Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 settembre 2022| n. 27788.

Evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita

L’evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell’art. 300, comma 2, c.p.c., l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell’evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti.

Ordinanza|22 settembre 2022| n. 27788. Evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita

Data udienza 8 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita – Processo – Interruzione – Riassunzione – Termine – Decorrenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi G. – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23283-2021 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 462/2021 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, pubblicata il 20/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GESSO MARCHEIS.

PREMESSO

CHE:
La societa’ (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 462/2021 che, in accoglimento della eccezione degli appellati di tardivita’ della riassunzione del processo ad opera dell’appellante, essendo il termine decorso dalla data della notificazione dell’evento interruttivo e non dalla dichiarazione in udienza della interruzione, ha dichiarato estinto il processo.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS).
Memoria e’ stata depositata sia dalla ricorrente che dai controricorrenti.

CONSIDERATO

CHE:
Il ricorso, che denuncia “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”, “nullita’ della sentenza per motivazione meramente apparente” e “violazione e falsa applicazione degli articoli 300 e 305 c.p.c.”, sollecita questa Corte a ripensare, anche alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 12154/2021 in materia di riassunzione del processo a seguito di interruzione dovuta al fallimento di una delle parti, alla questione della individuazione del dies a quo del termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito di morte della parte costituita.
Il Collegio ritiene che il ricorso non offra elementi sufficienti per mutare il proprio consolidato orientamento secondo cui “l’evento della morte o della perdita della capacita’ processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell’articolo 300 c.p.c., comma 2, l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall’articolo 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell’evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti” (cosi’ Cass., sez. un., n. 7443/2008)
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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