Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25552.
La massima estrapolata:
Nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento che faccia seguito ad un provvedimento d’inammissibilita’ della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso tale sentenza riguarda anche la decisione sull’inammissibilita’ del concordato, sicche’, ove il debitore abbia impugnato la declaratoria fallimentare, censurando, altresi’, la sua mancata ammissione al concordato, il giudice adito ai sensi della L. Fall., articoli 18 e 162, che dichiari la nullita’ della dichiarazione di fallimento, e’ tenuto a riesaminare le questioni concernenti l’ammissibilita’ della procedura concorsuale minore, avuto riguardo alla preferenza manifestata dall’ordinamento per le soluzioni concordate della crisi d’impresa e al coincidente interesse del reclamante a perseguirle
Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25552
Data udienza 3 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16017/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare Studio associato (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;
– intimati –
avverso la sentenza n. 947/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO MAURO, che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza del 19 maggio 2015 la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione contro il decreto del Tribunale di Verbania dichiarativo dell’inammissibilita’ del concordato preventivo richiesto dalla menzionata societa’, accogliendo invece il reclamo contro la contestuale sentenza di fallimento.
In particolare, una volta dichiarata la nullita’ della sentenza di fallimento, in ragione della tardivita’ dell’istanza in tal senso formulata dal Pubblico Ministero, per di piu’ comunicata alla societa’ solo dopo la dichiarazione di fallimento, la Corte territoriale ha affermato che la pronuncia di nullita’ di tale sentenza esonerava dall’esame dei motivi di reclamo concernenti l’arresto della procedura concordataria.
2. – Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per due motivi.
Il Fallimento ha resistito con controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso contiene due motivi.
1.1. – Il primo motivo e’ rubricato: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. Fall., articolo 173, articolo 15 e articolo 24 Cost.”.
Ripercorsa la motivazione adottata dalla Corte torinese, la ricorrente ha sostenuto di avere diritto a vedere esaminate le questioni concernenti l’ammissibilita’ della procedura concorsuale minore.
1.2. – Il secondo motivo e’ rubricato: “Violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e articolo 112 c.p.c. nonche’ dell’articolo 24 Cost., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla liquidazione delle spese processuali dinanzi alla Corte d’appello”.
2. -Il ricorso e’ fondato.
2.1. – Il primo motivo va accolto.
In analoga fattispecie, concernente altra societa’ facente capo al (OMISSIS), questa Corte ha affermato che: “Nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento che faccia seguito ad un provvedimento d’inammissibilita’ della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso tale sentenza riguarda anche la decisione sull’inammissibilita’ del concordato, sicche’, ove il debitore abbia impugnato la declaratoria fallimentare, censurando, altresi’, la sua mancata ammissione al concordato, il giudice adito ai sensi della L. Fall., articoli 18 e 162, che dichiari la nullita’ della dichiarazione di fallimento, e’ tenuto a riesaminare le questioni concernenti l’ammissibilita’ della procedura concorsuale minore, avuto riguardo alla preferenza manifestata dall’ordinamento per le soluzioni concordate della crisi d’impresa e al coincidente interesse del reclamante a perseguirle” (Cass. 25 gennaio 2018, n. 1893).
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione che si atterra’ al menzionato principio e provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.
2.2. – Il secondo motivo e’ assorbito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.