Gestione rifiuti e trasposto illegale

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|11 ottobre 2021| n. 36779.

Gestione rifiuti e trasposto illegale.

In tema di rifiuti, l’art. 212 d.lgs 152/2006, al comma 5, prevede l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali come requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Pertanto, integra il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs 152/2006, l’effettuazione illecita di una delle attività ivi menzionate, mentre l’art. 212 d.lgs 152/2006 regola il diritto ad ottenere l’iscrizione per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti sul territorio nazionale (che per i cittadini di Stati non membri della UE opera in condizione di reciprocità) ma non esclude la necessità delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazione prescritte dagli artt. 208-216 per l’esercizio lecito dell’attività di gestione di rifiuti sul territorio nazionale. La normativa, peraltro, prevede anche modalità speciali di iscrizioni relative all’ipotesi specifica di trasporto transfrontaliero dei rifiuti: l’articolo 194 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, modificato dall’articolo 17 del d.Lgs. 205/2010, prevede, infatti, che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, per la tratta sul territorio italiano, sono tenute all’iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del Decreto legislativo 152/2006.

Sentenza|11 ottobre 2021| n. 36779. Gestione rifiuti e trasposto illegale

Data udienza 14 luglio 2021

Integrale

Tag – parola: Gestione rifiuti – Trasposto illegale – Reato proprio della categoria dei trasportatori – Esclusione – Commissione da qualsiasi soggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente
Dott. DI STASI Antonell – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filipp – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) A.S., in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/03/2021 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Filippi Paola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

Gestione rifiuti e trasposto illegale

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/03/2021, il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di riesame avanzata nell’interesse (OMISSIS) A.S., in persona del legale rappresentante p.t. avverso l’ordinanza del sequestro operato d’iniziativa da personale della Polizia Roma Capitale nei confronti di (OMISSIS), titolare della ditta “(OMISSIS)” e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso in data 22/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a) nei confronti del predetto – per l’esercizio di attivita’ di commercio ed intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi senza la prescritta autorizzazione ex Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 212, comma 5, – e del legale rappresentante della ditta di nazionalita’ turca (OMISSIS) A.S, in relazione all’attivita’ di recupero, trasporto e smaltimento senza la prescritta autorizzazione ex Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 212, comma 5; la misura cautelare reale e’ stata imposta su autoarticolato con motrice contenente rifiuti non pericolosi provenienti dalla attivita’ dell’azienda agricola (OMISSIS), condotto da (OMISSIS), autista della (OMISSIS) A.S, per conto della ditta “(OMISSIS) di (OMISSIS).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) A.S., in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.
Argomenta che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti legittimanti l’applicazione della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 212, in quanto il testo normativo obbliga l’iscrizione all’Albo a coloro che siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; l’unione doganale non era mai stata perfezionata tra Turchia ed Italia; il Regolamento doganale nazionale turco era stato modificato, nel senso che non sara’ piu’ richiesto il certificato di origine per le merci provenienti da paesi UE se accompagnato da certificato di circolazione A.TR., con vigore dal 1 gennaio 2021, data successiva al verificarsi dei fatti contestati; la societa’ ricorrente, inoltre, non esercita attivita’ di gestione e trasporto di rifiuti speciali ma attivita’ diversa che non richiede alcuna specifica iscrizione; il Tribunale del riesame, in sostanza, aveva omesso ogni verifica dell’ordinanza di convalida del sequestro limitandosi ad una mera condivisione del contenuto.

 

Gestione rifiuti e trasposto illegale

Con il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 110 c.p..
Argomenta che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto concretizzata la fattispecie di concorso nel reato di trasporto illecito di rifiuti, valorizzando il comportamento tenuto dal conducente del veicolo in sequestro, che aveva effettuato in loco una sommaria caratterizzazione dei rifiuti da trasportare, finalizzata alla sola verifica dell’infiammabilita’ del carico da trasportare; la motivazione era, poi, apodittica e contraddittoria in ordine alla non occasionalita’ della condotta; ne’ era probante a tal fine l’oggetto sociale della ditta (OMISSIS), e, cioe’, il trasporto di merce su strada.
Del pari priva di valutazione era il ragionamento posto a fondamento della sussistenza del periculum, in quanto l’illecita attivita’ di gestione rifiuti non era circostanza dimostrata dai fatti ne’ dai documenti o dalle dichiarazioni delle parti coinvolte; l’unica evidenza di effettiva attivita’ di gestione dei rifiuti era in capo alla “(OMISSIS)” ed il mezzo di sequestrato, di proprieta’ della ricorrente, si occupava esclusivamente di trasporti internazionali, tanto che l’ingaggio per il trasporto era stato procurato tramite due intermediari.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
Si e’ proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, conv. in L. n. 176 del 2020.

