Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 ottobre 2022| n. 29264.

Figlio di genitori divorziati avente ampiamente superato la maggiore età

Il figlio di divorziati che abbia raggiunto i trent’anni ma non abbia ancora reperito un’occupazione tale da garantirgli un sostentamento economico idoneo all’autosufficienza e ad una vita dignitosa non può aspirare ad un perpetuo mantenimento da parte del genitore ritenuto obbligato in sede di divorzio.

Ordinanza|7 ottobre 2022| n. 29264. Figlio di genitori divorziati avente ampiamente superato la maggiore età

Data udienza 27 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Divorzio – Assegno a favore dei figli – Figlio di genitori divorziati avente ampiamente superato la maggiore età – Obbligo di provvedere al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio – Misure di sostegno al reddito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28003/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di amministratore di sostegno del fratello (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) (TEL (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) come da procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) come da procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1525/2019 depositato il 23/01/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO IN FATTO

che:
La Corte d’appello di Napoli, pronunciando in sede di reclamo, ha respinto la domanda presentata da (OMISSIS) (tramite il suo amministratore di sostegno) per la revoca dell’assegno di mantenimento in favore della figlia (OMISSIS), classe (OMISSIS);
ha motivato la decisione osservando che il diritto al mantenimento era stato sancito con la sentenza di divorzio quando gia’ sussisteva la condizione di amministrato dell’istante, e ancorche’ la figlia, all’epoca ventiduenne e munita di semplice licenzia media, non fosse impiegata in attivita’ lavorative, avendo abbandonato un corso di estetista; sicche’ tale circostanza non poteva dirsi nuova ai fini della pronuncia di revoca;
ha soggiunto che la figlia aveva dichiarato di essersi prodigata nella ricerca di un’occupazione, e che aveva in effetti lavorato al nero presso l’impresa di pulizie dei nonni materni e poi presso l’esercizio commerciale della madre, con compensi settimanali di 50,00 EUR, del tutto insufficienti a renderla economicamente autonoma;
ha quindi svolto la considerazione per cui il semplice progredire dell’eta’ della figlia, nell’invariata condizione di giovane munita di capacita’ lavorativa generica, utilizzata in lavori al nero insufficientemente retribuiti nelle persistenti condizioni negative del mercato del lavoro al sud d’Italia, non poteva costituire motivo sopravvenuto di revoca dell’assegno; il raggiungimento dell’indipendenza economica non poteva dirsi dimostrato neppure dalla nascita di una bimba, avendo (OMISSIS) continuato a vivere con la madre; ne’ poteva dirsi correlato all’impegno di mantenimento del compagno, visto che pure lui, sebbene lavorando come pizzaiolo, aveva continuato a vivere nella sua casa familiare;
il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello, deducendo tre motivi, illustrati da memoria; le intimate hanno replicato con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
I. – il ricorrente denunzia nell’ordine:
(i) la Violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 legge div. in punto di giustificati motivi sopravvenuti per la modifica delle condizioni di divorzio, avendo la corte d’appello erroneamente ritenuto che il trascorrere del tempo e il progredire dell’eta’ della figlia non costituissero di per se’ tali giustificati motivi;
(ii) la violazione e falsa applicazione degli articoli 147, 149, 337-sexies e 337 septies c.c., in rapporto all’obbligo di mantenimento del figlio divenuto maggiorenne, avendo la corte d’appello erroneamente ritenuto la permanenza dell’obbligazione nonostante l’avanzata crescita della figlia, in mancanza di fatti concreti che denotassero un comportamento responsabile e idoneo a rendersi indipendente;
(iii) la violazione ed errata applicazione dell’articolo 337 septies c.c., in relazione all’articolo 2697 c.c., e articolo 115 c.p.c., nonche’ degli articoli 117 e 229 c.p.c., per avere il giudice del merito valutato le semplici dichiarazioni della (OMISSIS) onde ritenere indimostrato il presupposto del raggiungimento dell’indipendenza economica, e senza valutare, invece, il diverso atteggiarsi del principio di ripartizione dell’onere della prova dopo il raggiungimento della maggiore eta’;
II. – il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, e’ fondato nel senso che segue;
III. – questa Corte ha elaborato il principio secondo il quale, in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova e’ gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: (a) dall’eta’ del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalita’ inversa per il quale, all’eta’ progressivamente piu’ elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; (b) dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 17183-20);
IV. – tuttavia il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore eta’, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non puo’ soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione mera dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre;
egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito;
resta ferma solo l’obbligazione alimentare, da azionarsi nell’ambito familiare per supplire a ogni piu’ essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso (v. Cass. Sez. 1 n. 38366-21, nonche’, in analoga direzione, Cass. Sez. 1 n. 10455-22);
V. – il decreto della corte d’appello di Napoli non e’ coerente coi citati principi, che in questa sede ulteriormente si ribadiscono;
difatti, anche sorvolando sulla deficitaria deficitaria linearita’ logica dell’accertamento della non raggiunta indipendenza economica e dell’impegno di reperire un lavoro, desunti da semplici dichiarazioni di parte, e’ certa l’inadeguatezza del riferimento alla ininfluenza del progredire dell’eta’ della figlia (oggi prossima ai trent’anni) e della sua attuale condizione di madre;
le stesse circostanze menzionate nella motivazione ne danno dimostrazione, poiche’ le considerazioni di ordine sociologico, a proposito delle condizioni nel mercato del lavoro del meridione d’Italia, non ottengono di motivare la persistenza di un obbligo di mantenimento da parte del genitore sottoposto ad amministrazione di sostegno per disabilita’; esse stesse sarebbero indicative, semmai, della necessita’ della figlia di far ricorso, con un minimo di responsabilita’, agli strumenti di sostegno sociale, in aggiunta alla dedotta condizione di persona non stabilmente occupata in un’attivita’ di lavoro;
di contro un atteggiamento inerziale da questo punto di vista non puo’ essere – neppure astrattamente – riversato sulla persistenza di un diritto al mantenimento di durata indeterminata;
VI. – ne segue che il decreto va cassato e la causa rinviata alla medesima corte d’appello di Napoli, in diversa composizione;
la corte d’appello si uniformera’ ai principi esposti e provvedera’ anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla corte d’appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalita’ e gli altri dati significativi.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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