoria del patto di famiglia stipulato ai sensi dell’articolo 768-bis c.c. mediante il quale il primo aveva trasferito a titolo gratuito in favore degli altri due convenuti le quote rappresentanti il 51% del capitale sociale di (OMISSIS) e (OMISSIS) s.n.c.. Si costitui’ la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
2. Il Tribunale adito dichiaro’ inammissibile la domanda per la non assoggettabilita’ ad azioni esecutive della quota della societa’ in nome collettivo.
3. Avverso detta sentenza propose appello l’originaria attrice. Si costitui’ la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Con sentenza di data 29 marzo 2018 la Corte d’appello di (OMISSIS) accolse l’appello, dichiarando l’inefficacia nei confronti dell’appellante del patto di famiglia. Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, benche’ le partecipazioni sociali non fossero suscettibili di esecuzione forzata fino alla scadenza della societa’ o alla sua liquidazione, ove antecedente alla scadenza, si trattava soltanto della sospensione della possibilita’ di agire in executivis collegata alla scadenza o alla liquidazione, con la reviviscenza del diritto stesso al verificarsi delle condizioni per il suo esercizio, e che l’appellante, quale creditore del socio, poteva fare opposizione alla proroga della societa’ ai sensi dell’articolo 2307 c.c., con liquidazione della quota del socio debitore in caso di accoglimento dell’opposizione, soltanto ove accolta l’azione revocatoria. Aggiunse che la soddisfazione del creditore poteva trovare immediata tutela anche con riferimento agli utili del socio ed alla sua stessa quota nel caso di alienazione a terzi, alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. n. 11491 del 2014.
5. Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.
6. Si da’ preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, , convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, articolo 16, comma 1, (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 dicembre 2022). Il Pubblico Ministero ha presentato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria da entrambe le parti.
Giudizio di revocatoria del patto di famiglia
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia falsa applicazione degli articoli 2901 e 2902 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, non intaccando l’azione revocatoria la validita’ dell’atto e non comportando quindi la restituzione della quota, a fronte dalla inespropriabilita’ delle quote di s.n.c. (Cass. n. 15605 del 2002) la societa’ dovra’ riconoscere in capo ai soci, cui la quota e’ stata trasferita, il diritto agli utili ed alla liquidazione del suo controvalore in caso di scioglimento.
2. Con il secondo motivo si denuncia falsa applicazione dell’articolo 2270 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il creditore, per potere soddisfarsi sugli utili e compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione, deve essere creditore particolare del socio e che, per effetto dell’azione revocatoria, a (OMISSIS) non verrebbero retrocesse le quote, mentre (OMISSIS) e (OMISSIS) non diverrebbero debitori di (OMISSIS).
3. Con il terzo motivo si denuncia falsa applicazione dell’articolo 2252 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, alla luce dell’articolo 2252, anche dopo lo scioglimento della societa’, vi sia o meno la fase di liquidazione, il contratto sociale non potra’ mai essere modificato senza il consenso di tutti i soci, e quindi neppure in esito ad una procedura esecutiva inammissibile.
4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2270, 2289 e 2305 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il diritto del creditore particolare del socio di ottenere la liquidazione della quota, costituito dalla possibilita’ di soddisfarsi sul suo controvalore economico ai sensi dell’articolo 2289, e’ un diritto diverso da quello di provocare l’espropriazione della res, nel caso di specie inammissibile. Aggiunge che il diritto alla futura ed eventuale liquidazione della quota, previsto dall’articolo 2270, non intacca il contratto sociale perche’ non incide sulla compagine sociale, per cui il diritto al controvalore di liquidazione dovra’ essere riconosciuto dalla societa’ esclusivamente al socio o ai suoi creditori. Osserva ancora che l’articolo 2305 consente al creditore particolare del socio di soddisfarsi sul credito in cui si converte la quota societaria per effetto della liquidazione e che (OMISSIS) potrebbe soddisfarsi su tale quota solo a condizione che (OMISSIS) fosse ancora socio, mediante un’espropriazione o un prodromico sequestro ma del solo credito da eventuale e futura liquidazione, non certo della quota o dello status di socio.
5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2307 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che (OMISSIS) non puo’ fare opposizione alla proroga della societa’ ai sensi dell’articolo 2307 c.c. perche’, anche ove accolta l’azione revocatoria, non diverrebbe creditore particolare del socio.
6. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’articolo 102 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che la coniuge di (OMISSIS), (OMISSIS), ha partecipato al contratto ai sensi dell’articolo 768 – quater c.c., nel quale ha rinunciato alla liquidazione da parte degli assegnatari delle partecipazioni societarie mediante il pagamento della somma prevista dall’articolo 768 – quater comma 2, per cui essa e’ litisconsorte necessario pretermesso.
