Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 30 novembre 2018, n. 31010.
La massima estrapolata:
Nel giudizio civile, la dichiarazione di fallimento della parte costituita determina l’automatica interruzione del processo, ex art. 43 l. fall., senza che sia necessaria la dichiarazione dell’evento, e il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale della sentenza dichiarativa di fallimento, la quale deve essere acquisita (per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento interruttivo, munita di fede privilegiata o corredata da altro atto avente tale fede) nell’ambito dello specifico giudizio sul quale l’evento medesimo è destinato ad operare; pertanto, la comunicazione effettuata dal curatore si sensi dell’art. 92 l. fall., costituisce strumento idoneo, ai fini della decorrenza del predetto termine, solo a condizione che sia indirizzata al difensore della parte processuale, contenga esplicito riferimento alla lite pendente ed interrotta e sia corredata da copia autentica della sentenza di fallimento
Sentenza 30 novembre 2018, n. 31010
Data udienza 24 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28146-2015 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1935/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
RILEVATO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c. – respingendo l’appello proposto dalla societa’ (OMISSIS) srl – ha integralmente confermato l’ordinanza 24/4/2014, con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato estinto il giudizio, compensando tra le parli le spese processuali.
2.Era accaduto che il Tribunale di Napoli – su istanza della societa’ (OMISSIS) srl (di seguito societa’ (OMISSIS)), che aveva dedotto fornitura di merce in favore della societa’ (OMISSIS) Srl (di seguito societa’ (OMISSIS)) ed aveva allegato fatture – aveva emesso decreto n. 1653/2012, con il quale aveva ingiunto alla societa’ (OMISSIS) il pagamento della somma di Euro 8.561,28 oltre interessi e spese di procedura.
Avverso il decreto ingiuntivo aveva proposto opposizione la societa’ (OMISSIS), deducendo l’inesistenza del credito ingiunto.
In data 26/7/2012 – successivamente alla notifica dell’atto di opposizione – era stato pronunziato il fallimento della societa’ (OMISSIS).
In data 2/10/2012 alla societa’ (OMISSIS), nonche’ al procuratore della stessa, costituitosi nel proposto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era pervenuta raccomandata A.R., inoltrata dal Curatore L. Fall., ex articolo 92 del Fallimento (OMISSIS), contenente l’invito ai creditori a proporre istanza di insinuazione al passivo.
Alla successiva udienza del 22/10/12, parte opponente, in assenza di costituzione della societa’ opposta, aveva dichiarato l’intervenuto fallimento della societa’ (OMISSIS) ed il G.I. con ordinanza emessa in pari data aveva dichiarato interrotto il giudizio.
La societa’ (OMISSIS), avendo interesse alla riassunzione del proposto giudizio di opposizione al fine di evitare l’esecutorieta’ del decreto opposto, in data 7/1/2013, aveva presentato istanza di riassunzione, successivamente notificata a controparte unitamente al decreto di fissazione di nuova udienza.
La Curatela del Fallimento della societa’ (OMISSIS) si era costituita in giudizio, e, in via preliminare, aveva eccepito l’avvenuta estinzione del giudizio per tardivita’ del deposito dell’atto di riassunzione; e, nel merito, aveva dedotto la fondatezza e la sussistenza del credito azionato dalla societa’ poi fallita.
Su istanza delle parti venivano concessi i termini di cui all’articolo 183 c.p.c..
Il Tribunale di Napoli con ordinanza riservata 24/4/2014 premesso che il termine per la riassunzione del processo interrotto ex articolo 299 decorre dal momento in cui le parti ne hanno avuto effettiva conoscenza (e non dal momento in cui detto l’evento viene rilevato dal giudice adito) – aveva dichiarato estinto il giudizio, concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Tanto sul presupposto che l’evento interruttivo era stato comunicato per raccomandata AR da parte del Curatore fallimentare in data 2/10/2012.
