Giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 3 marzo 2020, n. 1553.

La massima estrapolata:

Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate, caratterizzato da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, è un tipico giudizio di merito, frutto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte della commissione competente, e come tale è sindacabile in questa sede giurisdizionale di legittimità se e solo se contenga incongruenze macroscopiche, immediatamente rilevabili dall’esame delle note caratteristiche e di tutti i documenti che riguardano gli interessati.

Sentenza 3 marzo 2020, n. 1553

Data udienza 20 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5672 del 2018, proposto dal signor Pi. Po., rappresentato e difeso dagli avvocati Ra. Iz. e Al. Vi. Or., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ra. Iz. in Roma, via (…);
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
dei signori Gi. D’A. ed altri, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione I bis, 20 aprile 2018 n. 4394, che ha respinto il ricorso n. 8924/2006 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Ministero della difesa:
a) della nota 24 maggio 2006 prot. n. M_D/GMIL-03/II/4/1/2006/46465, comunicata in data imprecisata, con la quale la Direzione generale per il personale militare – II Reparto – 5^ Divisione ha comunicato a Pi. Po. l’esito del giudizio di avanzamento al grado di colonnello per l’anno 2006, nel senso di essere stato giudicato “idoneo”, ma collocato in posizione non utile della graduatoria;
b) degli atti del procedimento di scrutinio, e in particolare:
c) delle operazioni della Commissione superiore di avanzamento;
d) delle schede di valutazione;
e) della determinazione con cui è stata approvata la graduatoria;
e di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato Ra. Iz. e l’avvocato dello Stato Vi. Ce.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente appellante, all’epoca dei fatti tenente colonnello dell’Aeronautica militare, iscritto al ruolo naviganti normale in servizio permanente effettivo, il giorno 23 marzo 2006 è stato valutato, assieme ad altri ottantasette parigrado, dalla Commissione superiore di avanzamento per l’avanzamento a scelta relativo all’anno 2006, ovvero per la promozione al grado di colonnello e si è classificato al settantunesimo posto, quindi in posizione non utile, dato che sono stati promossi i primi ventisei classificati nella graduatoria (verbale del giorno indicato, prodotto in I grado dall’amministrazione in allegato alla relazione 28 maggio 2008).
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso da lui proposto contro tale esito sfavorevole, espresso a suo avviso dal verbale citato e dagli altri atti indicati in epigrafe.
In motivazione, la sentenza ha anzitutto dato atto, in sintesi estrema, dell’istanza istruttoria che il ricorrente aveva presentato il 19 giugno 2007, dell’ordinanza presidenziale 14 novembre 2007 n. 340 che l’aveva parzialmente accolta, e di una ulteriore richiesta del 27 febbraio 2018, con cui il ricorrente aveva chiesto un rinvio della decisione, per acquisire agli atti la documentazione relativa ad alcuni dei parigrado promossi, da lui richiesta nell’esercizio del diritto di accesso il giorno 19 gennaio precedente, e per proporre eventuali motivi aggiunti.
Ciò posto, il TAR ha ritenuto di respingere l’istanza di rinvio, in quanto relativa ad atti che il ricorrente avrebbe potuto procurarsi tempestivamente; ha ritenuto di respingere anche l’ulteriore istanza istruttoria, perché superflua, e di espungere dagli atti i documenti prodotta dall’amministrazione oltre i termini; ha ancora ritenuto, in via preliminare di non integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati che precedono il ricorrente in graduatoria, per infondatezza del ricorso stesso.
Nel merito, ha infatti ritenuto che il giudizio espresso sul ricorrente, espressione di ampia discrezionalità, non potesse essere sindacato in questa sede giurisdizionale di legittimità, perché non abnorme né manifestamente illogico.
Contro questa sentenza, l’interessato ha proposto impugnazione con appello che contiene un’istanza istruttoria e due motivi, nei termini che seguono.
Con l’istanza istruttoria, il ricorrente appellante deduce di avere prodotto solo in questo grado di giudizio la documentazione matricolare di cui all’istanza di accesso suddetta, relativa ai colleghi promossi di cui in epigrafe, per averla ottenuta il 26 aprile 2018, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza, e ne chiede secondo logica l’acquisizione, perché a suo dire rilevante (appello, p. 19).
Ciò premesso, con il primo motivo di appello deduce violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo – CEDU e critica la sentenza impugnata per non avergli accordato il rinvio richiesto.
Con il secondo motivo, deduce poi eccesso di potere per erronea motivazione e violazione dell’art. 2 della l. 2 novembre 1955 n. 1137 e del D.M. 2 novembre 1993 n. 571 in tema di avanzamenti, sostenendo che l’illogicità della valutazione operata nei suoi confronti sarebbe evidente se si esaminano i libretti matricolari dei suoi colleghi promossi indicati in epigrafe e intimati in giudizio, libretti dai quali emergerebbero per ciascuno note sfavorevoli, tali da imporre una loro postergazione in graduatoria.
Con memoria 17 gennaio 2020, il ricorrente appellante ha ribadito le proprie tesi.
L’amministrazione ha resistito con memoria 18 gennaio 2020, in cui chiede che l’appello sia respinto, e allega una “scheda tecnica” a suo dire esplicativa della vicenda.
Con replica 30 gennaio 2020, il ricorrente appellante ha chiesto che tale produzione, consistente a suo dire nello stesso documento prodotto tardivamente in I grado, sia dichiarata inammissibile.
All’udienza del 20 febbraio 2020, la Sezione ha quindi trattenuto il ricorso in decisione.