7. Il sesto motivo, da scrutinare in via pregiudiziale in quanto dotato di efficacia assorbente, e’ infondato. Nel giudizio intrapreso ai sensi dell’articolo 2901 c.c. nei confronti di patto di famiglia ai sensi dell’articolo 768 – bis c.c. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari che abbiano partecipato al contratto poiche’ da esso consegue l’obbligazione degli assegnatari delle partecipazioni societarie o dell’azienda di liquidare costoro mediante il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti del codice civile (articolo 768 -quater c.c.). Il litisconsorzio necessario sussiste anche nei confronti del coniuge e degli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto (articolo 768 – sexies c.c.). A seguito dell’azione revocatoria la posizione dei soggetti non beneficiari della disposizione non resta impregiudicata in quanto sono incisi, sia pure soltanto relativamente al creditore che ha introdotto il giudizio revocatorio, gli effetti di un atto che viene ad inserirsi nella regolazione parziale della vicenda successoria del disponente e nei suoi rapporti con gli eredi necessari. L’inefficacia relativa attinge infatti un atto dal quale consegue l’effetto giuridico del pagamento in favore di coniuge e legittimari della somma prevista dall’articolo 768 -quater, comma 2.
A conclusioni diverse deve pero’ pervenirsi ove gli altri partecipanti al patto di famiglia abbiano rinunciato in tutto alla liquidazione prevista dall’articolo 768 – quater, comma 2. L’eventuale accoglimento dell’azione non determinerebbe alcun effetto giuridico che possa incidere nella sfera giuridica del coniuge o del legittimario avendo costoro rinunciato al loro diritto, ma comporterebbe esclusivamente l’inefficacia relativa dell’atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e dei beneficiari dell’atto. Il litisconsorzio necessario e’ pertanto in tale ipotesi da escludere, mentre ricorre nel caso di rinuncia parziale, perche’ in questo caso il diritto alla liquidazione permarrebbe per la parte non rinunciata.
Nel caso di specie, come affermato dalla parte ricorrente (producendo quale allegato n. 3 al ricorso il contratto ed indicando la relativa disposizione – articolo 3), vi e’ stata rinuncia in tutto al diritto da parte del coniuge, per cui non vi e’ litisconsorzio necessario.
Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: “nel giudizio intrapreso ai sensi dell’articolo 2901 c.c. nei confronti di patto di famiglia ai sensi dell’articolo 768 – bis c.c. non sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari che abbiano partecipato al contratto e che abbiano rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti del codice civile”.
8. I motivi dal primo al quinto, da trattare congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione di diritto, sono infondati, previa parziale correzione della motivazione, per il resto conforme a diritto.
Non e’ in discussione la non espropriabilita’ della quota della societa’ in nome collettivo del socio debitore da parte del creditore prima dello scioglimento della societa’ (salvo che l’atto costitutivo preveda la libera trasferibilita’ con il solo consenso di cedente e cessionario – Cass. 7 novembre 2002, n. 15605). Ne consegue che la quota e’ espropriabile se sia stato deliberato lo scioglimento della societa’ e compiuta la liquidazione o comunque una volta che sia stata liquidata la quota del socio debitore per lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a costui. L’azione revocatoria, il cui effetto e’ la possibilita’ di promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive o conservative sul bene oggetto dell’atto impugnato (articolo 2902, comma 2, c.c.), e’ funzionale al compimento degli atti esecutivi una volta che la quota sia diventata espropriabile per effetto della liquidazione. Analogamente al creditore particolare del socio, che puo’ chiedere la liquidazione della quota del socio debitore soltanto alla scadenza della societa’ (cfr. articolo 2305 c.c., che esclude cosi’ l’operativita’ nella s.n.c. dell’articolo 2270, comma 2), il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota, una volta che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti della dell’atto di disposizione ai sensi dell’articolo 2901, ove risulti perfezionata la liquidazione della quota puo’ compiere le azioni esecutive, se munito di titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito corrispondente alla somma di denaro rappresentante il valore della quota. La conservazione della garanzia patrimoniale si realizza qui come reintegrazione del valore del bene uscito dal patrimonio del debitore.
Il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota non puo’ pero’ far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore finche’ dura la societa’, o compiere gli atti conservativi sulla quota spettante nella liquidazione, ai sensi dell’articolo 2270, comma 1, perche’ trattasi di facolta’ estranea agli effetti dell’azione revocatoria previsti dall’articolo 2902 e che presuppone la qualita’ di creditore particolare di colui che e’ attualmente socio. Per la stessa ragione non puo’ fare opposizione alla proroga della societa’ ai sensi dell’articolo 2307. Per questi aspetti la motivazione della sentenza impugnata, per il resto conforme a diritto, deve essere corretta ai sensi dell’articolo 384, ultimo comma, c.p.c..
Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: “il creditore, che abbia ottenuta la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell’atto di cessione della quota di societa’ in nome collettivo compiuto dal suo debitore, puo’ promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive, se munito titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota”.
9. La novita’ delle questioni affrontate costituisce ragione di compensazione delle spese.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dispone la compensazione delle spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dall’articolo 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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