L’exceptio inadimpleti contractus costituisce un’eccezione in senso proprio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 febbraio 2024| n. 3211.

L’exceptio inadimpleti contractus costituisce un’eccezione in senso proprio

L’exceptio inadimpleti contractus, di cui all’articolo 1460 del codice civile, costituisce un’eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilità e all’iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla d’ufficio. Tuttavia, essa, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l’avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un’interpretazione del giudice del merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità.

Ordinanza|5 febbraio 2024| n. 3211. L’exceptio inadimpleti contractus costituisce un’eccezione in senso proprio

Data udienza 18 gennaio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: OBBLIGAZIONI – Inadempimento – Esceptio inadimpleti contractus – Adozione di formule speciali – Esclusione. (Cc, articoli 1342, 1362, 1363, 1366, 1370 e 1460)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere Rel.

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 32132-2019) proposto da:

(…) Srl (P.IVA: Omissis), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Ma. Bu., elettivamente domiciliata in Roma, (…), presso lo studio dell’Avv. Ra. Vi.;

– ricorrente –

contro

Se. Manutenzioni Generali Srl (P.IVA: Omissis), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2649-2018, pubblicata il 25 settembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

L’exceptio inadimpleti contractus costituisce un’eccezione in senso proprio

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4138-2008, il Tribunale di Verona ingiungeva il pagamento, a carico della Se. Manutenzioni Generali Srl e in favore della (…) Srl, della somma di Euro 26.011,97, a titolo di saldo di quanto dovuto in forza della fattura n. (Omissis) per l’ultimazione dei lavori di costruzione della copertura metallica del polo natatorio del centro sportivo San Pietro del Comune di C , opera assunta globalmente in appalto da Se. Manutenzioni Generali Srl e da quest’ultima subappaltata a (…) limitatamente alla sola copertura metallica.

Proponeva opposizione la Se. Manutenzioni Generali Srl, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e proponendo domanda di risarcimento danni, nei confronti dell’ingiungente, per l’inadempimento di quest’ultima all’obbligo contrattuale assunto di consegnare all’opponente una polizza assicurativa postuma sull’opera realizzata, nella misura di Euro 95.057,14. Per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Verona, la (…) Srl e chiedeva che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato e che fosse disposta la condanna al risarcimento dei danni invocati.

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Si costituiva in giudizio la (…) Srl, la quale contestava integralmente le ragioni addotte a fondamento dell’opposizione e, in particolare, rilevava che il contratto di subappalto concluso dalle parti non prevedeva alcun obbligo, a carico di (…), di stipulare una specifica polizza assicurativa postuma, avente ad esclusivo oggetto la copertura del polo natatorio e quale beneficiario la Se. Manutenzioni Generali Srl Chiedeva, quindi, il rigetto dell’opposizione e, in via riconvenzionale, il pagamento dell’ulteriore somma di Euro 6.178,72, trattenuta da Se. Manutenzioni Generali Srl a titolo di cauzione sul corrispettivo contrattuale, cauzione non più dovuta a seguito del completamento dell’opera e della sua esecuzione a regola d’arte.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1989-2010 del 12 marzo 2010, respingeva l’eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava (…) a consegnare all’opponente la polizza assicurativa fideiussoria decennale postuma, disattendendo tutte le ulteriori domande proposte.

2. – Con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2011, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la (…) Srl, la quale lamentava: – l’erronea interpretazione del contratto concluso tra le parti, in ordine alla previsione dell’obbligo di stipulare una polizza assicurativa postuma in favore dell’appaltatore sub-appaltante; – l’erronea valutazione delle domande delle parti, in ragione dell’accoglimento di un’eccezione di inadempimento in realtà mai proposta dall’opponente; – l’erronea valutazione delle prove documentali, da cui emergeva che la (…) fosse dotata di una propria polizza assicurativa decennale, posta a copertura delle sue responsabilità verso i committenti; – il mancato riconoscimento dell’avvenuta transazione della controversia in forza della scrittura privata del 17 aprile 2008; – l’errore sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, poste a integrale carico della (…), nonostante la reciproca soccombenza.

