Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|6 dicembre 2021| n. 45012.

Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva diretta al pubblico registro automobilistico, dichiari falsamente di voler esportare un veicolo in paesi esterni all’Unione Europea.

Sentenza|6 dicembre 2021| n. 45012. Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico

Data udienza 14 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Falsità ideologica – Articolo 76 dpr 445 del 2000 – Condanna – Circostanze attenuanti generiche – Presupposti – Articolo 131 bis cp – Cause di non punibilità – Criteri – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PEZZULLO ROSA;
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EPIDENDIO TOMASO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’.

Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15 marzo 2021, ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 5 ottobre 2020, con la quale (OMISSIS) era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giorni venti di reclusione per il reato Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ex articolo 76, in relazione all’articolo 483 c.p., per avere, nella dichiarazione sostitutiva valevole per la radiazione per esportazione del veicolo Jeep Cherokee targato (OMISSIS) presentata allo Sportello Telematico dell’Automobilista a Corsico, attestato falsamente la cessazione della circolazione del predetto veicolo per esportazione extra unione Europea, mentre in data 3.4.2019 il veicolo risultava depositato in un terreno annesso all’abitazione dell’imputato in Urbania.
2. Avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello di Milano, ha proposto ricorso L’ (OMISSIS) con atto a firma dell’Avv. (OMISSIS), deducendo quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta:
2.1. con il primo motivo, la violazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 76 e articolo 483 c.p. ed il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello fondato l’affermazione di responsabilita’ del ricorrente sulla base della sola circostanza che allegata alla domanda presentata al P.R.A. vi era la fotocopia del documento di identita’ dell’ (OMISSIS) ed il veicolo era stato rinvenuto presso l’abitazione dello stesso, senza valutare quanto dedotto con l’atto di appello, ossia che non vi e’ prova che la firma fosse autentica, essendo stata la domanda presentata da un’agenzia, e che l’autocertificazione indicava la volonta’ di esportare il veicolo, non l’avvenuta esportazione, tanto che si prevedeva anche la possibilita’ di non esportarlo piu’ per cause sopravvenute; inoltre, l’autocertificazione attestava soltanto la cessata circolazione della vettura, che infatti fu reperita ferma e non circolante;
2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all’articolo 483 c.p. ed il vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale non ha rilevato che in realta’ la dichiarazione non fu resa ad un pubblico ufficiale, ma ad un’agenzia, e che il contenuto destinato a provare il vero non era mendace, atteso che se ne attestava la cessata circolazione, cessazione realmente avvenuta, atteso che il veicolo fu rinvenuto inservibile e non circolante;
2.3. con il terzo motivo, la violazione dell’articolo 131 bis c.p. e il vizio di motivazione per avere rigettato l’istanza di applicazione della causa di non punibilita’ sulla base della protrazione della condotta dal 2014 (data della dichiarazione) al 2019 (data del controllo e rinvenimento del veicolo), senza tener conto che l’auto in realta’ non ha mai circolato in quel lasso temporale e che e’ stato poi effettivamente esportato; inoltre, si rinviene un contraddizione in termini nella sentenza impugnata, laddove nega la particolare tenuita’ del fatto, ma concede le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena;
2.4. con il quarto motivo, la violazione di legge in relazione alla L. n. 689 del 1981, articolo 53, ed vizio di motivazione in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, perche’ la Corte ha ritenuto illogicamente che la difesa non avesse specificato di quale sanzione sostitutiva chiedeva l’applicazione; tale conclusione, oltre che illogica, perche’ palese era la richiesta, risulta giuridicamente infondata, in quanto non esiste alcuna limitazione giuridica al riguardo.
3. Il Procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore Dott. Epidendio Tomaso, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, conv. con modificazioni nella L. n. 176 del 2020, concludendo per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato in relazione al terzo motivo di ricorso, nei limiti di cui si dira’, mentre va respinto nel resto.
1. Il primo motivo di ricorso, che reitera analoghe censure sviluppate in appello, non merita accoglimento, atteso che la riferibilita’ all’ (OMISSIS) della dichiarazione sostitutiva, redatta su apposito modulo, di “dichiarazione di definitiva di esportazione”, in relazione all’articolo 103 C.d.S., e’ stata, senza illogicita’, ricavata dalla Corte territoriale dalle circostanze: che l’imputato risulta essere il titolare dell’auto, interessato a rendere la dichiarazione sostitutiva oggetto di giudizio; che alla dichiarazione, presentata allo Sportello Telematico dell’Automobile, era allegato il documento di identita’ dell’imputato; che l’auto oggetto della dichiarazione sostitutiva in contestazione e’ stata rinvenuta depositata nel terreno annesso all’abitazione dell’imputato.
Tali elementi, valutati congiuntamente, hanno condotto i giudici di merito, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, con ragionamento incensurabile in questa sede, a ritenere che sia stato proprio l’imputato a rendere la falsa dichiarazione oggetto di contestazione, in mancanza di elementi di segno contrario.
1.1. Per quanto concerne, poi, la deduzione circa l’insussistenza del falso in contestazione, avendo l’autocertificazione attestato semplicemente l’avvenuta cessazione della circolazione della vettura, tale deduzione risulta smentita dal contenuto dell’autocertificazione oggetto del falso, che, sotto la rubrica “dichiarazione di definitiva esportazione del veicolo ai sensi dell’articolo 103 C.d.S. Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articoli 3, 46 e 47” da’ conto espressamente della ragione dell’atto stesso, attraverso l’affermazione “di voler esportare il veicolo in Nigeria”, paese extra U.E.. Proprio sulla base di tale dichiarazione sono state avviate le formalita’ previste dall’articolo 103 C.d.S., quali la cancellazione dall’archivio nazionale del veicolo al P.R.A., la restituzione delle targhe ecc., fatti questi determinanti, altresi’, conseguenze fiscali, quali il mancato pagamento della tassa auto.
1.1.1. Peraltro, la dichiarazione in questione contiene espressamente l’avviso che, in caso di mancata esportazione per cause sopravvenute, la normativa vigente in materia di tutela ambientale non consente la conservazione dei veicoli fuori uso in aree pubbliche o private e prevede l’obbligo di smaltimento in un centro di raccolta.
1.2. Correttamente, poi, e’ stato contestato all’imputato il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 76, in relazione all’articolo 483 c.p., di falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico, atteso che la procedura ex articolo 103 C.d.S., di cessazione della circolazione nello Stato italiano di veicoli a motore per l’esportazione all’estero in paesi extra U.E., con conseguente cancellazione del veicolo al PRA, richiede appunto quale condizione l’avvenuta esportazione all’estero del veicolo non ancora immatricolato nel nuovo paese, ovvero la prossima esportazione del veicolo in un paese extra U.E., come nel caso in esame.
1.2.1. L’apposito stampato di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articoli 46, 47 48, allegato agli atti, compilato dall’imputato, richiede una serie di affermazioni in relazione ai presupposti indicati, al fine delle procedure di radiazione del veicolo al PRA e, nel caso di specie, l’ (OMISSIS), nella dichiarazione oggetto di giudizio, ha attestato “falsamente” voler esportare il veicolo in Nigeria, posto che, a distanza di cinque anni (2019) dalla dichiarazione (2014), il veicolo era ancora in Italia, come rilevato dagli agenti operanti, depositato senza targhe nel fondo annesso alla sua abitazione.

 

Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico

1.2.2. La falsa affermazione del privato in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, su un fatto del quale l’atto e’ destinato a provare la verita’- e tale deve intendersi la dichiarazione di avvenuta o prossima esportazione di un veicolo all’estero- configura l’ipotesi delittuosa in esame. Infatti, l’affermazione del privato in essa contenuta ha una valenza probatoria inerente alla natura e all’essenza dell’atto stesso e deve percio’ corrispondere a verita’, attivandosi sulla base del presupposto fattuale dell’esportazione o della imminente esportazione, la procedura di radiazione del veicolo al PRA.
2. Infondato si presenta, altresi’, il secondo motivo di ricorso, in merito alla circostanza che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ oggetto di contestazione non fu resa ad un pubblico ufficiale, ma ad un’Agenzia automobilistica, atteso che il destinatario della dichiarazione era il Pubblico Registro Automobilistico e l’agenzia e’ stata solo il tramite per la trasmissione. Sul punto, e’ sufficiente richiamare l’indirizzo di questa Corte, al quale si ritiene di aderire, secondo cui integra il reato di cui all’articolo 483 c.p. (falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico e non il diverso reato di cui all’articolo 479 c.p.) la condotta consistita in una dichiarazione, al pubblico registro automobilistico, contenente indicazioni non veritiere in quanto detta condotta si traduce nell’attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto e’ destinato a provare la verita’ (Sez. 5, n. 12447 del 23/02/2005, Rv. 231690). Peraltro, in linea generale, le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articoli 46 e 47, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, alla luce del chiaro disposto del Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 76, comma 2. Va, dunque, in definitiva affermato il principio secondo cui, integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 76 e articolo 483 c.p., la condotta di colui che, in un’autocertificazione sostitutiva diretta al PRA, dichiari falsamente di volere esportare il veicolo all’estero extra U.E., atteso che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
2.1. Per quanto concerne, poi, la “verita’” della dichiarazione sostitutiva resa, essendo il veicolo effettivamente “inattivo”, ebbene il ricorrente non si confronta con il dato che la dichiarazione in questione non era tesa ad attestare l’assenza di circolazione del veicolo, bensi’ l’esportazione del veicolo stesso, condizione questa, sulla base della volonta’ espressa dall’imputato, alla quale unicamente erano connessi gli adempimenti e le conseguenze previste, tra l’altro, dall’articolo 103 C.d.S..

 

Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico

3. Fondato si presenta, invece, il terzo motivo di ricorso, atteso che la motivazione posta a fondamento della reiezione dell’applicabilita’ della causa di non punibilita’ ex articolo 131 bis c.p., si limita ad un mero richiamo della motivazione della sentenza di primo grado, senza dare specificamente conto di quanto in sostanza dedotto, sia pure succintamente, nell’atto di appello e ribadito in questa sede, circa il fatto che il primo giudice sarebbe incorso in contraddizione, laddove, da un lato, ha irrogato all’imputato una pena lieve di giorni venti di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena, mentre, dall’altro, ha rilevato, ai fini del diniego della causa di non punibilita’, la gravita’ del fatto. Sul punto, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
4. Il quarto motivo di ricorso e’ infondato in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, atteso che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, nessuna richiesta era stata sviluppata in appello in merito all’opzione per la pena pecuniaria. Invero, con l’atto di appello l’imputato si era limitato a richiedere la “conversione” della pena, senza null’altro aggiungere. Non merita, dunque, censure la valutazione della Corte territoriale circa la genericita’ della richiesta rimarcata anche dal P.G. nella requisitoria scritta, che non ha mancato di evidenziare come la L. n. 689 del 1981, articolo 53, preveda quali sanzioni sostitutive della pena detentiva sia la liberta’ controllata, sia la pena pecuniaria e non spetta al giudice colmare il difetto di specificita’ sulla sanzione da applicare in sostituzione.
Tale conclusione si pone in linea con quanto evidenziato dalle S.U. di questa Corte, secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna “specifica e motivata richiesta” con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere e’ circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’articolo 597 c.p.p., comma 5, che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dalla L. n. 689 del 1981, articolo 58 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017 Rv. 269125).
5. La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente alla causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, mentre il ricorso va respinto nel resto.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello Milano. rigetta nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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