 

DIRITTO

1. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2. In via preliminare, il Collegio ritiene che la causa sia compiutamente istruita e si possa decidere sulla base degli atti e della documentazione già acquisita; di conseguenza, non accoglie l’istanza del ricorrente appellante, volta ad acquisire agli atti i libretti matricolari dei colleghi da lui citati in giudizio e dichiara senz’altro inammissibile perché tardiva la produzione della “scheda tecnica” dell’amministrazione di cui si è detto in premesse.
3. Quanto detto comporta poi che il primo motivo di appello, relativo alla mancata concessione in I grado di un termine a difesa per produrre i libretti matricolari citati vada dichiarato inammissibile per difetto di interesse, ovvero perché inteso ad acquisire agli atti una documentazione non rilevante ai fini del decidere. Va comunque detto, per completezza, che il Giudice di I grado ha correttamente respinto l’istanza di rinvio formulata in quella sede, dato che i libretti matricolari in questione, come rileva la sentenza impugnata (motivazione, p. 5 prime righe) già esistevano alla data in cui l’originario ricorso fu proposto, e quindi la parte ben avrebbe potuto, e dovuto, attivarsi nei termini per procurarsene la copia.
4. Ciò premesso, il secondo ed ultimo motivo di appello è infondato nel merito, e ciò esime dall’integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti, ulteriori rispetto a quelli già citati, che precedono il ricorrente nella graduatoria impugnata.
4.1 In linea di diritto, va ricordato che secondo costante giurisprudenza di questo Giudice, il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate, caratterizzato da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, è un tipico giudizio di merito, frutto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte della commissione competente, e come tale è sindacabile in questa sede giurisdizionale di legittimità se e solo se contenga incongruenze macroscopiche, immediatamente rilevabili dall’esame delle note caratteristiche e di tutti i documenti che riguardano gli interessati: per tutte, in questo senso già C.d.S. sez. IV 17 febbraio 2004 n. 632, ove ulteriori citazioni. Sempre la giurisprudenza ha poi ritenuto che il sindacato giurisdizionale sia a maggior ragione, precluso in linea di principio nel caso in cui l’interessato non sia graduato fra i primissimi non idonei all’avanzamento, perché all’evidenza un distacco notevole rispetto al punteggio degli idonei è più difficile da spiegare in termini di incongruenza manifesta: così C.d.S. sez. IV 14 dicembre 2004 n. 8042.
4.2 Applicando i principi suddetti al caso di specie, il motivo in esame risulta infondato. Il ricorrente si è graduato, come detto in premesse, al settantunesimo posto in una graduatoria di ottantotto colleghi ufficiali, nella quale la promozione a colonnello è stata riconosciuta ai primi ventisei graduati (verbale 23 marzo 2006, cit.). Ciò posto, ha inteso contestare tale risultato, ed evidenziarne l’asserito carattere manifestamente illogico, prendendo in esame la posizione di quattro di costoro, classificati rispettivamente al posto, e qui citati in giudizio, e per ciascuno di costoro, ha evidenziato un presunto episodio negativo, ovvero una caratteristica sfavorevole, nel relativo percorso di carriera. In particolare, ha evidenziato che il col. Gi. D’A., graduato al ventunesimo posto, si sarebbe rifiutato di partecipare ad operazioni di volo nella Prima guerra del Golfo Persico (appello, § 2.5); che il col. Lu. Pr., graduato al ventesimo posto, non risulta avere frequentato il corso di qualifica presso l’Istituto superiore di Stato maggiore interforze, cd corso ISSMI (appello, § 2.6); che il col. Fa. Te., graduato al diciassettesimo posto, avrebbe ricoperto incarichi di minor prestigio rispetto ai propri (appello, § 2.7) e che il col. Ro. Sa., graduato al diciannovesimo posto, oltre ad avere in passato dimostrato un carattere “ostinato” (p. 34 terzo rigo dell’appello) avrebbe svolto un numero minore di incarichi all’estero.
4.3 In proposito, occorre però dire in primo luogo che nessuno dei rilievi suddetti appare tale, in assoluto, da far ritenere manifestamente illogico il giudizio espresso dalla commissione, tenendo presente che si sono valutate carriere molto lunghe, nelle quali è ragionevole vi siano stati anche momenti meno positivi. Caratteristiche non positive, del resto, sono presenti anche nella carriera del ricorrente appellante, il quale, come risulta dalla sentenza di I grado, non appellata sul punto, non è mai riuscito a superare il corso di pilotaggio (motivazione, p. 8 in fine), e ciò rappresenta, a ben vedere, non un episodio successivamente superato, come alcune delle manchevolezze ascritte ai colleghi, ma un connotato durevole delle caratteristiche professionali dell’interessato, che di sé giustificherebbe un diverso apprezzamento. Infine, il ragionamento svolto dal ricorrente appellante per contestare il giudizio della commissione risulta implausibile anche nel metodo. Come si è detto, egli prende espressamente in esame la posizione di quattro suoi colleghi, fra quelli citati in giudizio; nulla dice sulla posizione del col. Va. Di Bu., pure citato in giudizio e graduato al diciottesimo posto; nulla dice, ancora, sulle posizioni di coloro i quali lo precedono nella graduatoria, e non sono stati citati in giudizio. Ciò posto, non è dato comprendere come da questa operazione potrebbe derivare una modifica della graduatoria in senso a lui favorevole, dato che, anche ipotizzando una sorta di “scorrimento”, peraltro nemmeno dedotto in termini espressi, della graduatoria, l’ipotetica eliminazione da essa di quattro soggetti collocati in posizione utile non sarebbe a ciò sufficiente.
5. In conclusione quindi l’appello va respinto.
6. Le spese nei confronti dell’amministrazione costituita seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 5672/2018), lo respinge.
Condanna il ricorrente appellante a rifondere all’amministrazione intimata appellata le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in Euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *