L’estensione al coimputato non appellante della prescrizione del reato

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 1 aprile 2020, n. 10998

Massima estrapolata:

L’estensione al coimputato non appellante della prescrizione del reato si produce soltanto nel caso che detta causa estintiva sia maturata precedentemente al passaggio in giudicato e non anche quando invece essa sia maturata in epoca successiva a tale passaggio in giudicato.

Sentenza 1 aprile 2020, n. 10998

Data udienza 13 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Appello – Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione – Estensione al coimputato non appellante – Configurabilità solo se la prescrizione è maturata prima del passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti – Annullamento senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. SESSA Renata – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENATA SESSA;
lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ impugnata dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma la sentenza emessa in data 29 gennaio 2018 dalla Corte di Appello di Roma che, su appello degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), pronunciando ai sensi dell’articolo 129 codice di rito, ha dichiarato l’estinzione del reato di cui all’articolo 588 c.p., commi 1 e 2, nei confronti di tutti gli imputati originariamente condannati, ivi compreso (OMISSIS) nei cui confronti la sentenza di primo grado era divenuta esecutiva – per mancata impugnazione – in data 15.2.2010 – come attestato in calce alla stessa – ovvero in epoca antecedente alla maturazione del termine di prescrizione intervenuta in relazione al medesimo reato ascritto ai correi in data (OMISSIS) (sette anni e mezzo decorrenti dalla data di consumazione del reato risalente al (OMISSIS)); di essa si chiede l’annullamento senza rinvio perche’ non avrebbe potuto estendersi la causa estintiva al predetto (OMISSIS), nei cui confronti la sentenza era gia’ passata in giudicato a causa della mancata impugnazione.
2. Con la requisitoria depositata il Procuratore Generale, Dott.ssa Franca Zacco, ha concluso chiedendo disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
3. Il ricorso e’ fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione.
L’estensione al coimputato non appellante della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all’articolo 587 c.p.p., si produce soltanto nel caso in cui detta causa estintiva sia maturata precedentemente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti e non anche quando, invece, essa sia maturata – come nel caso di specie – in epoca successiva a tale passaggio in giudicato (Sez. U, Sentenza n. 19054 del 20/12/2012 Ud. (dep. 02/05/2013) Rv. 255297 – 01; Sez. 2, n. 9731 del 25/11/2016 – dep. 28/02/2017, Fiore, Rv. 26921901).
Indi, la declaratoria di estinzione del reato non poteva essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione di cui all’articolo 587 c.p.p., perche’ il giudicato di colpevolezza si e’ formato nei suoi confronti prima del verificarsi dell’effetto estintivo, in ragione del decorso del termine di prescrizione successivamente alla emissione della sentenza.
Per effetto del vizio riscontrato, la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti di (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti di (OMISSIS).
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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