Avverso l’ordinanza di estinzione pronunciata dal giudice di primo grado aveva proposto appello la societa’ (OMISSIS), chiedendo che fosse dichiarato che il procedimento contro il fallimento della societa’ (OMISSIS) era stato tempestivamente riassunto.
Anche nel giudizio di appello si era costituita la Curatela del Fallimento (OMISSIS), la quale: in via preliminare, aveva eccepito l’inammissibilita’ dell’appello ex articoli 342 e 348 bis c.p.c., e, nel merito, aveva chiesto il rigetto dell’opposizione sul presupposto che la comunicazione L. Fall., ex articolo 92 costituisce strumento tipico di comunicazione dell’intervenuto fallimento (e, quindi, di conoscenza legale dello stesso).
La Corte territoriale – dopo averi con ordinanza 25/2/2015, rilevato che la questione oggetto del procedimento non si prestava a definizione ex articolo 348 bis c.p.c. – con la impugnata sentenza, ha per l’appunto rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado.
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha presentato ricorso la societa’ (OMISSIS).
In vista dell’adunanza camerale del 31 gennaio 2018, il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la remissione della causa alla pubblica udienza e, nel merito, l’accoglimento del ricorso.
Il difensore della societa’ (OMISSIS) ha depositato memoria a sostegno del ricorso.
Nessuna atti(OMISSIS)’ difensiva e’ stata svolta dal Fallimento della societa’ (OMISSIS).
E questa Corte con ordinanza interlocutoria 31 gennaio 2018 ha rinviato il procedimento a nuovo ruolo a udienza pubblica, rilevando che al ricorso erano sottese questioni di diritto a rilevanza monofilattica.
All’odierna udienza pubblica, il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il difensore presente ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ affidato a due motivi.
1.1. Precisamente la societa’ (OMISSIS) srl, con il primo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: violazione degli articoli 305 e 299 c.p.c. e omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
In sintesi, parte ricorrente sostiene che la Corte territoriale dopo aver correttamente affermato che, ai fini della decorrenza dei termine ex articolo 305 c.p.c., occorre la conoscenza legale dell’evento e della pendenza della lite – ha erroneamente affermato che nel caso di specie la conoscenza legale dell’evento interruttivo si era realizzata con la comunicazione prevista dalla L. Fall., articolo 92 (inviata dal curatore della societa’ appellata al difensore costituito in giudizio nell’interesse della societa’ appellante).
Parte ricorrente concorda sul fatto che il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, nonche’ sul fatto che la dichiarazione in udienza e’ soltanto uno dei modi in cui si puo’ realizzare detta conoscenza legale. Deduce tuttavia che la comunicazione, eseguita dal curatore fallimentare L. Fall., ex articolo 92, in quanto posta in essere da soggetto estraneo al giudizio (e non dal procuratore, di cui la parte – poi dichiarata fallita – era gia’ munita, avendo presentato precedentemente tramite difensore ricorso per decreto ingiuntivo), integra (non gia’ un mezzo di conoscenza legale, ma) una mera dichiarazione di scienza. Tanto piu’ che nel caso di specie detta comunicazione era stata inoltrata a soggetto che rivestiva (non la qualita’ di creditore, ma) la qualita’ di debitore; non conteneva alcun specifico riferimento al giudizio di opposizione; e non era corredata da copia autentica della sentenza di fallimento;
In definitiva, secondo parte ricorrente, che richiama giurisprudenza di legittimita’, la mera comunicazione resa dalla parte personalmente, per assurgere a mezzo di conoscenza legale, deve essere corredata da “altro atto o certificato assistito da fede privilegiata”. Tanto non si e’ verificato nel caso di specie nel quale il suo procuratore, una volta ricevuta la comunicazione del curatore, si era attivato per verificarne l’attendibilita’ e, effettuata la suddetta verifica, aveva fatto la relativa dichiarazione in udienza (integrante, in tesi difensiva, conoscenza legale e dunque termine a quo per la determinazione del termine ex articolo 305 c.p.c.).
