Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 febbraio 2023| n. 3930.

Il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale

 

L’ambito di applicazione dell’art. 23 c. p.c. – che prevede, per le cause tra condomini, il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale – non è limitato alle liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell’edificio o dall’uso e godimento delle stesse, rientrandovi anche la domanda di risarcimento del danno da infiltrazioni provenienti dalla proprietà esclusiva di altro condomino.

Ordinanza|9 febbraio 2023| n. 3930. Il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale

Data udienza 23 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile generale – Condominio – Danni da infiltrazioni da proprietà individuale – Lastrico solare – Competenza ex art. 23 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco M. – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12988-2022 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS);
– resistenti –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 25/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime Guizzi;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE Dott. MISTRI Corrado, che conclude per il rigetto dell’istanza di regolamento di competenza proposto da (OMISSIS) avverso l’ordinanza piu’ compiutamente indicata in epigrafe, stante la sua infondatezza.

Il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale

RITENUTO IN FATTO

– che (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sulla base di due motivi, avverso l’ordinanza, pubblicata il 27 aprile 2022, con cui il Tribunale di Bologna – nell’ambito del procedimento contrassegnato come Rg. N. 9605/21. Pendente tra lo stesso e (OMISSIS) e (OMISSIS) – ha dichiarato il proprio difetto di competenza, in favore del Tribunale di Vallo della Lucania;
– che in punto di fatto l’odierno ricorrente riferisce che i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) promuovono nei sui confronti, innanzi al Tribunale vallese, una procedura ex articolo 700 c.p.c., in relazione a danni da infiltrazioni provenienti dai lastrico solare copertura del loro appartamento sito in un condominio di (OMISSIS), lastrico di proprieta’ esclusiva del (OMISSIS);
– che l’adito Tribunale concedeva il richiesto provvedimento d’urgenza (poi confermato in sede di reclamo ex articolo 669-terdecies c.p.c.), condannando il convenuto ad eseguire immediatamente i lavori di rifacimento del lastrico;
– che esso (OMISSIS) promuoveva la causa di merito davanti al Tribunale di Bologna, invocando un preteso cambio di residenza della (OMISSIS), intervenuto nelle more del giudizio;
– che, costituitisi in giudizio, i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) eccepivano l’incompetenza del Tribunale felsineo, ai sensi dell’articolo 23 c.p.c. eccezione da esso accolta avendo declinato la competenza in favore di quello di Vallo della Lucania;
– che avverso tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza il (OMISSIS), sulla base di due motivi;
– che con il primo motivo e’ denunciata – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – violazione delle norme di cui agli articoli 23, 28, 38, comma 1, 45 99 101, 112, 115 e 167 c.p.c.;
– che, secondo il ricorrente, in materia di competenza territoriale “derogabile” – qual e’ quella prevista dall’articolo 23 c.p.c. -l’eccezione di incompetenza si configura quale “eccezione in senso stretto”, di talche’ il convenuto non ha soltanto l’onere di allegare, ma anche di rilevare in via esclusiva il fatto integratore dell’eccezione, ovvero di attribuirvi “significativita’ giuridica”;
– che di conseguenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) lungi dal potersi limitare a dedurre sic et simpliciter l’esistenza d’un condominio ovvero ad addurre che la controversia intercorra tra titolari di unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva inglobate nel medesimo stabile”, avevano l’onere di esplicitare e di “valorizzare giuridicamente” le ragioni della ritenuta “afferenza al condominio” della controversia;
– che cio’ non essendo avvenuto, sussisterebbe violazione delle norme sopra meglio richiamate;
– che il secondo motivo denuncia – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4 – violazione dell’articolo 23 c.p.c.;
– che si censura l’impugnata ordinanza sul rilievo che “il Giudice a quo ha ritenuto doversi applicare la norma di cui all’articolo 23 c.p.c. al caso di specie in ragione sic et simpliciter della ritenuta “esistenza di un Condominio (ente condominiale)””, mentre presupposto per l’applicazione di tale norma e’ il “fatto – ben diverso – che la controversia attenga al condominio, rectius, sia sorta e sussista “per ragioni afferenti al condominio””;
– che hanno resistito all’avversaria impugnazione i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) chiedendo che la stessa sia rigettata;
– che anche il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha chiesto il rigetto del regolamento;
– che entrambe le parti private hanno depositato memoria, ex articolo 380-ter c.p.c., insistendo nelle rispettive argomentazioni.

Il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il regolamento, benche’ ammissibile, e’ da rigettare, dovendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania;
– che i due motivi di impugnazione da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – non sono fondati;
– che l’ordinanza impugnata, infatti, si e’ dichiaratamente attenuta al principio enunciato da questa Corte, secondo cui “la sfera dui applicazione dell’articolo 23 c.p.c. non e’ limitata alle liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprieta’ delle parti comuni dell’edificio o dall’uso e godimento delle stesse”;
rientrandovi pure “la causa promossa da un condomino per ottenere la condanna di altro condomino al risarcimento del danno da infiltrazioni idriche provenienti dall’appartamento sovrastante, come pure la domanda con cui il convenuto, sui presupposto della provenienza dei lamentati danni da parti comuni dell’edificio, tenda a riversare sul condominio ogni responsabilita’” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 12 gennaio 2015 n. 180, Rv. 63407-01);
– che e’ “arbitraria, dunque, la pretesa di limitare la sfera di applicazione del ripetuto articolo 23 c.p.c. alle liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprieta’ delle parti comuni dell’edificio o dall’uso e godimento delle stesse”, in quanto una “siffatta limitazione urta, peraltro, contro il decisivo rilievo che, ove per “cause tra condomini”, ex articolo 23 c.p.c., dovessero intendersi solo quelle a carattere reale teste’ indicate, non si comprenderebbe la necessita’ della norma in parola con riferimento al condominio, visto che gia’ il precedente articolo 21 c.p.c. prevede, quale foro speciale per le cause relative a diritti reali immobiliari, quello del luogo dove e’ posto l’immobile o la parte di esso soggetta a maggior tributo verso lo Stato” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Un. sent. 18 settembre 2006, n. 20076, Rv. 591409-01);
– che il regolamento, pertanto, va rigettato, dovendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania;
– che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterrninabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del abbia rilievo meramente processuale” (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01);
– che in ragione del rigetto del regolamento, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17- della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65%19801), pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis applicandosi tale norma in ipotesi, anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv. 630910-01.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Vallo della Lucania, condannando (OMISSIS) a rifondere a (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, piu’ 15% per spese generali ed accessori di legge.

Il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale

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