Giudice del merito quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10747.

La massima estrapolata:

Il giudice del merito quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento.

Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10747

Data udienza 7 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29475/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti in proprio e quali eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2971/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 12.12.2013, rigettava l’appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS), della (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva sciolto la comunione in relazione a diversi beni, confermando, per quel che rileva in questo giudizio, la stima di un immobile adibito a fonderia effettuata dal primo giudice.
Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), sulla base di un unico motivo.
Hanno resistito con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS).
Non hanno svolto attivita’ difensiva la (OMISSIS). In prossimita’ dell’udienza, le parti hanno depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che, nonostante il ricorso per cassazione non sia stato notificato alla (OMISSIS) ed a (OMISSIS), non occorre procedere all’integrazione del contraddittorio, trattandosi di attivita’ superflua in considerazione dell’infondatezza del ricorso.
Come affermato da questa Corte, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue. Di conseguenza, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti del litisconsorti necessario), la fissazione del termine ex articolo 331 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti.
Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile la perizia asseverata aggiornata al 17.10.2014 del CTP geom. (OMISSIS), allegata al ricorso, in quanto trattasi di documento non prodotto nel giudizio di merito, che non attiene alla nullita’ della sentenza impugnata, ne’ all’ammissibilita’ del ricorso e del controricorso.
L’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per contraddittorieta’ della sentenza in merito alla valutazione delle istanze istruttorie ed omissione nella motivazione, e’ infondato.
I ricorrenti si dolgono dell’omessa motivazione in ordine alle osservazioni critiche mosse alla CTU, avendo il giudice d’appello recepito le risultanze della CTU, attribuendo al capannone un valore superiore a quello di mercato, nonostante la precarieta’ delle finiture, l’assenza di pavimentazione, l’incommerciabilita’ del bene per mancanza del certificato di agibilita’ e le condizioni di manutenzione. Nell’ambito dello stesso motivo, denunciano l’erroneita’ della motivazione anche in relazione ai criteri utilizzati per la stima.
Si tratta di censure, che non integrano la violazione dell’articolo 112 c.p.c., configurabile qualora il giudice d’appello non abbia pronunciato in ordine ad una domanda od un’eccezione proposta dalle parti, ma di omessa motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’articolo 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis”, si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, nella seconda ipotesi l’attivita’ di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Cass. Civ., sez. II, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Civ., sez. TB, del 05/12/2014, n. 25761).
Anche in relazione al dedotto vizio di motivazione, unicamente deducibile sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (trattandosi di sentenza depositata dopo l’11.9.2012, a seguito della modifica dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 con Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012), il motivo e’ infondato.
Il ricorrente si duole, invece, delle risultanze della CTU, ovvero dei criteri per la determinazione del valore dell’immobile.
Quanto alle contestazioni mosse alla CTU, il vizio di motivazione, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, o quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).
Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non e’ quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perche’ incompatibili con le argomentazioni accolte.
Nella specie, il ricorrente, riportando stralci della CTU, i rilievi del CTP e la contestazione alle conclusioni adottate, tende ad una riesame della consulenza, laddove la corte territoriale ha ampiamente motivato sui criteri utilizzati per la stima dell’immobile, argomentando anche in ordine ai rilievi della difesa.
La corte territoriale ha preso in esame i motivi di appello (pag. 7 della sentenza impugnata) ed ha dato contezza delle ragioni per le quali disattendeva le censure, aderendo alle risultanze della CTU (pag. 8 della sentenza), che aveva tenuto conto delle finiture mediocri, dell’assenza di pavimentazione, compatibile con la destinazione a fonderia dell’immobile e aveva valorizzato la posizione del capannone, ubicato nei pressi della stazione e delle strade principali. Ha fatto applicazione del criterio comparativo, rilevando come lo stesso CTP avesse indicato lo stesso valore a metro quadro adottato dal CTU, sia pur limitandosi ad affermare, in modo apodittico, che si trattava di immobile piu’ appetibile sul mercato.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra loro, alle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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