Furto all’interno di uffici e concetto di privata dimora

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6387.

La massima estrapolata:

Nel caso di commissione di un furto all’interno di appartamenti adibiti «ad uffici, amministrativi o commerciali, di una società», per poter contestare il reato di cui all’articolo 624-bis del codice penale (anziché l’articolo 624del codice penale aggravato), occorre la prova che si tratti di appartamenti rientranti nella nozione di “privata dimora”, nei quali si svolgano, non occasionalmente, atti della vita privata (verificando cioè, ad esempio, se all’interno vi siano spazi adibiti a spogliatoi, a stanze da letto, ecc., e quale uso concreto se ne faccia)

Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6387

Data udienza 28 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/06/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del foro di BOLOGNA difensore di (OMISSIS);
l’avvocato riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bologna il 14 giugno 2018 ha integralmente confermato la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Bologna il 28 dicembre 2018, appellata dall’imputato, sentenza con cui (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile di due tentativi di furto in abitazione, entrambi aggravati dalla violenza sulle cose, fatti contestati come commessi il (OMISSIS), e, con le attenuanti generiche, l’aumento per la continuazione e la diminuente per rito, condannato alla pena stimata di giustizia (pena base per il primo dei due episodi, un anno e sei mesi di reclusione e 450,00 Euro di multa; riduzione per le attenuanti generiche ad un anno di reclusione e 300,00 Euro di multa; aumento ex articolo 81 c.p., comma 2, di sei mesi di reclusione e 60,00 Euro di multa, sino ad un anno e sei mesi di reclusione e 360,00 Euro di multa; riduzione per il rito sino ad un anno di reclusione e 240,00 Euro di multa).
2.Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, affidandosi a tre motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale.
2.1. Con il primo motivo, in particolare, censura, violazione dell’articolo 624-bis c.p. e articolo 625 c.p., comma 1, n. 2, e, nel contempo, contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione, per essere stata la fattispecie erroneamente ricondotta al furto in abitazione di cui all’articolo 624-bis c.p. all’esito di un’interpretazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e di una motivazione sul punto che si stimano contraddittorie ed illogiche.
Gli oggetti del tentativo di furto, infatti, cioe’ due appartamenti adibiti a sede commerciale di due distinte societa’, peraltro chiusi il giorno dei fatti ((OMISSIS), (OMISSIS)) e senza nessuno all’interno, non sarebbero qualificabili come “privata dimora”, secondo quanto recentemente precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 31345 del 30 marzo 2017, ric. D’Amico.
2.2. Con l’ulteriore motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2: le condizioni di indigenza dell’imputato, il disagio sociale, il movente economico, la confessione e la collaborazione processuale, complessivamente valutate, avrebbero meritato valutazione di prevalenza per adeguare la sanzione alla personalita’ del soggetto e alla gravita’ dei fatti.
2.3. Con l’ultimo motivo l’imputato si duole dell’erronea applicazione della legge penale quanto alla determinazione della pena ex articolo 133 c.p., pena che sarebbe caratterizzata da un rigore punitivo immotivatamente afflittivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso e’ parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
2. Il secondo e il terzo motivo, cosi’ come strutturati, sono manifestamente infondati sia perche’ meramente reiterativi dell’appello sui due punti trattati (cfr. pp. 2-3 dell’impugnazione di merito, quasi sovrapponibili alle pp. 2-3 del ricorso) sia perche’ aspecifici, assai vaghi ed impostati come postulazioni dirette al buon cuore del giudice di merito piuttosto che come ragionata critica svolta in termini giuridici.
3. Diverso ragionamento deve farsi, invece, per il primo dei motivi di ricorso.
Se, in punto di fatto, l’imputato risulta essere entrato in un condominio, senza averne titolo, per tentare di rubare all’interno di appartamenti adibiti, per quanto si legge nelle sentenze di merito, ad uffici, amministrativi o commerciali, di societa’, manca la prova della “privata dimora”, nell’accezione autorevolmente fornita da Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076, secondo cui “Ai fini della configurabilita’ del reato previsto dall’articolo 624 bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico ne’ accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attivita’ lavorativa o professionale. (Nella specie la Corte ha escluso l’ipotesi prevista dall’articolo 624 bis c.p. in relazione ad un furto commesso all’interno di un ristorante in orario di chiusura)”.
I giudici di merito hanno errato, dunque, allorche’ hanno ritenuto rientrare nella nozione di “privata dimora” gli uffici delle societa’ oggetto nella concreta vicenda di tentativo di furto, senza avere previamente approfondito se entro tali immobili si svolgano o meno, e non occasionalmente, atti della vita privata (verificando, ad esempio, se all’interno vi siano o meno spazi adibiti a spogliatoi, a stanze da letto etc. e quale uso in concreto se ne faccia). Infatti, e’ ben noto che in tema di reati contro il patrimonio la maggiore tutela penale accordata all’abitazione e’ legata alla protezione della vita privata che in essa vi si svolga, vita privata quale importante proiezione della personalita’. La S.C. nella qualificata composizione a Sezioni unite nella gia’ richiamata sentenza ha puntualizzato che la nozione di privata dimora va delineata “sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attivita’ professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilita’ e non da mera occasionalita’; c) non accessibilita’ del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare” (cosi’ al punto n. 2.6. del “considerato in diritto” di Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, cit.).
Di intuitiva evidenza, dunque, che la correttezza della qualificazione giuridica ha nel caso di specie importantissimi riverberi:
in primis, sulla individuazione della norma incriminatrice di cui fare applicazione (articolo 624-bis c.p. anziche’ articolo 624 c.p. aggravato);
poi, sul calcolo delle circostanze, che e’ stato operato dai giudici di merito facendo applicazione della regola del divieto di bilanciamento di cui all’articolo 624-bis c.p., comma 4, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 6, lettera c), recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, in presenza di aggravanti cosiddette ad efficacia rafforzata, regola alternativa a quella, generale, posta dall’articolo 69 c.p.;
infine, sulla quantificazione della pena ai sensi dell’articolo 133 c.p..
4. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, che svolgera’ gli accertamenti di fatto suindicati e ne trarra’ le doverose conseguenze dal punto di vista giuridico.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.

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