L’estinzione del reato per il quale sia stato emesso un decreto penale di condanna

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 23 aprile 2019, n. 17411.

La massima estrapolata:

L’estinzione del reato per il quale sia stato emesso un decreto penale di condanna è impedita dalla commissione di un delitto nel termine di cinque anni, decorrente dall’irrevocabilità del decreto, a condizione che l’ulteriore reato sia accertato con sentenza passata in giudicato, anche se pronunciata dopo i cinque anni.

Sentenza 23 aprile 2019, n. 17411

Data udienza 28 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 29/08/2018 del TRIBUNALE di PADOVA;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Stefano Tocci che ha chiesto l’annullamento con rinvio per l’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 29 agosto 2018 il Tribunale di Padova, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di (OMISSIS), volta ad ottenere la declaratoria per decorso del termine di cui all’articolo 460 c.p.p., comma 5, di estinzione del reato, contestatogli nel procedimento definito con decreto penale di condanna, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Padova in data 28/01/2008, irrevocabile il 19/04/2008.
A fondamento della decisione il Tribunale riteneva ostativa dell’accoglimento dell’istanza la pendenza a carico del (OMISSIS) di un procedimento penale per altro reato della stessa indole, commesso in data 21 maggio 2011, quindi nel quinquennio, per il quale gli era stata inflitta con sentenza di primo grado la pena di mesi quattro, giorni quindici di reclusione, e cio’ a prescindere dal suo accertamento con sentenza irrevocabile.
2.Ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore, deducendo: a) violazione di legge in relazione all’articolo 460 c.p.p., comma 5; la condizione ostativa dell’invocata estinzione del reato non puo’ consistere nella pronuncia, nel termine di cinque anni previsto dalla legge, di una sentenza di condanna per nuovo reato, se la stessa non sia anche gia’ divenuta irrevocabile, non essendo sufficiente la mera commissione del reato stesso, perche’ in tal modo si violerebbe il principio costituzionale di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva;
b)mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione in riferimento alla ritenuta carenza dei presupposti necessari per la declaratoria di estinzione del reato. La motivazione del provvedimento impugnato evidenzia soltanto quanto emerso dal certificato dei carichi pendenti, elemento insufficiente per respingere l’istanza.
3. Il Procuratore Generale, Dott. Stefano Tocci, nella sua requisitoria ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e merita dunque accoglimento.
1.La disposizione di cui all’articolo 460 c.p.p., comma 5, al terzo periodo stabilisce che “il reato e’ estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non e’ comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”. La chiara formulazione della norma autorizza a ritenere che costituisce ostacolo all’estinzione del reato, per il quale sia stato emesso decreto di condanna, la commissione entro il termine di cinque o due anni, decorrente dal passaggio in giudicato del provvedimento monitorio, di un delitto, oppure di una contravvenzione della stessa indole.
Il quesito giuridico posto dalla concreta vicenda esecutiva impone di accertare se sia sufficiente la perpetrazione di altro illecito di consistenza e nei termini richiesti dalla norma, oppure se debba intervenire pronuncia giudiziale irrevocabile che lo accerti.
Il Giudice dell’esecuzione, senza essersi nemmeno posto tale interrogativo, ha ritenuto di propendere per la prima soluzione, che pero’ non e’ coerente con i principi generali dell’ordinamento e con gli orientamenti interpretativi, affermatisi nella giurisprudenza di legittimita’.
1.1 La regola di matrice costituzionale che presume l’innocenza dell’imputato sino all’intervento della condanna definitiva, sancita dall’articolo 27 Cost., comma 2, non consente di assegnare rilievo quale causa impeditiva dell’estinzione del reato, per il quale sia stato emesso decreto di condanna, ne’ alla mera “notitia criminis”, ne’ al verdetto di colpevolezza che non sia incontrovertibile per non essere ancora passata in giudicato la relativa pronuncia, in quanto un reato attribuito a un determinato soggetto non puo’ ritenersi da questi “commesso” sino a che non sia stato accertato con sentenza definitiva, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 107 del 4/06/1998. La Consulta, nel sindacare la legittimita’ costituzionale dell’articolo 445 c.p.p., comma 2, che strutturalmente presenta la stessa formulazione dell’articolo 640 c.p.p., comma 5, e la medesima “ratio” quanto al meccanismo di estinzione del reato, ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento all’interpretazione della norma, suggerita dall’autorita’ remittente, come impositiva nei confronti della parte dell’onere di provare di non avere commesso nessun delitto o contravvenzione nel termine di cinque anni previsto dalla legge e ha respinto come infondati entrambi i presupposti sui quali era stata denunciata l’incostituzionalita’ della norma. Ha da un lato affermato che l’effetto