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Si costituiva nel giudizio di impugnazione la Se. Manutenzioni Generali Srl, la quale contestava le ragioni addotte a fondamento del gravame e ne chiedeva il rigetto. In via incidentale, chiedeva la condanna di (…) alla restituzione della somma di Euro 28.500,00 versata in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e revocato nonché l’accertamento dell’obbligo di manlevare la Se. Manutenzioni Generali Srl da qualsivoglia vizio dell’opera.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione l’impugnazione spiegata e, per l’effetto, disponeva la compensazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, confermando per il resto le statuizioni della sentenza gravata.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la pretesa sussistenza di una gerarchia tra le clausole del contratto stipulato tra le parti, di cui l’allegato A costituiva parte integrante, era priva di fondamento giuridico; b) che, in specie, le previsioni contenute nell’allegato A – che impegnavano la subappaltatrice (…) alla prestazione delle garanzie non assicurative, quella biennale sulle infiltrazioni e quella decennale sui materiali – non erano in contrasto, né letterale, né logico, con la previsione contenuta nella parte generale, agli artt. 5 e 15, punto 13, che segnavano l’obbligo della subappaltatrice di contrarre la polizza decennale a favore dell’appellata, sicché tali previsioni rafforzavano la garanzia assunta da (…), assicurando alla sub-committente Se. Manutenzioni Generali Srl uno strumento più immediato e sicuro per la realizzazione del proprio interesse e diritto ad essere efficacemente manlevata dall’effettiva responsabile di eventuali inconvenienti legati alla qualità dell’opera e all’impiego di materiali difettosi, rispetto ad eventuali pretese risarcitorie avanzate dal committente principale; c) che neanche il disposto dell’art. 1342 c.c. giovava alla tesi dell’appellante, poiché la disposta prevalenza delle clausole aggiunte al modulo negoziale tipo presupponeva appunto l’obiettiva incompatibilità tra le une e le altre, inconciliabilità che nel caso di specie era esclusa; d) che, sebbene l’opponente non avesse espressamente proposto l’eccezione in senso proprio di inadempimento, al fine dichiarato di paralizzare l’altrui pretesa di pagamento, con l’opposizione al decreto ingiuntivo, tuttavia, la volontà di avvalersi di tale eccezione, nei confronti del contraente verso cui si pretendeva l’adempimento, benché non esplicitata, poteva essere desunta dal giudice attraverso l’esame delle sue difese, come era accaduto nella fattispecie, in cui il mancato pagamento della fattura posta a base del provvedimento monitorio era stato posto in immediata e diretta relazione con il mancato rilascio della polizza fideiussoria decennale postuma, a cura della subappaltatrice.

3. – Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, l’intimata (…) Srl

È rimasta intimata la Se. Manutenzioni Generali Srl

4. – La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1342 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la comune intenzione delle parti e la conseguente volontà contrattuale prevedessero l’obbligo di (…) di consegnare, al termine dei lavori, una polizza assicurativa postuma decennale, recante quale beneficiario la Se. Manutenzioni Generali Srl ed emessa con specifico ed esclusivo riferimento alla copertura realizzata.

Per converso, ad avviso dell’istante, gli artt. 5, 15, punto 13, e l’allegato A, sezione “Oneri compresi”, avrebbero dovuto essere interpretati nel senso di dare prevalenza, non già al dettato dell’art. 5 del modulo generale predisposto da Se. Manutenzioni Generali Srl, bensì alle specifiche previsioni dell’art. 15, punto 13, e dell’allegato A, sezione “Oneri compresi”, frutto della specifica trattativa svolta tra le parti.

Obietta, ancora, la ricorrente che erroneamente sarebbe stata data prevalenza al tenore testuale dell’art. 5, senza la concatenata lettura con l’art. 15, punto 13, e con l’allegato A, sezione “Oneri compresi”, secondo una lettura non orientata dalla buona fede e correttezza contrattuale, che avrebbero dovuto indurre a ritenere sufficiente la polizza assicurativa della subappaltatrice per tutte le opere realizzate nell’ambito della sua attività di impresa.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

E tanto perché la ricorrente muove da una premessa erronea, ossia dal presupposto che il tenore delle tre clausole citate importi delle conclusioni ermeneutiche difformi, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere attribuita prevalenza al disposto di cui alle clausole specificamente negoziate.

Per contro, la sentenza impugnata ha chiarito che le previsioni contenute nell’allegato A – che impegnavano la subappaltatrice (…) alla prestazione delle garanzie non assicurative, quella biennale sulle infiltrazioni e quella decennale sui materiali – non erano in contrasto, né letterale, né logico, con la previsione contenuta nella parte generale, agli artt. 5 e 15, punto 13, che segnavano l’obbligo della subappaltatrice di contrarre la polizza decennale postuma a favore dell’appellata, sicché tali previsioni rafforzavano la garanzia assunta da (…).

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A fronte di questo rilievo, la ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non ha precisato in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, posto che l’accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto di un negozio giuridico, si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito.

