Giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|6 dicembre 2021| n. 44973.

In tema di giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice, dopo aver rilevato la inammissibilità della contestazione di una nuova circostanza aggravante da parte del p.m., disponga, ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen, la restituzione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che la “diversità del fatto”, ex art. 521 cod. proc. pen. è da escludere quando risultino configurabili esclusivamente nuove o diverse circostanze aggravanti).

Sentenza|6 dicembre 2021| n. 44973. Giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria

Data udienza 13 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Giudizio abbreviato – Contestazione di una diversa circostanza aggravante – Provvedimento di restituzione degli atti al PM – Illegittimo regresso del procedimento – Abnormità funzionale – Annullamento senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente
Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di VERONA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Verona, con ordinanza emessa in data 20.11.2020, disponeva la restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell’articolo 521 c.p.p. stante la illegittimita’ della modifica dell’imputazione da questi operata nell’ambito di giudizio abbreviato richiesto da (OMISSIS) e (OMISSIS) imputati del delitto di cui all’articolo 113, articolo 590, comma 3, per avere, in cooperazione colposa tra loro, cagionato a (OMISSIS) una lesione personale consistita in politrauma dal quale e’ derivata l’incapacita’ di attendere alle ordinarie occupazioni
per un periodo di 44 giorni, il P.M., all’udienza del 14.2.2020, aveva contestato la circostanza aggravante di cui all’articolo 583 c.p., comma 2, n. 3, per essere derivata dalla lesione suddetta la perdita dell’uso delle gambe. In particolare il giudice di prime cure, in conformita’ alla costante giurisprudenza di legittimita’ e costituzionale, evidenziava che le nuove contestazioni ex articolo 423 c.p.p. non sono ammissibili in caso di rito abbreviato c.d. secco, potendo trovare ingresso soltanto in ipotesi di rito abbreviato c.d. condizionato ma solo qualora si pongano in un rapporto di diretta dipendenza con i nuovi elementi di fatto emersi dall’ampliamento della base cognitiva del processo, sia esso stato richiesto dall’imputato ex articolo 438 c.p.p., commi 1 e 5 sia esso stato disposto dal giudice ex articolo 438 c.p.p., comma 1 e articolo 441 c.p.p., comma 5.
Avendo gli imputati richiesto il giudizio abbreviato secco, doveva sicuramente ritenersi preclusa al P.M. la possibilita’ di procedere alla modifica dell’imputazione, sub specie di contestazione dell’aggravante di cui all’articolo 583 c.p., comma 2, n. 3, risultante dagli atti ma non formalmente contestata in sede di decreto di citazione diretta a giudizio, e tale preclusione permaneva anche dopo l’esercizio da parte del giudice del potere di integrazione probatoria ex articolo 441 c.p.p., comma 5, trattandosi dell’acquisizione di una comunicazione email inviata dal (OMISSIS) al (OMISSIS) su richiesta della difesa del (OMISSIS)1 che tuttavia non aveva alcuna attinenza con il profilo dell’entita’ e della durata delle conseguenze lesive patite dalla persona offesa a seguito dell’infortunio, bensi’ ritenuta necessaria ai fini della decisione in punto di attendibilita’ delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) in sede di interrogatorio. Pertanto il Tribunale escludeva di potersi pronunciare sulla imputazione cosi’ come modificata in udienza, pena la nullita’ di ordine generale, a regime intermedio, ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) della sentenza pronunciata. Assumeva peraltro che, ricorrendo la diversita’ del fatto emergente dagli atti del P.M., sotto il profilo circostanziale rispetto a quello descritto nel decreto di citazione diretta a giudizio, disponeva la restituzione degli atti al P.M. ex articolo 521 c.p.p. laddove nel caso in cui il Tribunale si fosse pronunciato sulla originaria contestazione, ne sarebbe derivato un accertamento carente, in quanto relativo ad un fatto circostanziato diverso da quanto emergente dagli atti e lesivo degli interessi della persona offesa.
2.Ricorre per cassazione, tramite difensore di fiducia, l’imputato (OMISSIS), chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per asserita abnormita’ perche’ nel caso di specie non sarebbe ravvisabile, come ritenuto dal giudice, un’ipotesi di “fatto diverso” bensi’ un’ipotesi di “medesimo fatto con una diversa circostanza aggravante” con la conseguenza che il giudice non avrebbe potuto trasmettere gli atti al P.M. essendo le circostanze elementi esterni al fatto che non ne determinano la diversita’ restando, pertanto, preclusa al giudice la possibilita’ di vanificare l’inerzia del P.M. determinandosi, diversamente, una indebita regressione del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in quanto ricorre la dedotta ipotesi di abnormita’ funzionale.
Invero il Tribunale di Verona da un lato richiama la giurisprudenza del giudice di legittimita’ secondo cui nella specie non sarebbe ammissibile la contestazione di una diversa circostanza aggravante, fornendo anche una corretta interpretazione dello stato della giurisprudenza dopo sentenza a,ES.U. le1.5788 del 18.4.2019, HALAN ANDRIY Rv.277706), ma poi conclude disponendo la restituzione degli atti al PM perche’ altrimenti verrebbero frustrate le esigenze di accertamento dei fatti e le aspettative della parte civile.
2. La restituzione e’ abnorme. In primo luogo nella specie non ricorre alcuna diversita’ del fatto-reato, in quanto la modifica attiene ad una circostanza aggravante che non incide sulla fattispecie incriminatrice delle lesioni, bensi’ rileva esclusivamente ai fini della maggiore gravita’ delle conseguenze lesive del fatto reato (articolo 590 c.p., comma 3), tale da riverberarsi sul trattamento sanzionatorio.
3. I fatti che hanno poi dato luogo alla contestazione della circostanza aggravante non risultano emersi a seguito dell’istruttoria dibattimentale (trattandosi peraltro di giudizio abbreviato secco) ma erano gia’ nel patrimonio degli atti del PM che dapprima non aveva contestato la circostanza aggravante, ma poi lo aveva fatto all’interno di un secondo avviso di conclusione indagini preliminari, per infine disporre la citazione a giudizio secondo l’originaria contestazione, ne’ ha provveduto a elevare la circostanza aggravante in sede di contestazioni suppletive all’imputato, pure previste dall’articolo 423 c.p.p..
4. Orbene il giudice, una volta ammesso il giudizio abbreviato secco, avrebbe dovuto pronunciarsi nei limiti dell’accusa contestata senza alcuna possibilita’ di provocare il regresso del procedimento alla fase predibattimentale. I
A questo proposito la giurisprudenza di legittimita’ ha gia’ in precedenza riconosciuto l’abnormita’ del provvedimento con il quale il giudice, dopo l’ammissione del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, e in difetto dell’assunzione di nuovi elementi di prova ex articolo 441 c.p.p., comma 5, disponga, ai sensi dell’articolo 521 c.p.p., la restituzione degli atti al PM, ritenendo su sollecitazione di quest’ultimo, la sussistenza di una circostanza aggravante non contestata, escludendo che ricorra una ipotesi di “diversita’ del fatto” quando risultino configurabili esclusivamente nuove o diverse circostanze aggravanti (sez.1, n. 25882 del 12.5.2015, Dello Monaco, Rv.263941).
5. L’abnormita’ funzionale e’ palese in presenza di illegittimo regresso del procedimento in conseguenza dell’esercizio di un potere giurisdizionale che, pure riconosciuto all’autorita’ giudiziaria, nella specie non avrebbe potuto essere esercitato.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona, per l’ulteriore corso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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