Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2022| n. 76.

Facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali.

In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di telecomunicazioni, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata ritenendo sul punto che l’esercizio del potere di compensazione delle spese di lite fosse discrezionale e riservato al giudice del merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 aprile 2019, n. 11329).

Ordinanza|4 gennaio 2022| n. 76. Facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali

Data udienza 30 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Controversia – Spese processuali – Facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali – Potere discrezionale del giudice di merito – Espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà – Necessità – Esclusione – Pronuncia di condanna alle spese – Non censurabilità in cassazione sotto il profilo della mancanza di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 8177-2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, alla piazza Cavour, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 404/2019 della CORTE d’APPELLO di PERUGIA, depositata il 20/07/2019.
Udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS), di professione ingegnere, chiese ed ottenne dal Tribunale di Spoleto un provvedimento cautelare ai fini dell’attivazione del trasferimento della linea telefonica tra le operatrici di telefonia (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a..
La successiva domanda di risarcimento danni, proposta dallo stesso (OMISSIS), venne rigettata per mancanza di idonea allegazione, sia dal Tribunale di Spoleto, quale giudice del merito dopo il procedimento cautelare, che dalla Corte di Appello di Perugia.
Il (OMISSIS) impugna, quindi, per cassazione la sentenza n. 404 del 20/07/2019 della Corte territoriale, con atto affidato a tre motivi.
I tre motivi di ricorso censurano la sentenza d’appello: il primo per nullita’ della sentenza per omessa pronuncia, il secondo per mancata ingresso alla liquidazione equitativa dei danni e il terzo e ultimo la mancata compensazione delle spese.
Resistono con separati controricorsi (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a..
La causa e’ stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
La sola (OMISSIS) S.p.a. ha depositato memoria difensiva.
Il primo motivo di ricorso e’ infondato: la Corte territoriale non ha pronunciato sugli appelli incidentali di (OMISSIS) S.p.a. e di (OMISSIS) S.p.a. in quanto condizionati all’accoglimento dell’appello principale e quindi reputandoli evidentemente assorbiti.
Il giudice dell’impugnazione di merito avrebbe, invece, violato l’articolo 112 c.p.c., se avesse pronunciato sugli appelli incidentali nonostante il loro carattere condizionato.
Il secondo motivo e’ inammissibile in quanto esso, sotto le spoglie della violazione della norma, cerca di confutare il giudizio di fatto del giudice di merito che ha escluso sussistessero circostanze su cui basare la liquidazione del danno. La Corte di Appello di Perugia ha, invero, affermato che alla liquidazione equitativa non poteva farsi luogo, per carenza delle allegazioni dello stesso (OMISSIS), non essendo a detto fine sufficiente quella che la mancata disponibilita’, per circa otto mesi, di un’utenza telefonica fissa comportasse necessariamente un danno all’attivita’ libero professionale, quale ingegnere, del (OMISSIS) a fronte del notorio uso prevalente delle utenze telefoniche mobili.
Il terzo motivo e’ inammissibile per estraneita’ alla ragione del decidere della Corte territoriale in quanto il giudice dell’impugnazione di merito non ha rigettato gli appelli incidentali ma li ha reputati assorbiti, perche’ condizionati, e l’esercizio del potere di compensazione delle spese di lite e’ discrezionale ed e’ riservato al giudice di merito, come affermato da, oramai costante, giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11329 del 26/04/2019 Rv. 653610 – 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuita’: “In tema di spese processuali, la facolta’ di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non e’ tenuto a dare ragione con una espressa motivane del mancato uso di tale sua facolta’, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualita’ di una compensazione, non puo’ essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.”.
Il ricorso, nel riscontro di inammissibilita’ e di infondatezza delle censure, e’ infondato.
Il ricorso e’, pertanto, rigettato.
Le spese di lite di questa fase di legittimita’ seguono la soccombenza e, valutata l’attivita’ processuale espletata, sono liquidate in favore delle due controparti, come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori di (OMISSIS) S.p.a., che hanno reso la dichiarazione di cui all’articolo 93 c.p.c..
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00 per ciascuna controparte, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, con distrazione in favore degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *