Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 novembre 2021| n. 31604.
Foro del consumatore onere di chi lo nega di indicare fori alternativi.
Il convenuto che deduca l’incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell’esistenza di un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore) non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione.
Ordinanza|4 novembre 2021| n. 31604. Foro del consumatore onere di chi lo nega di indicare fori alternativi
Data udienza 26 maggio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Opposizione a decreto ingiuntivo – Foro del consumatore – Onere di chi lo nega di indicare fori alternativi – Rilevanza della natura della parte contraente – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21024-2020 proposto da:
1- (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 551/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 02/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALBERTI CELESTE che visto l’articolo 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, confermi il Tribunale di Nocera Inferiore competente per territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge.
RITENUTO
che:
1. – La societa’ (OMISSIS) ha venduto a (OMISSIS) un immobile all’interno di un complesso immobiliare, che la stessa (OMISSIS) ha realizzato in proprio. Nel contratto era previsto l’obbligo dell’acquirente di corrispondere una somma annua per i servizi comuni gestiti dal costruttore alienante.
La (OMISSIS) non ha versato le somme cui si era obbligata, e la (OMISSIS) ha notificato decreto ingiuntivo, nell’opporsi al quale l’acquirente ha eccepito il difetto di competenza territoriale in favore del foro del consumatore.
2. – Il Tribunale di Castrovillari, che doveva decidere l’opposizione, ha accolto in via preliminare questa eccezione ed ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore.
3. – Ricorre la (OMISSIS) con regolamento di competenza basato su due motivi. Si e’ costituita la (OMISSIS) chiedendone il rigetto. Il PG ha chiesto il rigetto a sua volta.
CONSIDERATO
4. – Il primo motivo di ricorso censura la decisione impugnata per violazione dell’articolo 38 c.p.c., e sostiene che e’ stata accolta una eccezione di incompetenza irritualmente formulata, in quanto la parte che l’ha proposta non ha indicato i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello del consumatore.
Il motivo e’ infondato.
Trattandosi di foro inderogabile non ha alcuna utilita’ l’indicazione di possibili fori alternativi da escludere.
La ricorrente cita una decisione di questa Corte che assume in realta’ il contrario di quanto si pretende in ricorso, poiche’ impone l’indicazione di fori alternativi, non gia’ a chi afferma quello del consumatore, bensi’ a chi lo nega: costui avendo l’onere, venuto meno il foro inderogabile del consumatore, di indicare allora quali siano quelli concorrenti ed alternati a quello (Cass. n. 32731/2019).
5. – Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 1341 e 1469 c.c., nonche’ dell’articolo 38 del codice del consumo.
La tesi della ricorrente e’ che il foro del consumatore non si applica se non a quei contratti che presentano clausole vessatorie, e quando ovviamente si controverta della loro applicazione: invece, nel caso presente, alcuna clausola vessatoria puo’ essere rivenuta tra le pattuizioni delle parti.
Il motivo è infondato.
L’applicazione del foro del consumatore non dipende dalla natura delle clausole, o meglio, dalla circostanza che ve ne siano di vessatorie, o meno, ma dipende dalla natura della parte contraente: se quest’ultima agisce quale consumatore e’ garantito dal foro di sua prossimita’, a prescindere dalla circostanza che il contratto contenga clausole di natura vessatoria.
Nella fattispecie, la (OMISSIS), quale soggetto che non solo ha realizzato ma altresi’ gestisce i servizi all’interno del complesso immobiliare, agisce da professionista, essendo quell’attivita’ propria della societa’.
6. – Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., lamentando una illegittima regolamentazione delle spese.
Il motivo e’ pero’ inammissibile in quanto privo di argomenti, salva la circostanza di mera contestazione della regola di soccombenza.
Al di la’ di cio’ e’ tuttavia un motivo infondato, in quanto le spese sono state regolate, per l’appunto, conformemente alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore, quale foro del consumatore. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2200,00 Euro, oltre 200,00 di spese generali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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