Giudizio abbreviato e l’esercizio del potere d’integrazione della prova

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 gennaio 2022| n. 1763.

Giudizio abbreviato e l’esercizio del potere d’integrazione della prova.

In tema di giudizio abbreviato, l’esercizio del potere d’integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale.

Sentenza|17 gennaio 2022| n. 1763. Giudizio abbreviato e l’esercizio del potere d’integrazione della prova

Data udienza 4 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Lesioni e danneggiamento – Assoluzione – Impossibilità di ricostruire con esattezza i fatti – Giudizio abbreviato – Potere di integrazione della prova – Discrezionalità – Insindacabilità – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antoni – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 713/20 del 2.10.2020 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA VENEGONI;
letta la requisitoria scritta del sostituto p.g. Dr. Lori Perla che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
letta la memoria dell’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS);
lette le conclusioni scritte dell’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS);

Giudizio abbreviato e l’esercizio del potere d’integrazione della prova

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Salerno confermava l’assoluzione di (OMISSIS) per il reato di lesioni e danneggiamento ai danni di (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. Il (OMISSIS) era gia’ stato assolto in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, dal giudice monocratico del Tribunale di Salerno perche’, nell’esistenza di due versioni contrapposte della vicenda – la prima delle parti offese secondo cui era stato l’imputato ad aggredire prima (OMISSIS) e poi il figlio (OMISSIS) accorso in suo aiuto, e la seconda dell’imputato secondo cui egli si era solo difeso da un’aggressione posta in essere da (OMISSIS) insieme al figlio – il giudice di prima istanza aveva ritenuto che non fosse possibile stabilire, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, la responsabilita’ dell’imputato.
3. La Corte d’Appello, a seguito di impugnazione proposta sia dal Pm che dalle parti civili (OMISSIS), smentiva quella che riteneva la principale argomentazione delle appellanti parti civili, e cioe’ il fatto che, siccome essi erano coloro che nello scontro avevano riportato le lesioni piu’ gravi, questo avrebbe dimostrato che erano stati vittima di un’aggressione da parte del (OMISSIS).
4. La sentenza di secondo grado, piuttosto, affermava che le lesioni piu’ gravi ri’portate dalle parti civili,- ed in particolare una frattura ad un dito della mano di (OMISSIS), erano del tutto compatibili con la commissione di un atto aggressivo da parte loro nei confronti di (OMISSIS), eventualmente non andato a segno.
5. Sulla base, poi, di vicende pregresse, riteneva molto piu’ plausibile che fossero stati proprio i (OMISSIS) ad aggredire (OMISSIS), che quindi avrebbe causato loro le lesioni in un’azione meramente difensiva.

 

Giudizio abbreviato e l’esercizio del potere d’integrazione della prova

6. Contro tale sentenza ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di due motivi.
7. Con il primo motivo deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 52 e 582 c.p. ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b). Il motivo si concentra su quella parte di sentenza che ha riconosciuto come difensiva l’azione del (OMISSIS) e quindi l’applicazione della scriminante della legittima difesa. Censura, al riguardo, l’errore della Corte nel ritenere sussistenti i requisiti della scriminante suddetta, non avendo considerato che essa ricorre solo se la difesa e’ necessaria e, in particolare, l’aggredito non ha la possibilita’ di evitarla con un commodus discessus, ipotesi su cui la sentenza non si e’ in alcun modo soffermata. La Corte, quindi, anche a ritenere che fossero stati i (OMISSIS) ad aggredire il (OMISSIS), avrebbe comunque errato nel ravvisare nella condotta di quest’ultimo gli estremi della legittima difesa. Inoltre la reazione del (OMISSIS) avrebbe comunque travalicato la mera difesa, per trasformarsi essa stessa, approfittando dell’occasione, in un’aggressione ai danni del (OMISSIS), con il quale i rapporti non erano buoni da tempo.
8. Con il secondo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’articolo 441 c.p.p., comma 5, per carenza della motivazione della Corte territoriale, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) e d).
Poiche’ il giudizio di primo grado si svolse nelle forme del giudizio abbreviato ed il giudice assolse l’imputato con la motivazione che dagli atti non era possibile ricostruire esattamente l’episodio e stabilire le responsabilita’, vi sarebbe stata violazione dell’articolo 441 c.p.p., comma 5, secondo cui, quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, assume anche d’ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione.