1.2. Con il secondo motivo la societa’ ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: violazione degli articoli 305 e 645 c.p.c. ed omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente omesso di considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha la finalita’ di paralizzare l’efficacia di precedente provvedimento (il decreto ingiuntivo, per l’appunto) emesso inaudita altera parte e si pone come prosecuzione del giudizio monitorio. E deduce che nel giudizio di opposizione la parte opposta ha gia’ un difensore (quello investito del mandato alle liti per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo), ragion per cui soltanto il difensore puo’ ufficializzare eventi rilevanti per il procedimento (e non anche il curatore che, in quanto preposto alla gestione dei beni del fallito, e’ soggetto terzo rispetto ai creditori ed al fallito).
2. I due motivi – che sottendono la questione della determinazione del dies a quo, dal quale, in caso di giudizio interrotto per intervenuto fallimento di una parte, occorre far decorrere il termine perentorio (previsto dall’articolo 305 c.p.c.) per la riassunzione del giudizio, nonche’ l’ulteriore questione della valenza da attribuire alla comunicazione prevista dalla L. Fall., articolo 92 (se questa cioe’ costituisca mera informazione dell’apertura della procedura fallimentare volta a consentire la presentazione di domande di insinuazione al passivo ovvero sia anche formale comunicazione relativa al giudizio da interrompere) – sono fondati e, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati unitariamente.
Secondo entrambi i giudici di merito, il termine per la riassunzione (dopo la dichiarazione di fallimento della societa’ (OMISSIS)) e’ utilmente decorso dal 2/10/2012 (data di ricezione da parte del procuratore della societa’ (OMISSIS) della comunicazione L. Fall., ex articolo 92 con la quale il curatore fallimentare informava il difensore dell’odierna societa’ ricorrente dell’apertura della procedura concorsuale e della possibilita’ di formulare domande di ammissione al passivo).
E il Procuratore generale, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha richiamato la recente ordinanza n. 21325/2018, emessa dalla Sezione Seconda di questa Corte (che, nella fattispecie sottoposta al suo scrutinio, ha ritenuto la comunicazione del curatore fallimentare, effettuata ai sensi della L. Fall., articolo 92, atto idoneo a far decorrere il termine per la riassunzione del processo).
Si impongono, pertanto, alcune considerazioni di inquadramento, che consentano di interpretare la suddetta norma in sintonia con la ratio legis sottesa: da un lato, alla previsione dell’interruzione di diritto, introdotta dal legislatore con la riforma della L. Fall., articolo 43(entrata in vigore il 16/7/2006); e, dall’altro, alla perentorieta’ del termine previsto dall’articolo 305 c.p.c. (gia’ semestrale ed ora trimestrale, per effetto dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, nonche’ in materia di processo civile – applicabile nella fattispecie in esame ratione temporis).
2.1. L’interruzione, come e’ noto, costituisce un arresto nel corso del processo, conseguente al verificarsi di taluni eventi, tassativamente indicati: morte della parte o del suo rappresentante legale; perdita della capacita’ di stare in giudizio di una delle parti o del rappresentante legale e la cessazione di tale rappresentanza; morte, radiazione o sospensione del difensore. Al verificarsi di uno di tali eventi, la parte non e’ piu’ nella possibilita’ di difendersi adeguatamente, e dunque, l’interruzione del processo e’ necessaria fino a quando non sia ristabilita la detta effettivita’.
2.2. La disciplina dell’interruzione del processo, prevista dall’articolo 298 c.p.c. e ss., risponde alla necessita’ di garantire l’effettivita’ del contraddittorio e, dunque, il diritto di difesa non soltanto della parte colpita dall’evento interruttivo, che deve essere messa in condizione di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facolta’, che la legge le riconosce; ma anche della parte, alla quale il fatto interruttivo non si riferisce (come osservato dalla giurisprudenza di legittimita’ con sent. n. 5650 del 07/03/2013, oltre che dalla giurisprudenza costituzionale, ad es., con sent. n. 137 del 12/12/1967), la quale a sua volta deve essere messa in condizione di conoscere se si sia o meno verificato l’evento interruttivo e, in caso positivo, deve essere messa in condizioni di sapere da quale momento decorre il termine per la riassunzione. Invero, il diritto di difesa deve essere comunque assicurato in modo effettivo ed adeguato, nel rispetto dell’esigenza di non rendere impossibile il contraddittorio, che non si puo’ svolgere senza la conoscenza delle situazioni di fatto oggettive e soggettive cui la legge collega il concreto esercizio di quel diritto.
