Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 3 gennaio 2019, n. 1.
La massima estrapolata:
L’estrazione di copia autentica della sentenza e’, ai fini del decorso dei termini di impugnazione, una forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza, vertendosi in un’ipotesi in cui la conoscenza e’ ottenuta in via formale, per essere stata acquisita all’esito di un’attivita’ istituzionale, regolata dalla legge, che impone l’individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonche’ dell’annotazione della data di rilascio di essa
Ordinanza 3 gennaio 2019, n. 1
Data udienza 16 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2109/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2590/2012 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 29/10/2012; e l’ord. della Corte Appello Napoli dell’11/6/13;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/02/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.
RILEVATO
che:
1. Con ordinanza pubblicata l’11 giugno 2013 la corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile ex articolo 348-bis c.p.c., l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso sentenza del tribunale di Nola depositata il 29 ottobre 2012 che ha dichiarato acquistata per usucapione la proprieta’ di una zonetta di terreno in capo ai danti causa dei signori (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza del tribunale e l’ordinanza della corte d’appello hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) su un motivo nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso e’ inammissibile. L’inammissibilita’ consegue alla tardivita’ della sua proposizione.
2. L’articolo 348-ter c.p.c., comma 3: “Quando e’ pronunciata l’inammissibilita’ (dell’appello), contro il provvedimento di primo grado puo’ essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilita’. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile”.
3. Come rilevato dalle sezioni unite di questa corte (Cass. sez. U n. 25513 del 13/12/2016 e n. 11850 del 15/05/2018) il ricorso per cassazione proponibile, ex articolo 348-ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilita’ dell’appello, resa ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c., e’ soggetto, ai fini del requisito di procedibilita’ di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestivita’ del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso e’ improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo, la corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’articolo 327 c.p.c..
4. E’ il caso di precisare che il termine di sessanta giorni vale anche quando il ricorso censuri l’ordinanza della corte d’appello per vizi propri. Se e’ vero, infatti, che le sezioni unite di questa corte, componendo contrasto di giurisprudenza (v. Cass. sez. U. n. 1914 del 02/02/2016), hanno ammesso che l’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello resa ex articolo 348-ter c.p.c., sia ricorribile per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, e’ anche vero che la giurisprudenza ha altresi’ chiarito (v. Cass. n. 3067 del 06/02/2017 e 20662 del 13/10/2016) che il termine previsto dall’articolo 348-ter c.p.c., e’ applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348-bis c.p.c., nei casi in cui questa risulti consentita.
5. Nel caso di specie, a fronte di dichiarazione in ricorso di mancata comunicazione dell’ordinanza e in presenza di richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio effettuata da parte ricorrente alla corte d’appello in data 30/12/2013 (cio’ che legittima acquisizione di documentazione d’ufficio, non necessaria per quanto in appresso), dell’ordinanza risulta (cfr. attestazione in calce alla stessa) rilasciata copia dalla cancelleria all’avv. (OMISSIS) “per uso impugnazione” in data 23/07/2013 (cio’ che, secondo l’id quod plerumque accidit, da’ probabilmente conto dell’assunta mancata comunicazione d’iniziativa della cancelleria).
6. In argomento, va data continuita’ all’orientamento di questa corte secondo cui l’estrazione di copia autentica della sentenza e’, ai fini del decorso dei termini di impugnazione, una forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza, vertendosi in un’ipotesi in cui la conoscenza e’ ottenuta in via formale, per essere stata acquisita all’esito di un’attivita’ istituzionale, regolata dalla legge, che impone l’individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonche’ dell’annotazione della data di rilascio di essa (cosi’ Cass. n. 13858 del 01/06/2017, n. 9421 del 11/06/2012, n. 24418 del 02/10/2008, n. 24742 del 21/11/2006, n. 11319 del 16/06/2004, n. 2068 del 23/02/2000 e n. 5230 del 27/05/1994; oltre a pronunce non rilevanti in quanto concernenti pero’ attivita’ del cancelliere, v. specificamente Cass. n. 20326 del 04/09/2013, che chiarisce che l’equipollenza deve ritenersi sussistente limitatamente all’estrazione di copia per finalita’ “strettamente contigua” al decorso del termine di decadenza di cui trattasi, cio’ che sussiste nel caso di specie ove la copia e’ stata richiesta per uso “impugnazione”).
7. Essendo stato il ricorso per cassazione proposto con notifica avviata il 13/01/2014, risulta trascorso il termine di 60 giorni a computarsi dalla predetta data del 23/07/2014, pur tenuto conto della sospensione feriale; per cui e’ inutile verificare se vi fosse stata altra comunicazione in data anteriore.
8. Resta assorbita ogni disamina di eventuali altre causali di inammissibilita’, quale ad es. l’avvenuta impugnazione con l’unico motivo di ricorso – in sostanza – della sola ordinanza della corte d’appello, in relazione a presunta violazione dell’articolo 345 c.p.c..
9. Dovendosi in definitiva dichiarare inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico della parte soccombente; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura della parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1-bis.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione a favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 2.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1-bis.
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