Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 dicembre 2022| n. 36139.

Giudizio di cassazione e l’intervento del terzo

Nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa o ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio definito nei gradi di merito con l’accertamento dell’avvenuto compimento di atti di concorrenza sleale, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione della società controricorrente: nella circostanza, infatti, dal controricorso non era emerso se quest’ultima, che non aveva preso parte al giudizio di merito, potesse assumere la veste di successore nel diritto controverso dell’originario attore, imprenditore individuale, non essendovi menzione dell’eventualità dell’avvenuto conferimento dell’azienda individuale nella predetta società). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 1° marzo 2022, n. 6774; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25423).

Ordinanza|12 dicembre 2022| n. 36139. Giudizio di cassazione e l’intervento del terzo

Data udienza 22 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Concorrenza sleale – Ditta – Insegna – Dominio – Utilizzo abusivo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4784/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Societa’ (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– controcorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4771/2018 depositata il 11/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Giudizio di cassazione e l’intervento del terzo

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma ha accolto, per quanto ancora rileva, la domanda di (OMISSIS), titolare della ditta individuale (OMISSIS), diretta a far accertare l’avvenuto compimento a proprio danno di atti di concorrenza sleale per confusione, realizzati da (OMISSIS), titolare della ditta individuale (OMISSIS), mediante utilizzazione dell’insegna (OMISSIS), suscettibile di creare confusione a causa della vicinanza degli esercizi commerciali e dell’identita’ di attivita’ svolta nell’ultimo biennio, nonche’ mediante l’invio di alcune missive tese a richiedere denaro per evitare l’intrapresa di attivita’ concorrenziale.
Il tribunale ha rigettato, di contro, la riconvenzionale del (OMISSIS) e la correlata sua domanda di risarcimento dei danni.
Il gravame del predetto (OMISSIS) e’ stato respinto dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 4771 del 2018, avverso la quale e’ ora proposto ricorso per cassazione in due motivi.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS).

Giudizio di cassazione e l’intervento del terzo

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2958 c.c., n. 1, in quanto la corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della insussistenza dei requisiti per il legittimo uso dell’insegna (OMISSIS) da parte del (OMISSIS) fino al 2003; cio’ in base alle risultanze della DD 1699/2000 e del dinego di autorizzazione opposto dal Comune di Roma fino all’installazione della diversa insegna (OMISSIS).
II. – Il motivo, che sottende un errore nell’apprezzamento del preuso, e’ inammissibile perche’ riflette una critica di merito, oltre tutto non conducente rispetto a quanto specificamente affermato in sentenza.
La corte d’appello, infatti, ha per un verso confermato l’assunto del tribunale secondo il quale (OMISSIS) gia’ utilizzava l’insegna (OMISSIS) quanto meno dall’anno 2000, tanto che il rifiuto opposto dal comune aveva avuto a oggetto solo il tipo di insegna a bandiera bifacciale, e non anche l’insegna in se’ con la dicitura su di essa apposta; e per altro verso ha smentito, poiche’ non provata, la tesi (ancora oggi inammissibilmente sostenuta dal ricorrente in questa sede di legittimita’) per cui il tribunale avrebbe confuso l’insegna (OMISSIS) con quella ( (OMISSIS)) invece riferita a (OMISSIS); per altro verso ancora, e risolutivamente, ha escluso la rilevanza del preuso eccepito da (OMISSIS), perche’ egli aveva mancato di utilizzare il segno per un periodo di tempo assai lungo.
Da quest’ultimo punto di vista la sentenza non risulta punto censurata.
Tanto e’ sufficiente a rendere il motivo di ricorso inammissibile, perche’ neppure in astratto la critica sarebbe decisiva secondo la funzione propria del giudizio di cassazione.
III. – Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., articoli 2697 e 2729 c.c., e l’omesso esame di fatto decisivo, a proposito della negazione della diversita’ di insegna tra (OMISSIS) di (OMISSIS) e (OMISSIS) di (OMISSIS). La corte d’appello, secondo il ricorrente, non avrebbe operato un vero raffronto tra i segni e non avrebbe rilevato la circostanza che la prima insegna del (OMISSIS) era stata rimossa nel 2002, cosicche’ quella nuova sarebbe stata utilizzata solo a partire dal 2003.
IV. – Il motivo e’ inammissibile perche’ totalmente versato in fatto ed eccentrico rispetto alla ratio decidendi.
La corte d’appello ha confermato l’accertamento del giudice di primo grado secondo il quale la concorrenza sleale era consistita nell’avvenuto utilizzo, da parte di (OMISSIS), dell’insegna (OMISSIS), suscettibile di creare confusione con l’attivita’ svolta da (OMISSIS) l’insegna (OMISSIS), al di la’ della divergenza di scrittura della consonante “D” secondo l’alfabeto romano o quello greco.
In tal modo la corte ha mostrato di operare giustappunto il raffronto tra i segni, che il ricorrente dice non esser stato fatto.
Quanto all’avere (OMISSIS) utilizzato la prima insegna in modo abusivo, si tratta di affermazione di cui la corte d’appello ha motivatamente escluso il fondamento. Per cui insistere sulla divergente realta’ implica una critica alla ricostruzione in fatto, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in sede di legittimita’.
V. – Il controricorso della societa’ (OMISSIS) e’ inammissibile, e tanto rileva ai fini delle spese processuali.
La societa’ difatti non e’ stata parte del giudizio di merito, che ha coinvolto il (OMISSIS) quale imprenditore individuale.
Donde la sua posizione e’ assimilabile a quella di un interventore.
Nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facolta’ di esplicare difese, e’ inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facolta’ e’ riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa, oppure ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (v. Cass. Sez. 1 n. 6774-22, Cass. Sez. 3 n. 2542319).
Tuttavia, non emerge dal controricorso se la posizione della societa’ sia per l’appunto quella di un successore nel diritto controverso di (OMISSIS), non essendovi menzione dell’eventualita’ dell’avvenuto conferimento dell’azienda individuale nella societa’ stessa.
E’ invero il fenomeno di una azienda individuale conferita in societa’ che, restando estraneo alle ipotesi previste dall’articolo 2498 c.c. (v. Cass. Sez. 1 n. 5141-02, Cass. Sez. 3 n. 17425-19), configura un conferimento in natura con l’acquisto della posizione di socio da parte del titolare dell’azienda. Questo postulerebbe dedotto il trasferimento (anche) del diritto controverso relativo alla concorrenza sleale subita dal conferente, ma a patto di considerare specificato cio’ che (il conferimento) dal controricorso non si apprezza affatto.
Non devesi quindi provvedere sulle spese della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso e la costituzione della societa’ (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

 

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