L’estratto di ruolo e le cartelle esattoriali

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 4 ottobre 2019, n. 6704.

La massima estrapolata:

L’estratto di ruolo e le cartelle esattoriali (previste dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli) sono documenti diversi per forma e contenuto, sicché l’ostensione dell’estratto di ruolo non può ritenersi equipollente al rilascio delle copie delle cartelle esattoriali. La società concessionaria della riscossione – quando rileva di non essere in possesso degli atti oggetto della istanza di accesso – può respingere l’istanza di ostensione quando vi sia una formale certificazione del funzionario responsabile, che attesti la inesistenza degli atti.

Sentenza 4 ottobre 2019, n. 6704

Data udienza 3 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull’appello n. 7709 del 2016, proposto dalla signora An. Ma., rappresentata e difesa dall’avvocato Pi. Ar., domiciliato presso la Segreteria della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
La s.p.a. Eq. Su., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Fr. Fr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda n. 7157/2016, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate-Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2019 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato Fa. Fr. Fr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con istanza del 16 ottobre 2015, l’appellante ha chiesto alla s.p.a. Eq. Su. la copia conforme “dei ruoli nominativi integrali completi di tutto quanto prescritto all’art. 12 del D.P.R. n. 602/72 (ivi incluso in ispecie le previsioni dei commi nn. 3 e 4), nonché delle cartelle di pagamento [elencate nella medesima istanza] complete delle relate di notifica”.
Con nota del 16 novembre 2015, la s.p.a. Eq. ha inviato alla interessata gli estratti di ruolo (posti a base delle cartelle di pagamento richieste con l’istanza di accesso), la copia delle relate di notifica delle cartelle e la documentazione riguardante la notifica delle cartelle.
2. – Con il ricorso di primo grado n. 15771 del 2015 (proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma), l’interessata ha chiesto che la società sia condannata a esibire la copia conforme “dei ruoli nominativi integrali completi di tutto quanto prescritto all’art. 12 del D.P.R. n. 602/72 (ivi incluso in ispecie le previsioni dei commi nn. 3 e 4), detenuti dal concessionario, nonché delle cartelle indicate alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h ed i, della istanza di accesso con annesse relate di notifica”.
3. Con la sentenza n. 7157 del 2016, il TAR:
a) ha accolto il ricorso, limitatamente all’accesso alla copia della relata di notifica relativa ad una cartella di pagamento notificata il 3 novembre 2012;
b) ha respinto per il resto la domanda di accesso, rilevando che:
– l’istanza di data 16 ottobre 2015 è stata soddisfatta con l’invio degli estratti di ruolo, contenente tutte le indicazioni previste dall’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, e delle relate di notifica delle cartelle (tranne la relata della cartella di cui sopra);
– quanto alle copie delle cartelle di pagamento, non sussiste l’obbligo di ostensione, poiché la società ha dichiarato di non esserne in possesso.
4. Con il gravame in esame, l’appellante ha ricostruito i fatti che hanno condotto al presente grado del giudizio (pp. 1-15) ed ha dedotto che – contrariamente a quanto statuito dal TAR – ella ha titolo ad avere copia conforme delle cartelle di pagamento, nonché dei ruoli nominativi che la riguardano.
A fondamento di tali richieste, l’appellante ha formulato due motivi di gravame.
La società appellata non si è costituita in giudizio. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio.
5. Col primo motivo, l’appellante ha dedotto che – in accoglimento della originaria domanda – l’accesso doveva essere consentito non solo all’estratto di ruolo (che è un elaborato informatico formato dal concessionario, contenente la sintesi del debito), ma anche al ruolo nominativo integrale (formato dall’ente impositore), per consentire di verificare l’effettiva coincidenza fra le risultanze del ruolo integrale e quelle dell’estratto.
6. La censura risulta fondata e va accolta.
Come ha più volte rilevato questo Consiglio, l’estratto di ruolo e le cartelle esattoriali (previste dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli) sono documenti diversi per forma e contenuto, sicché l’ostensione dell’estratto di ruolo non può ritenersi equipollente al rilascio delle copie delle cartelle esattoriali (Sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4721 e n. 4714; Sez. IV, 9 giugno 2015, n. 2834; Sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2422; Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7486).
7. Col secondo motivo, è lamentato che il TAR ha erroneamente attribuito rilievo alla deduzione difensiva della società concessionaria, sul mancato possesso delle copie delle cartelle a suo tempo richieste.
L’appellante ha dedotto che l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha previsto l’obbligo per il concessionario di conservare per cinque anni gli atti ivi indicati ed ha rilevato che solo una formale dichiarazione del concessionario (e non anche un atto difensivo depositato in un giudizio) può attestare il mancato possesso della documentazione.
8. Per la consolidata giurisprudenza, la società concessionaria della riscossione – quando rileva di non essere in possesso degli atti oggetto della istanza di accesso – può respingere l’istanza di ostensione quando vi sia una formale certificazione del funzionario responsabile, che attesti la inesistenza degli atti.
Non è invece equipollente a tale certificazione la deduzione difensiva che, nel corso del giudizio proposto dall’interessato, rilevi il mancato possesso degli atti (Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4721 e n. 4714).
9. Per le ragioni che precedono, l’appello risulta fondato, sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata, la società appellata dovrà consentire l’accesso agli atti, qualora essi siano nella sua effettiva disponibilità, salva l’emanazione della formale certificazione che attesti l’inesistenza degli atti.
10. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta accoglie l’appello n. 7709 del 2016 e in riforma parziale della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado nei sensi precisati in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2019, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente, Estensore
Luca Lamberti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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