Estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell’unico creditore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 febbraio 2023| n. 5921.

Estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell’unico creditore

L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell’unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell’esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell’atto di rinuncia, non è più ammesso l’intervento di altri creditori (Nel caso di specie, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza che aveva confermato, anche in sede di gravame, la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, la Suprema Corte, assicurando continuità all’orientamento più recente emerso in sede di legittimità ed incline ad attribuire al provvedimento di estinzione adottato dal giudice dell’esecuzione natura dichiarativa e ricognitiva di un’estinzione già verificatasi, di per sé pertanto preclusiva di altri interventi, ha disatteso la doglianza con la quale parte ricorrente, sollevando la questione di diritto relativa alla determinazione del momento in cui si produce l’estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia agli atti, ne aveva sollecitato la rimessione alle Sezioni Unite, ravvisando sul punto l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 21 novembre 2017, n. 27545; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 5 maggio 2017, n. 10939; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 gennaio 2014, n. 61; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 marzo 2008, n. 6885).

Ordinanza|27 febbraio 2023| n. 5921. Estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell’unico creditore

Data udienza 8 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Estinzione del processo esecutivo – Effetto della sola rinuncia dell’unico creditore – Provvedimento avente natura meramente dichiarativa – Deposito dell’atto di rinuncia – Momento successivo – Inammissibilità dell’intervento di altri creditori

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2921/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., e, per essa, (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall’avv. Massimo Mannocchi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), nella qualita’ di erede di (OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura in calce al controricorso, dall’avv. Alessandra Tuzj, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A. (incorporante (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS)), (OMISSIS) S.P.A.
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3436/2020, pubblicata in data 10 luglio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.

Estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell’unico creditore

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) S.r.l. e, per essa, (OMISSIS) s.p.a., ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma con la quale e’ stato respinto l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 18742/17 del Tribunale di Roma.
2. Questi i fatti dai quali trae origine la controversia.
2.1. (OMISSIS), debitore esecutato, propose opposizione avverso l’esecuzione, deducendo che il creditore (OMISSIS) s.p.a., ora (OMISSIS) s.r.l., intervenuto in forza di mutuo ipotecario, non era munito di titolo esecutivo idoneo a dare impulso alla procedura esecutiva a seguito di rinuncia del creditore procedente (OMISSIS) s.p.a., avvenuta nel 1993.
Essendo stato, in data 21 settembre 2015, aggiudicato l’immobile staggito, con successivo ricorso il debitore esecutato propose opposizione ex articolo 617 c.p.c. avverso il provvedimento di aggiudicazione; il giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 4 luglio 2016, decidendo su entrambe le opposizioni, dichiaro’ estinta la procedura esecutiva, accogliendo l’opposizione del (OMISSIS).
2.2. Il creditore intervenuto propose reclamo avverso il suddetto provvedimento, opponendo, da un lato, che la quietanza di Euro 98.000,00, depositata in originale, integrava prova della effettiva erogazione della somma mutuata, cosicche’ il contratto di mutuo doveva ritenersi valido titolo esecutivo, e, dall’altro, che il provvedimento di estinzione aveva efficacia dichiarativa e produceva i suoi effetti solo al momento della pronuncia.
Il Tribunale di Roma rigetto’ il reclamo.
2.3. Anche il gravame interposto dalla (OMISSIS) s.p.a. e’ stato respinto dalla Corte d’appello di Roma, che ha, in particolare, osservato che la prospettazione difensiva dell’appellante – che poggiava sull’esistenza di un titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo da intendersi integrato da una successiva quietanza, non contestata – era del tutto inconferente e che la natura dichiarativa del provvedimento di estinzione comportava la retroattivita’ dell’effetto estintivo, con la conseguenza che l’esecuzione forzata non poteva proseguire in ragione di un credito vantato da creditore intervenuto privo di titolo esecutivo. Ha, quindi, concluso che alla data di deposito della rinuncia dell’ultimo creditore munito di titolo esecutivo erano maturate le condizioni per la declaratoria di estinzione del processo esecutivo, non avendo l’appellante legittimazione a proseguire l’esecuzione.
3. (OMISSIS), nella qualita’ di erede di (OMISSIS), resiste con controricorso.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l. (incorporante la (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a.), (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
4. La trattazione e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa, allegando la sentenza n. 6283/20 emessa dal Tribunale di Roma e la sentenza n. 6602/22 della Corte d’appello di Roma, pronunciate tra le parti ed aventi ad oggetto questioni identiche a quelle oggetto del presente giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la (OMISSIS) s.r.l. deduce la Nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine al combinato disposto degli articoli 115, 116 e 474 c.p.c., articolo 1813 c.c. e ss., per avere la Corte di Appello di Roma errato nell’individuare ed interpretare gli elementi concorrenti a formare il titolo esecutivo ritenendo la “non contestazione” dell’atto di quietanza prova della sola esistenza del credito e non prova del titolo esecutivo, dato invece da una interpretazione integrata dei due atti (contratto di mutuo e quietanza) e delle loro pattuizioni.
Ribadisce l’esistenza di un valido titolo esecutivo, sottolineando che la societa’ (OMISSIS) s.r.l., alla quale era stato concesso il mutuo, aveva rilasciato quietanza per la somma di Euro 50.612,00, acquisita agli atti di causa e non contestata dal debitore esecutato, e che, ai sensi dell’articolo 3 del contratto di mutuo, era stata pattuita la immediata messa a disposizione della somma alla societa’ mutuata utilizzabile mediante prelievo contro il rilascio di quietanze.
2. Con il secondo motivo deduce la Nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” in ordine al combinato disposto degli articoli in riferimento agli articoli 499, 629 e 306 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Roma ritenuto operante ipso iure l’estinzione della procedura esecutiva all’atto del deposito della rinuncia da parte del creditore procedente e non piu’ ammesso l’intervento dei creditori a prescindere dalla pronuncia del provvedimento di estinzione ritenuto di natura dichiarativa, con conseguente retroattivita’ dell’effetto estintivo. La ricorrente richiama a supporto della doglianza la sentenza di questa Corte n. 6885/98, rimarcando che la dichiarazione di estinzione ex articolo 629 c.p.c. non retroagisce al momento in cui si e’ verificato l’evento estintivo, ma spiega effetti solo al momento della dichiarazione giudiziale, e sostiene che non e’ pertinente il riferimento alla sentenza n. 27545/2017 di questa Corte. Nel caso di specie, prosegue la ricorrente, la mancanza di una dichiarazione di estinzione nel periodo compreso tra il 1993 ed il 1998 impone di ritenere la validita’ dell’intervento titolato della (OMISSIS) effettuato il 19 febbraio 1998 e, dunque, la validita’ degli atti compiuti nella procedura esecutiva.
3. Il primo motivo e’ inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilita’ giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., sez. 3, 27/08/2015, n. 17194; Cass., sez. 3, 05/03/2020, n. 6174).
In particolare, questa Corte, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo e’ un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che e’ elemento costitutivo del contratto, ha chiarito che non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilita’ giuridica della somma mutuata.