preclusivo dell’estinzione del reato non consegue al mero fatto di avere commesso un reato della specie stabilita entro il termine prescritto, ma all’accertamento della responsabilita’ contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna, che puo’ anche intervenire dopo la scadenza del termine di cinque o due anni, analogamente a quanto gli interpreti sostengono in riferimento all’istituto affine dell’estinzione del reato per il quale sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (articolo 167 c.p.) e della revoca di diritto della sospensione nel caso in cui il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti (articolo 168 c.p., comma 1, n. 1). Quanto all’altro presupposto, ha escluso che sul condannato gravi l’onere di provare l’inesistenza di elementi per negare l’estinzione del reato, spettando al giudice dell’esecuzione condurre la relativa indagine mediante l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale per verificare, nell’esercizio dei poteri istruttori conferitigli dall’articolo 666 c.p.p., comma 5, se siano o meno intervenute sentenze irrevocabili di condanna relative a reati successivamente commessi entro il termine previsto.
1.2La giurisprudenza di legittimita’ ha piu’ di recente superato l’orientamento precedente (Cass., sez. 3, n. 36993 del 07/07/2011, Marilli, rv. 251389; sez. 1, n. 1281 del 20/11/2008, dep. 2009, Ciraci’, rv. 242664; sez. 1, n. sez. 2, n. 4853 del 22/10/1999, Esposito ed altri, rv. 214666), volto ad escludere la possibilita’ di estinzione in presenza di un procedimento penale pendente per altro reato successivamente commesso. In coerenza con i principi affermati dalla Corte costituzionale quanto ai presupposti per l’estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento, ha condiviso la necessita’ di operare la distinzione tra il fatto oggettivo in senso naturalistico del comportamento illecito, che per essere rilevante deve collocarsi nel periodo indicato dalla legge e quello dell’accertamento giudiziale della relativa responsabilita’, che puo’ anche verificarsi successivamente, ma che deve essere gia’ intervenuto per impedire l’estinzione (sez. 1, n. 43792 del 24/09/2015, Zampini, rv. 264753; sez. 1, n. 32801 del 7/07/2005, Cazzaniga, rv. 232301).
1.3 Ritiene il Collegio che, seppur espressa in riferimento al meccanismo estintivo previsto per il patteggiamento, non sussistano validi argomenti per discostarsi da tale linea interpretativa, posto che l’articolo 460 c.p.p., comma 5, presenta formulazione esattamente corrispondente a quella dell’articolo 445 c.p.p., comma 2, anche in riferimento alle conseguenze dell’estinzione in termini di cessazione degli effetti penali della condanna e di irrilevanza della condanna stessa ai fini dell’accesso da parte dell’imputato ad una successiva sospensione condizionale della pena.
Non convince, invece, l’argomento sul quale si e’ basata l’opposta soluzione, secondo la quale non puo’ ritenersi realizzata la condizione dalla quale l’articolo 445 c.p.p., fa discendere l’estinzione del reato, oggetto di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per l’impossibilita’ di una declaratoria di estinzione subordinata all’eventuale revoca conseguente all’accertamento definitivo, con sentenza passata in giudicato, della colpevolezza per il suddetto nuovo reato. Seppur risponda al vero che l’ordinamento non disciplina, a differenza di quanto accade per la sospensione condizionale della pena, nessun tipo di revoca della declaratoria di estinzione del reato gia’ accordata, che, di conseguenza, una volta riconosciuta, non potrebbe in nessun modo essere posta nel nulla pur in presenza della condizione impeditiva, il difetto di una disposizione di legge che tanto stabilisca non puo’ tradursi in un pregiudizio per l’imputato, che ha interesse ad una rapida definizione del procedimento di esecuzione. Paralizzare o respingere l’istanza di estinzione in attesa di un evento processuale incerto quanto al risultato ed ai tempi di realizzazione sarebbe irragionevole e contrario al principio di presunzione di innocenza sino ad accertamento irrevocabile.
Deve dunque essere formulato il seguente principio di diritto: “l’estinzione del reato per il quale sia stato emesso decreto penale di condanna e’ impedita dalla commissione di un delitto nel termine di cinque anni, decorrente dall’irrevocabilita’ del decreto, a condizione che l’ulteriore reato sia accertato con sentenza passata in giudicato, ancorche’ pronunciata oltre il quinquennio”.
Pertanto, poiche’ al momento della pronuncia dell’ordinanza impugnata non risultava che il ricorrente avesse riportato condanna definitiva per altro delitto, commesso nei cinque anni dall’irrevocabilita’ del decreto di condanna, l’ordinanza impugnata, affetta da erronea interpretazione della legge, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Padova per il rinnovato esame dell’istanza del ricorrente, da condursi alla stregua dei principi sopra enunciati e nella considerazione di eventuali nuovi elementi sopravvenuti quanto ad ulteriori condanne nel frattempo passate in giudicato.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Padova.

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