Sicché la censura si risolve nella mera contrapposizione dell’interpretazione della ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09-04-2021; Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28-11-2017; Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15-11-2017).

2. – Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale attribuito al patto contrattuale un valore ed un significato diversi da quelli effettivamente voluti dalle parti, ricavando un obbligo a carico di (…) in realtà non concordato e non stabilito nel negozio, in ordine al riferito impegno di garanzia decennale mediante la stipula di un’apposita ed autonoma polizza, indicante quale beneficiario la Se. Manutenzioni Generali Srl, con l’obbligo di consegna del titolo assicurativo.

Con la conseguenza che tale soluzione sarebbe stata contrastante con le prove documentali fornite.

2.1. – Il motivo è infondato.

Ora, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21-12-2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12-10-2021; Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09-06-2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30-09-2020).

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Segnatamente, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17-11-2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19-07-2021; Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09-06-2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01-06-2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30-09-2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26769 del 23-10-2018).

Ed infatti, il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 116, primo comma, c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l’utilizzo del pronome “suo” è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge disponga altrimenti”.

A ciò consegue che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, il motivo mira, in realtà, del tutto inammissibilmente, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04-03-2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27-12-2019; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07-04-2014).

3. – Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1460 c.c., per avere la Corte distrettuale confermato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ragione della legittima proposizione, a cura dell’opponente, dell’eccezione di inadempimento, che in realtà non sarebbe stata mai sollevata.

In tale prospettiva, la Se. Manutenzioni Generali Srl avrebbe ottenuto la condanna di (…) al completamento dell’opera subappaltata, pur andando esente dal suo correlato obbligo di corrispondere, a sua volta, il pagamento del compenso, all’esito della rilevazione d’ufficio di un’eccezione mai sollevata dalla parte.

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3.1. – Il motivo è infondato.

Al riguardo, secondo le congrue valutazioni della sentenza impugnata, sebbene l’opponente non avesse espressamente proposto l’eccezione in senso proprio di inadempimento, al fine dichiarato di paralizzare l’altrui pretesa di pagamento, con l’opposizione al decreto ingiuntivo, tuttavia, la volontà di avvalersi di tale eccezione, nei confronti del contraente verso cui si pretendeva l’adempimento, è stata desunta dal giudice attraverso l’esame delle sue difese.

Ed invero, il mancato pagamento della fattura posta a base del provvedimento monitorio era stato posto in immediata e diretta relazione con il mancato rilascio della polizza fideiussoria decennale postuma, a cura della subappaltatrice.

E d’altronde è pacifico che, proprio in ragione della mancata prestazione della polizza postuma decennale in favore del sub-committente, l’opponente abbia chiesto la revoca del provvedimento monitorio opposto.

Sicché l’eccezione in senso proprio di inadempimento non è stata sollevata d’ufficio.

Ebbene, come già divisato dalla Corte d’appello, l’exceptio inadimpleti contractus, di cui all’art. 1460 c.c., costituisce un’eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilità e all’iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla d’ufficio. Tuttavia, essa, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l’avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un’interpretazione del giudice del merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6762 del 10-03-2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20546 del 30-07-2019; Sez. 2, Sentenza n. 17424 del 23-07-2010; Sez. 2, Sentenza n. 20870 del 29-09-2009; Sez. 2, Sentenza n. 2706 del 12-02-2004; Sez. 2, Sentenza n. 11728 del 05-08-2002; Sez. 3, Sentenza n. 10764 del 29-09-1999).

4. – Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione dell’art. 1460, secondo comma, c.c., per avere la Corte del gravame omesso di considerare, per un verso, che la (…) sarebbe stata dotata di una propria generale copertura assicurativa decennale postuma sulle opere realizzate e, per altro verso, che il costo di una polizza corrispondente alle richieste di Se. Manutenzioni Generali Srl sarebbe stato pari, per il decennio, ad Euro 350,00.

Cosicché sarebbe stato contrario a buona fede, in base alle circostanze, il rifiuto dell’esecuzione della prestazione in conseguenza della proposta eccezione di inadempimento, anche in considerazione del decorso, nelle more, del decennio che avrebbe dovuto essere coperto dalla polizza postuma senza la denuncia di alcun vizio sull’opera realizzata in subappalto.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

Infatti, sono introdotte per la prima volta in sede di legittimità circostanze nuove, la cui esistenza richiede un accertamento in fatto, qui precluso.

Parte istante non ha, sul punto, dato atto di aver posto tali questioni già nei gradi di merito.

5. – In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che la controparte del soccombente è rimasta intimata.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

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P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 18 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2024.

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