2.3. La giurisprudenza di questa Corte – formatasi nel corso degli anni anche alla luce dei principi fissati dal Giudice delle leggi (in particolare, con sentenze nn. 139 del 1967, 159 del 1971 e 36 del 1976) – e’ ormai da anni consolidata nel senso che “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non gia’ dal giorno in cui si e’ verificato l’evento interruttivo, bensi’ da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione”, con la conseguenza che il relativo dies a quo “puo’ ben essere diverso per una parte rispetto all’altra” (cfr. tra le tante: sent. nn. 24857 e 20361 del 2008, n. 5348 del 2007, n. 974 del 2006, n.16020 del 2004, n. 6654 del 2003 e n. 12706 del 2001).
Il suddetto principio opera anche nei casi d’interruzione automatica del processo (articolo 299 c.p.c., articolo 300 c.p.c., comma 3, articolo 301 c.p.c., comma 1).
2.4. Orbene, il Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 43 (rubricato “Rapporti processuali”), con il terzo comma (aggiunto dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 41), nel prevedere che: “L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo…”, ha introdotto un nuovo caso d’interruzione automatica del processo, conseguente all’apertura del fallimento.
La normativa fallimentare costituisce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dall’articolo 300 c.p.c. poiche’ la norma codicistica prevede che l’evento interruttivo determina la dichiarazione di interruzione solo nell’ipotesi in cui il procuratore della parte interessata ne faccia specifica dichiarazione. Al contrario, la L. Fall., articolo 43 determina un automatismo, che sottrae la facolta’ di allegazione alla parte, per rendere l’interruzione operante ipso iure.
Prima della novella del 2006, la giurisprudenza di questa Corte era costante nel ritenere che la pronunzia di fallimento non determinasse effetti introduttivi automatici sui processi in cui era parte il fallito, perche’ la perdita della capacita’ processuale che ne consegue, non si sottraeva alla regola generale dettata dall’articolo 300 c.p.c. e alla consequenziale necessita’ della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore, dell’evento interruttivo, in difetto della quale il processo proseguiva tra le parti originarie (cfr., tra le tante, sent. n. 10724 del 8/5/2013).
2.5. L’articolo 43, nella formulazione vigente, valorizza l’automaticita’ e, nelle sue prime applicazioni, ha posto problemi di legittimita’ costituzionale, in quanto parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto rilevante, per il prodursi dell’interruzione, la mera acquisizione della notizia del fallimento; e, tanto ritenendo, non aveva tenuto distinti i due differenti profili dell’automatica interruzione e della decorrenza del termine di riassunzione.
Suddetti dubbi sono stati fugati dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 17/2010, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 305 c.p.c., impugnato, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. e articolo 111 Cost., comma 2, nella parte in cui fa decorrere (non dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo, ma) dalla data dell’interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento ex articolo 43 comma terzo della legge fallimentare, il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita (ovvero diversa dai soggetti che comunque hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento). Secondo il giudice delle leggi – poiche’ la dichiarazione di illegittimita’ di una disposizione e’ giustificata dalla constatata impossibilita’ di offrirne un’interpretazione conforme a Costituzione (cfr. sentenze nn. 276/2009, 165/2008 e 379/2007, nonche’ ordinanze nn. 341/2008, 268/2008 e 115/2005); e poiche’ e’ da tempo acquisito nel vigente sistema processuale civile il principio per cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre dal giorno in cui esso e’ venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima – la norma censurata non viola gli indicati parametri “ove sia interpretata nel senso che, anche nell’ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo”. D’altronde – ha statuito la Consulta – “non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, per la fattispecie in esame, una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi di interruzione automatica, attesa l’identita’ di ratio e di posizione processuale delle parti interessate che le accomuna”.
2.6. Sulla base della suddetta interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, a seguito dell’interruzione automatica, comunque imprescindibile ai sensi del tenore letterale della L. Fall., articolo 43, il termine per la riassunzione o prosecuzione coincide col momento in cui risulti la dichiarazione, notificazione, comunicazione o certificazione dell’evento nell’ambito del processo. Conseguentemente il termine per la riassunzione non puo’ decorrere se non dalla “effettiva conoscenza”.
La giurisprudenza di questa Corte, con riferimento all’articolo 305 c.p.c., si esprime, invece, in termini di “conoscenza legale” precisando che, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, ai sensi dell’articolo 305 c.p.c., la conoscenza dell’evento che determina l’interruzione del processo, deve essere “legale”, cioe’ deve essere acquisita non in via di fatto ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento medesimo, assistita da fede privilegiata (Sez. 5, sent. n. 27165 del 28/12/2016; Sez. 6, sent. n. 3782 del 25/02/2015; Sez. L., sent. n. 5650 del 07/03/2013; Sez. 3, sent. n. 3085 del 11/02/2010). Detta conoscenza legale non puo’ limitarsi soltanto alle forme previste dall’articolo 300 c.p.c., comma 2 ma deve intendersi estesa anche casi in cui la conoscenza risulti da atti aventi fede privilegiata (attraverso, ad esempio, il deposito in giudizio di copia autentica della sentenza o di certificazione del registro delle imprese).
Ed e’ stato altresi’ precisato che: a) ove interessata alla prosecuzione del giudizio sia la stessa parte colpita dall’evento interruttivo, in caso di interruzione automatica del processo determinata dall’apertura del fallimento, giusta la L. Fall., articolo 43, comma 3, ai fini del decorso del termine per la riassunzione, non e’ sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma e’ necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo e’ in concreto destinato ad operare (sent. n. 5650 del 07/03/2013; n. 27165 del 28/12/2016); b) detto principio opera anche nel caso in cui interessata alla prosecuzione sia parte estranea all’evento interruttivo (ord. n. 16887/2018), in quanto, come sopra rilevato, l’esigenza della conoscenza legale si configura sia in relazione alla parte coinvolta dall’evento interruttivo sia in relazione alla parte cui l’evento medesimo non si riferisce.
2.7. Ai fini dell’idoneita’ della conoscenza dell’evento interruttivo a far decorrere il termine di riassunzione, ex articolo 305 c.p.c., non e’ sufficiente, pertanto, il carattere formalmente “legale” della stessa (e cioe’ che la conoscenza sia stata acquisita per il tramite di atti muniti di fede privilegiata, quali le dichiarazioni, le notificazioni o le certificazioni rappresentative dell’evento medesimo), ma e’ necessario che abbia specificamente ad oggetto tanto l’evento in se’ considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i propri effetti.
Sotto tale profilo, ha determinante centralita’: non il soggetto che provvede a comunicare l’intervenuto fallimento (tanto piu’ che il curatore e’ portatore di un interesse che non coincide con quello del fallito e che nel procedimento di verifica gli fa assumere una posizione di terzieta’, quale espressione dell’interesse della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, sia nei confronti dei creditori concorsuali; sia nei confronti del medesimo fallito: cfr. tra le tante, le sent. nn. 5494/2012, 24693/2010 e 5582/2005), ma la circostanza che la conoscenza abbia specificamente ad oggetto, oltre all’evento in se’ considerato, lo specifico processo nel quale l’evento stesso deve esplicare i propri effetti.
