Estinzione della società ed il fenomeno di tipo successorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 maggio 2022| n. 14247.

Estinzione della società ed il fenomeno di tipo successorio.

Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali

Ordinanza|5 maggio 2022| n. 14247. Estinzione della società ed il fenomeno di tipo successorio

Data udienza 19 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11970/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 330/2016 della CORTE d’APPELLO di CAMPOBASSO depositata il 04.11.2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19.10.2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

L’avv. (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Larino (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), assumendo di aver prestato la propria attivita’ professionale in favore della (OMISSIS), al cui scioglimento erano subentrati i singoli soci, nella causa civile promossa da (OMISSIS) dinanzi allo stesso Tribunale. Non avendo gli ex soci della Cooperativa provveduto al pagamento di quanto dovutogli, chiedeva condannarsi i medesimi al pagamento della somma di Euro 30.932,66, oltre accessori di legge, al netto delle competenze dello stesso avv. (OMISSIS), anch’egli socio, del socio (OMISSIS) e del socio (OMISSIS).
Si costituivano in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), che chiedevano il rigetto della domanda, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del presunto credito.
Con la sentenza n. 241/2011 il Tribunale di Larino condannava i convenuti al pagamento della somma di Euro 13.123,36, oltre accessori di legge, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello l’avv. (OMISSIS), censurando la liquidazione effettuata dal primo Giudice, che erroneamente aveva ritenuto la causa di valore indeterminabile e rilevando che la sentenza impugnata aveva accertato la conclusione di un accordo con gli ex soci della Cooperativa riconducibile al contratto di espromissione, in base al quale i medesimi si erano impegnati a pagare all’avv. (OMISSIS) le prestazioni effettuate a favore della Cooperativa; censurava altresi’ la sentenza nella parte in cui non aveva condannato i convenuti in via solidale e al pagamento degli interessi.
Resistevano al gravame (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) eccependo che l’attore non aveva dato prova del presunto credito e contestando la determinazione del credito effettuata dall’appellante.
Si costituiva (OMISSIS), eccependo la carenza di legittimazione passiva dei soci e impugnando il quantum del compenso, nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), formulando le stesse eccezioni di (OMISSIS).
Non si costituivano gli altri appellati.
Con sentenza n. 330/2016, depositata in data 4.11.2016, la Corte d’Appello di Campobasso accoglieva l’appello e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’avv. (OMISSIS), della somma di Euro 30.932,66, oltre IVA e CPA e interessi; condannava i convenuti costituiti a rimborsare all’appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio. In particolare, la Corte di merito riteneva che la causa non fosse di valore indeterminabile, bensi’ indeterminato, cioe’ suscettibile di determinazione nel corso del giudizio (Cass. n. 3024 del 2011; Cass. n. 3372 del 2007). Avendo il Tribunale determinato i danni patiti dall’attore in Euro 4.115.205,70, la liquidazione della parcella doveva avvenire in considerazione di tale valore. Si richiamava la sentenza di Cass. n. 20302 del 2014, secondo la quale nei rapporti tra avvocato e cliente sussisteva sempre la possibilita’ di un concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello determinato in base alle norme del codice di rito. Inoltre, dall’istruttoria svolta era emerso che gli ex soci della Cooperativa avessero deciso di pagare la parcella stabilita dall’avv. (OMISSIS).
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste (OMISSIS) con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione di legge articoli 2697 e 1272 c.c. e articoli 113, 115, 116 e 246 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, sull’assunto che il Giudice d’appello aveva erroneamente ritenuto assolto l’onere della prova da parte dell’attore. Agli atti di causa non risultava alcun valido documento che potesse avere valore giuridico di “decisione assembleare” che avvalorasse il fatto che gli ex soci della Cooperativa, in un’assemblea, avessero stabilito di pagare la parcella redatta dall’avv. (OMISSIS). Ne’ poteva ritenersi provata la suddetta richiesta di pagamento a mezzo della prova testimoniale (con i testi ex soci della Cooperativa) per essere tale testimonianza viziata per la sua incapacita’ ex articolo 246 c.p.c., avendo i testi un interesse che poteva legittimare la loro partecipazione al giudizio. Infine, il contratto di espromissione prevede l’intervento di un soggetto terzo rispetto al debitore originario, mentre i convenuti non sono terzi rispetto alla Cooperativa, ma sono gli stessi soci. Pertanto, non e’ possibile qualificare il presunto obbligo di pagamento come espromissione.
1.1. – Il primo motivo non e’ fondato.
1.2. – Premesso che il ricorso e’ diretto a censurare la decisione di secondo grado (nella parte in cui il giudice dell’appello aveva ritenuto assolto dall’attore l’onere della prova, sulla base del principio per cui chi voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscano il fondamento), la Corte distrettuale affermava come fosse emerso che, dalla istruttoria di primo grado ed in particolare dalle dichiarazioni dei testimoni, effettivamente gli ex soci della cooperativa, in una assemblea, avevano stabilito di pagare la parcella stilata dal legale per Euro 42.500,00 oltre IVA. Ha quindi richiamato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha qualificato come “espromissione” l’accordo tra gli ex soci e l’Avvocato circa il pagamento dei compensi.
1.3. – Il ragionamento non e’ condivisibile per le seguenti ragioni che connotano le due norme.
Innanzitutto, perche’ non considera la natura del contratto di “fideiussione” che, come noto, presuppone l’intervento di un terzo che si assuma il debito che il debitore ha verso il creditore; l’espromissione e’ il contratto fra il creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente, ne’ sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l’intervento del terzo, mentre la causa e’ costituita dall’assunzione del debito altrui tramite un’attivita’ del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l’assoluta estraneita’ dell’obbligato rispetto al terzo, essendo necessario, invece, che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l’obbligato. (Cass. sez. un. 22166 del 2012; Cass. n. 19396 del 2004; Cass. n. 2932 del 2004). Ebbene, dalla sentenza impugnata non risulta un accordo tra il creditore ed il terzo.
1.4. – Inoltre, gli ex soci di una societa’ cooperativa non sono “terzi” rispetto alle obbligazioni contratte dalla societa’ ma successori nel debito. Come, infatti, affermato dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., n. 6070 del 2013) “Qualora all’estinzione della societa’, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societa’ estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtu’ del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali (…)”.
Non e’ quindi corretto inquadrare le obbligazioni degli ex soci nello schema della espromissione. Sicche’ la sentenza va cassata per un nuovo esame.
2. – Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione di legge articolo 115 c.p.c., articolo 2697 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5” poiche’ la Corte di merito aveva omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, avendo tralasciato l’interesse effettivo perseguito dalla (OMISSIS) nella causa intrapresa dal (OMISSIS), che era ed e’ quello di preservare soltanto il suolo, l’area su cui sono stati realizzati gli alloggi dei soci della stessa Cooperativa, area di circa mq. 1500.
3. – Il secondo motivo viene assorbito dall’accoglimento del primo; la sentenza impugnata deve essere dunque cassata, in relazione al motivo accolto, e rinviata alla Corte di appello di
Campobasso, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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