In un contesto in cui si assiste ad una progressiva dematerializzazione dei valori materiali, si affianca in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilita’ materiale del denaro l’acquisizione della disponibilita’ giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilita’ delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore. E cio’ in conformita’ al principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilita’ della somma mutuata da parte del mutuatario puo’ ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilita’ in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero, quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario da’ al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Cass., sez. 1, 12/10/1992, n. 11116; Cass., sez. 1, 15/07/1994, n. 6686; Cass., sez. 1, 21/02/2001, n. 2483; Cass., sez. 3, 05/07/2001, n. 9074; Cass., sez. 1, 28/08/2004, n. 17211; Cass., sez. 1, 03/01/2011, n. 14; Cass., sez. 3, 27/08/2015, n. 17194).
Di recente, si e’ altresi’ spiegato che “ai sensi dell’articolo 474 c.p.c., nel caso in cui l’atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benche’ risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sara’ necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l’effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata” (Cass., sez. 3, 28/12/2021, n. 41791).
Posto cio’, nel caso di specie, alla stregua dell’accertamento di fatto operato dai Tribunale e avallato dalla Corte d’appello, il contratto di mutuo azionato dal dante causa dell’odierna ricorrente, (OMISSIS) s.p.a., stipulato in forma pubblica notarile, non prevede l’erogazione contestuale delle somme e non puo’, pertanto, valere come titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 c.p.c.
La societa’ ricorrente, non confrontandosi con la ratio decidendi della pronuncia, anche in questa sede si e’ limitata a reiterare le argomentazioni gia’ esposte nel giudizio di merito ed a sottolineare che il contratto di mutuo e’ stato integrato dalla successiva quietanza non contestata dal debitore esecutato, ma tale circostanza non e’ di per se’ dirimente, in difetto di prova della immediata e contestuale erogazione della somma mutuata.
4. Il secondo motivo e’ privo di fondamento.
Con la doglianza la ricorrente pone la questione di diritto relativa alla determinazione del momento in cui si produce l’estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia agli atti e sostiene che sussiste sul tema un contrasto giurisprudenziale che renderebbe opportuna la rimessione alle Sezioni Unite.
Le deduzioni difensive della ricorrente non sono condivisibili.
Secondo una risalente pronuncia di legittimita’ (Cass., sez. 14/03/2008, n. 6885), l’estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si verifica, al pari di quella prevista dall’articolo 306 c.p.c., richiamato dall’articolo 629 c.p.c., solo con l’ordinanza del giudice, per cui, fino a quando non e’ emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire; pertanto, affinche’ possa estinguersi il processo, occorre il provvedimento del giudice dell’esecuzione, al quale deve riconoscersi natura costitutiva, di talche’, fin a quando non sia stata pronunciata l’ordinanza, la procedura non puo’ considerarsi estinta ed e’ ammissibile l’intervento di altri creditori, che preclude l’estinzione stessa.
Con una decisione piu’ recente questa Corte, pronunciandosi in una fattispecie di richiesta di risarcimento danni avanzata da un debitore esecutato che lamentava il mancato deposito della rinuncia e la cancellazione di ipoteca da parte del creditore ipotecario istante, poiche’ cio’ gli aveva impedito di alienare il bene per il quale aveva stipulato un contratto preliminare, ha affermato che l’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell’unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell’esecuzione natura meramente dichiarativa, aggiungendo che dopo il deposito dell’atto di rinuncia dell’unico creditore non e’ piu’ ammesso l’intervento di altri creditori (Cass., sez. 3, 21/11/2017, n. 27545).
Il Collegio ritiene che debba essere preferito l’orientamento introdotto dalla sentenza da ultimo richiamata, che attribuisce al provvedimento di estinzione adottato dal giudice dell’esecuzione natura dichiarativa e ricognitiva di un’estinzione gia’ verificatasi, di per se’ preclusiva di altri interventi.
Infatti, il riferimento all’articolo 306 c.p.c., contenuto nella sentenza n. 6885/08, non tiene conto che il processo di esecuzione – a differenza di quello di cognizione – deve essere retto sempre da un titolo esecutivo, in conformita’ al principio nulla executio sine titulo (Cass., sez. U, n. 10939/17), cosicche’ la sopravvenuta mancanza di creditori titolati non puo’ che comportare un inevitabile arresto della procedura esecutiva, a prescindere dall’adozione di provvedimenti giudiziali.
Come e’ stato posto in risalto dalla sentenza n. 27545/17, trovando l’esigenza di procedere celermente alla rinuncia agli atti esecutivi giustificazione nella salvaguardia dell’interesse dell’esecutato ad evitare che nella procedura – ancora pendente – possano intervenire altri creditori abilitati a darvi impulso, una volta effettuato il deposito dell’atto ex articolo 629 c.p.c., il provvedimento di estinzione del giudice dell’esecuzione ha natura meramente dichiarativa dell’effetto estintivo (istantaneo) che si e’ gia’ prodotto nel momento in cui il processo esecutivo non risulta piu’ sorretto da un creditore munito di titolo esecutivo; al contrario, un intervento anteriore alla rinuncia impedisce l’estinzione della procedura e determina la sua prosecuzione in danno dell’esecutato. Cio’ anche in sintonia con le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 61 del 7 gennaio 2014 hanno statuito che “Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall’inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensi’ la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell’interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell’originario pignoramento”.
In applicazione dei superiori principi, la rinuncia del creditore titolato, avvenuta nel 1993, in assenza di altri creditori in grado di dare impulso alla procedura, ha determinato l’immediato effetto estintivo della procedura esecutiva, prima ancora dell’adozione, da parte del giudice dell’esecuzione, del provvedimento dichiarativo dell’estinzione.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non si ravvisano i presupposti di legge per la condanna ex articolo 96 c.p.c. a carico della odierna ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Rigetta la domanda di condanna ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

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