Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 luglio 2021| n. 21507.
Garanzia per i vizi della cosa venduta ed oneri processuali.
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 cod. civ.
Ordinanza|27 luglio 2021| n. 21507. Garanzia per i vizi della cosa venduta ed oneri processuali
Data udienza 13 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: VENDITA – GARANZIA – VIZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22501-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 954/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 06/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA.
Garanzia per i vizi della cosa venduta ed oneri processuali
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 634 del 2014, accoglieva la domanda di garanzia per vizi ex articolo 1490 c.c. e ss proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS)a con riferimento al contratto di compravendita di imbarcazione concluso fra le parti in data 24.09.2005 e per l’effetto condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 17.000,00 a titolo di danno.
Adita dagli originari convenuti, la Corte d’appello di Ancona, nella resistenza dell’appellato (OMISSIS), accoglieva il gravame e in riforma della sentenza appellata, dichiarava intervenuta la decadenza dell’acquirente dall’azione di garanzia per vizi intrapresa, eccezione sulla quale il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciare, per avere lo stesso acquirente dichiarato che “successivamente alla consegna dell’imbarcazione, trascorsi circa due mesi di permanenza a terra, iniziavano progressivamente a comparire vistose bolle” su circa il 60% della superficie dell’imbarcazione, mentre la lettera di contestazione e’ datata 12.01.2006.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’ (OMISSIS), sulla base di un unico motivo, cui resistono i (OMISSIS) – (OMISSIS) con controricorso.
RITENUTO
Che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa, contenente anche richiesta di remissione della questione alle Sezioni Unite.
Atteso che:
– con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1495 c.c. per non avere la Corte distrettuale ritenuto che solo all’esito dell’accertamento tecnico preventivo effettuato nel 2006 aveva avuto reale contezza della gravita’ dei vizi dell’imbarcazione, che non rappresentavano un mero vizio estetico ma addirittura comprometteva la stessa stabilita’ del mezzo. La censura e’ inammissibile perche’, sebbene denunci il vizio di violazione e falsa applicazione dell’articolo 1495 c.c., in realta’ lamenta l’apprezzamento di fatto operato dalla corte dorica in punto di mancata prova della tempestivita’ della denuncia del vizio (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), senza, peraltro, rispettare il paradigma fissato dal novellato articolo 360 c.p.c., n. 5.
Il motivo, in sostanza, si risolve nella prospettazione di argomenti di puro merito, e in quanto richiede alla Corte di cassazione un giudizio di fatto, che non puo’ trovare ingresso in sede di legittimita’, avente ad oggetto l’interpretazione della lettera inviata dall’ (OMISSIS) ai venditori in riscontro al reclamo dei vizi. Con il motivo in esame, in sostanza, il ricorrente chiede a questa Corte una inammissibile revisione dell’apprezzamento operato dal giudice territoriale sulla portata della lettera del 12.01.2006 e sulla relativa risposta, pacifico che nella specie non e’ stata neanche dedotta una implicita rinuncia all’eccezione di decadenza ex articolo 1495 c.c..
Con la conseguenza che la Corte territoriale ha fatto corretta applicato del principio di diritto secondo cui “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardivita’ della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex articolo 1495 c.c.” (cfr. Cass. n. 12130 del 2008; di recente: Cass. n. 24348 del 2019).
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ne’ vengono ravvisati i presupposti per la rimessione della controversia alle Sezioni Unite a seguito della valutazione della manifesta infondatezza del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ in favore dei controricorrenti che vengono liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1-qualer, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1 comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma ello stesso articolo 13, comma 1-bis d, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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