 

Gestione rifiuti e trasposto illegale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 212, al comma 5, prevede che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali e’ “requisito per lo svolgimento delle attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.
Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, punisce “chiunque” effettua una attivita’ di “raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti” in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dagli articoli 208 e 216.
Tale reato, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non ha natura di reato proprio, integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attivita’ di gestione rifiuti, ma costituisce un’ipotesi di reato comune, che puo’ essere, pertanto, commesso anche da chi esercita la gestione in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attivita’ primaria diversa (Sez.3, n. 29077 del 04/06/2013, dep.09/07/2013,Rv.256737 – 01;) ed anche di fatto, se non costituito formalmente in veste imprenditoriale; cio’ che rileva, dunque, per assumere la veste di agente del reato non e’ una qualifica soggettiva (una forma imprenditoriale, necessaria, ad esempio, per l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali), bensi’ la concreta attivita’ posta in essere che puo’ essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purche’ in assenza di uno dei titoli abilitativi, e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalita’ (Sez.3,n. 5716 del 07/01/2016, Rv.265836 – 01, che ha desunto il carattere non occasionale della condotta dall’esistenza di una minima organizzazione dell’attivita’, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall’imputato); tale reato, inoltre, per la sua natura istantanea, si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, Rv.280375 01).

 

Gestione rifiuti e trasposto illegale

Il Tribunale, nel valutare la sussistenza del fumus commissi delicti, ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, evidenziando, in aderenza alle emergenze delle indagini, che la (OMISSIS) A.S aveva concorso nel reato contestato a (OMISSIS), avendo effettuato, per conto del predetto, con il proprio mezzo di trasporto, in assenza di autorizzazione
e senza l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione di rifiuti a norma del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 212, attivita’ di raccolta e di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall’azienda agricola (OMISSIS), ricevendoli da societa’ non titolata alla gestione dei rifiuti; il Collegio cautelare ha rimarcato, inoltre, che la condotta non risultava occasionale per la rilevante quantita’ di rifiuti raccolta e trasportata, per l’utilizzo di un mezzo adeguato e funzionale al contenimento dei rifiuti e per il fine di profitto perseguito dalla societa’ turca.
Non coglie, pertanto, nel segno la deduzione difensiva che contesta la sussistenza del reato deducendo che la societa’ turca non sarebbe soggetta a particolari iscrizioni nell’Albo Nazionale; la ricorrente richiama, in sostanza, il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 212, comma 15 ed il relativo Decreto Ministeriale Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120, nella parte in cui prevede, all’articolo 10 comma 2, lettera a), tra i requisiti per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali, che i soggetti richiedenti siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; deducendo, quindi, che, nella specie, tale ultima condizione di reciprocita’ non sussisterebbe con la Turchia.
Il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, infatti, e’ integrato dall’effettuazione illecita di una delle attivita’ ivi menzionate, mentre il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 212 regola il diritto ad ottenere l’iscrizione per l’esercizio dell’attivita’ di gestione dei rifiuti sul territorio nazionale (che per i cittadini di Stati non membri della UE opera in condizione di reciprocita’) ma non esclude la necessita’ delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazione prescritte dagli articoli 208 e 216 per l’esercizio lecito dell’attivita’ di gestione di rifiuti sul territorio nazionale.

 

Gestione rifiuti e trasposto illegale

La normativa, peraltro, prevede anche modalita’ speciali di iscrizioni relative all’ipotesi specifica di trasporto transfrontaliero dei rifiuti: il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 194, comma 3 modificato dal Decreto Legislativo n. 205 del 2010, articolo 17, prevede, infatti, che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, per la tratta sul territorio italiano, sono tenute all’iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo nazionale gestori ambientali, di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 212.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile.
A norma dell’articolo 325 c.p.p., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, quindi, puo’ essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez.2, n. 5807 dell’8/01/2017, Rv. 269119).
Nella specie, la ricorrente censura la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame.
Il Collegio cautelare nell’ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione al fumus commissi delicti ed al periculum (cfr pag 2 e 3 dell’ordinanza impugnata) e le doglianze mosse in questa sede dalla ricorrente sono inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non e’ consentito proporre in questa sede.
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
4 Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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