Orbene, detta circostanza non ricorre nel caso di specie, nel quale il dott. (OMISSIS), nella lettera raccomandata a.r., inviata L. Fall., ex articolo 92 in data 27 settembre 2012 e ricevuta dalla societa’ (OMISSIS) (debitrice opponente) il successivo 2 ottobre – dopo aver premesso che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 217/2012 del 25 – 26 luglio 2012, aveva dichiarato il fallimento della societa’ (OMISSIS) s.r.l.; e che lui era stato nominato curatore – ha soltanto comunicato “ai sensi e per gli effetti della L. Fall., articolo 92” (e senza allegare la sentenza dichiarativa del fallimento a comprova della sua legittimazione): data e luogo di svolgimento dell’adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo, nonche’ il termine entro il quale dovevano essere presentate le domande di ammissione al passivo e le modalita’ con cui dette domande dovevano essere presentate.
Ma i suddetti elementi non sono tali da determinare una conoscenza legale dell’intervenuto fallimento, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, sopra ripercorsa, di talche’, pur essendo indubbio che il processo si e’ interrotto automaticamente in data 26/7/2012 (allorquando e’ stato dichiarato il fallimento della societa’ (OMISSIS)), non puo’ dirsi che la societa’ (OMISSIS) in data 2 ottobre 2012 abbia avuto una conoscenza legale dell’intervenuto fallimento.
In definitiva, riassumendo, nel caso di dichiarazione di fallimento di una parte processuale, non e’ necessaria la declaratoria di interruzione ai fini della decorrenza del termine per riassumere, poiche’ la previsione di tale ulteriore adempimento vanificherebbe, nella sostanza, la previsione di automaticita’ prevista dalla L. Fall., articolo 43: l’interruzione del processo, dunque, si determina automaticamente con la dichiarazione di apertura del fallimento. Tuttavia, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo, requisito imprescindibile resta la conoscenza legale dell’intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento. E legale puo’ dirsi soltanto la conoscenza che sia stata acquisita nell’ambito dello specifico giudizio, sul quale l’evento interruttivo e’ in concreto destinato ad operare, per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione, rappresentativa dell’evento interruttivo, che sia di per se’ assistita da fede privilegiata ovvero che sia corredata da altro atto assistito da fede privilegiata. Anche la comunicazione effettuata dal curatore fallimentare ai sensi della L. Fall., articolo 92 puo’ costituire strumento idoneo ai fini della decorrenza di detto termine, sempre che sia indirizzata al difensore della parte processuale, contenga esplicito riferimento alla lite pendente (ed interrotta) e sia corredata da copia autentica della sentenza di fallimento (a comprova della legittimazione del soggetto mittente della comunicazione). In ogni altro caso, la comunicazione del curatore fallimentare integra una mera dichiarazione di scienza privata, non idonea a far decorrere il termine iniziale ai fini della riassunzione del processo.
3. Per le ragioni che precedono, la comunicazione effettuata dal curatore del Fallimento (OMISSIS) in data 2/10/2012, correttamente intesa, avrebbe dovuto essere considerata una mera informazione dell’apertura della procedura fallimentare volta a consentire la presentazione delle domande di insinuazione al passivo. E, contrariamente a quanto ritenuto da entrambi i giudici di merito – dovendosi prendere in considerazione, quale termine per la riassunzione, la data del 22/10/2012 (allorquando l’evento interruttivo e’ stato dichiarato in udienza dal procuratore della societa’ (OMISSIS), che – ricevuta la comunicazione del curatore, in difetto di allegazione di copia autentica della sentenza dichiarativa di fallimento ed essendo peraltro soggetto debitore, di per se’ non deputato alla presentazione di domande di ammissione al passivo, ha dovuto attivarsi per verificare l’attendibilita’ della notizia contenuta nella comunicazione) – il giudizio e’ stato tempestivamente riassunto in data 7/1/2013.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per il prosieguo del giudizio ed esame nel merito. La Corte di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli perche’, in diversa composizione, ritenuta tempestiva la riassunzione del processo, esamini nel merito le domande delle parti.
Demanda alla Corte territoriale la regolamentazione delle spese processuali tra le parti anche in relazione al presente giudizio di legittimita’.
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