 

Giudizio abbreviato e l’esercizio del potere d’integrazione della prova

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
Al di la’ delle eccezioni formali sulla sottoscrizione del ricorso, sollevate dall’imputato in memoria,
l’inammissibilita’ discende da piu’ assorbenti considerazioni sul contenuto del ricorso stesso.
2. Il primo motivo, in particolare, non e’ perfettamente centrato sulle motivazioni della sentenza impugnata.
Quest’ultima, infatti, ha respinto l’appello perche’ ha ritenuto che non vi fossero elementi probatori per superare i dubbi gia’ espressi dalla sentenza di primo grado. Ha assolto l’imputato, in altri termini, perche’ anche il giudice di secondo grado non e’ stato in grado di stabilire con certezza come si sono svolti i fatti sulla base delle prove acquisite.
2.1. Questa ratio decidendi emerge in maniera evidente nella prima parte della motivazione della sentenza, laddove la Corte d’Appello afferma testualmente che gli argomenti addotti dagli appellanti (OMISSIS) (odierni ricorrenti) non sono “affatto idonei a diradare i dubbi che sono stati condivisibilmente esposti dal giudice di prime cure”.
2.2. Il motivo dell’assoluzione del (OMISSIS), quindi, e’ in maniera lampante il fatto che non e’ stato possibile accertare come si sono svolti gli eventi, ed in particolare se (OMISSIS) e’ stato effettivamente l’aggressore o, invece, l’aggredito.
2.3. Solo successivamente, nel prosieguo della motivazione, la sentenza compie comunque un tentativo di ricostruzione della vicenda, e, in tale sforzo, sulla base dell’interpretazione delle lesioni e delle circostanze di fatto, giunge alla conclusione, peraltro espressa sempre in termini di verosimiglianza e non di certezza, secondo la quale e’ piu’ plausibile che siano stati i (OMISSIS) ad aggredire (OMISSIS), e quest’ultimo, quindi, avrebbe agito in stato di legittima difesa.
2.4. A conforto di cio’, la Corte d’Appello osserva che il fatto che (OMISSIS) abbia riportato la frattura della falange del quarto dito della mano sinistra e’ indice della maggiore verosimiglianza di quest’ultima tesi, essendo la tipica lesione derivante da gesto aggressivo, a meno che non vi sia la prova che la lesione e’ la conseguenza diretta di un’azione aggressiva dell’altra parte, ma, osserva la Corte, nella specie tale prova manca.
Sottolinea anche l’immediatezza della denuncia di (OMISSIS) contro i (OMISSIS), rispetto a quella di questi ultimi contro il primo.
2.5. In questo contesto, quindi, compie considerazioni che avvalorano l’ipotesi secondo cui (OMISSIS) sarebbe stato aggredito ed avrebbe agito in stato di legittima difesa.
Tuttavia, la prima ratio della decisione resta, incontestabilmente, quella dell’impossibilita’ di ricostruire i fatti.
2.7. Laddove, allora, il ricorso contesta solo la sussistenza dei presupposti della legittima difesa omette di confrontarsi con la prima parte della motivazione, che, come si e’ detto, costituisce l’autentica ratio decidendi della stessa, cioe’ quella per cui l’appello e’ stato respinto perche’ il giudice di appello non ha potuto attribuire con assoluta certezza le responsabilita’ della vicenda.
2.8. Detto ancora in altri termini, disquisire sui presupposti della legittima difesa e’ irrilevante nell’economia del presente procedimento, perche’ l’appello e’ stato principalmente respinto non perche’ si e’ stabilito con assoluta certezza che (OMISSIS) abbia agito in tale stato, ma perche’ non e’ stato possibile stabilire con certezza che (OMISSIS) abbia realmente aggredito i (OMISSIS).
In questo senso, quindi, il ricorso non appare del tutto centrato sulla decisione.
2.9. Questa conclusione appare evidente anche graficamente perche’ il primo motivo di ricorso censura un passaggio della sentenza che, in realta’, rappresenta materialmente il penultimo paragrafo della motivazione. Nelle pagine precedenti della decisione, pero’, vi e’ lo sviluppo di tutta un’altra serie di argomentazioni che riguardano l’impossibilita’ di ricostruire lo svolgimento dei fatti, e questa parte non e’ oggetto di ricorso.
2.10. Il motivo e’, pertanto, inammissibile perche’ se anche fosse astrattamente fondato sui requisiti della legittima difesa, resta il fatto che non e’ stata impugnata la prima ratio decisoria, secondo la quale l’imputato e’ stato assolto perche’ le prove non hanno consentito di stabilire come si sono svolti i fatti. Questa, quindi, rimane insuperabile anche qualora si ritenesse che le considerazioni della sentenza sulla legittima difesa siano errate.
3. Il secondo motivo e’ ugualmente inammissibile.
Con lo stesso i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza di appello non avrebbe censurato l’errore del giudice di prime cure che, in sede di giudizio abbreviato, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, avrebbe dovuto procedere d’ufficio all’integrazione probatoria di cui all’articolo 441 c.p.p., comma 5.
3.1. Tuttavia, come affermato da questa Corte (sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, Rv. 26590501), il suddetto esercizio del potere d’integrazione della prova, nell’ambito del giudizio abbreviato, non e’ sindacabile in sede di legittimita’, trattandosi di valutazione discrezionale.
4. Dalla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’ al pagamento dell’importo di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *