Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 febbraio 2022| n. 4369.

Espropriazione e determinazione del “quantum” dell’indennità.

In tema d’indennità di espropriazione, il giudice deve procedere alla determinazione del “quantum” dell’indennità sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili, indipendentemente, non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall’espropriante nella formulazione dell’offerta dell’indennità provvisoria, nonché da quelli adottati dalla Commissione provinciale nel compiere la stima; ne consegue che, ove tale stima intervenga nel corso del giudizio, essa è inidonea ad influenzare l’azione giudiziaria già intrapresa e non può acquistare carattere definitivo (per cui è necessaria la proposizione di alcuna opposizione), né incidere sulle determinazioni del giudice, il quale può liquidare l’indennità in misura inferiore a quella pretesa (o con criteri meno favorevoli) senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Ordinanza|10 febbraio 2022| n. 4369. Espropriazione e determinazione del “quantum” dell’indennità

Data udienza 24 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ O PUBBLICO INTERESSE – INDENNITA’

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27556/2016 proposto da:
Comune di Casalnuovo Monterotaro, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 1819/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, del 16/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Espropriazione e determinazione del “quantum” dell’indennità

RITENUTO

che:
Con ricorso ex articolo 702 bis, (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Bari il Comune di Casalnuovo Monterotaro per la determinazione dell’indennita’ di esproprio dei propri fondi, meglio identificati in atti.
Detti fondi erano stati compresi nel piano particellare di esproprio relativo ad un consolidamento del versante collinare e, pertanto, furono oggetto dei decreti di occupazione di urgenza emessi in data 9/10/2006. L’indennita’ offerta dal Comune venne rifiutata con richiesta di nomina della terna di arbitri del Decreto Legislativo n. 327 del 2001, ex articolo 21; in data 25/10/2006 venne redatto il verbale di immissione nel possesso dei terreni censiti al fol. (OMISSIS), p.lle nn. (OMISSIS) per mq. 230 e n. (OMISSIS) per mq. 966, senza che il Comune avesse nominato la terna di arbitri; in data 10/11/2009 venne emesso il decreto di esproprio definitivo, mai notificato.
L’attrice (OMISSIS), venuta a conoscenza – nel corso del giudizio dalla comparsa di costituzione e risposta del Comune – della stima di indennita’ di esproprio formulata dalla Commissione Provinciale di Foggia che, raddoppiando l’indennita’ offerta inizialmente dal Comune, aveva stabilito un valore di esproprio pari ad Euro 50/mq., instauro’ un ulteriore giudizio ex articolo 702 bis, che venne riunito al precedente per connessione oggettiva e soggettiva.
La Corte di appello, ritenuta tempestiva la domanda, ha determinato l’indennita’ dovuta dal Comune in Euro 14.972,87, per l’indennita’ di occupazione ed Euro 45.791,00, per l’indennita’ di esproprio, seguendo la quantificazione operata dal CTU.
Il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha proposto ricorso con quattro mezzi, seguito da memoria; (OMISSIS) ha replicato con controricorso e memoria.

 

Espropriazione e determinazione del “quantum” dell’indennità

CONSIDERATO

che:
1. Il ricorso e’ articolato nei seguenti motivi:
I) Violazione dell’articolo 112 c.p.c. e violazione degli articoli 702 bis e 702 ter c.p.c..
Il ricorrente chiede di sapere se sia nulla l’ordinanza impugnata per avere omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilita’ del rito sommario di cognizione dallo stesso proposta, in sede di scrutinio della domanda di accertamento diretto delle indennita’ di espropriazione per omessa impugnazione della stima definitiva.
Insiste, quindi, nel chiedere se sia o meno ammissibile il rito sommario di cognizione ex articolo 702 bis c.p.c., con riferimento a domanda che non e’ qualificabile in termini di “opposizione alla stima”, essendo di accertamento diretto dell’indennita’ di espropriazione senza impugnazione dei provvedimenti definitivi effettivamente emessi dalla competente Autorita’ amministrativa.
II) Eccesso di potere giurisdizionale; violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 54, con riferimento al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 29; violazione e falsa applicazione degli articoli 702 bis e 702 ter c.p.c..
Il ricorrente chiede di sapere se, nell’ipotesi in cui il soggetto espropriato proponga dapprima domanda diretta di accertamento delle indennita’ di espropriazione e di occupazione e poi, avvedutasi dell’esistenza dei provvedimenti amministrativi di determinazione delle stesse indennita’, proponga formale atto di opposizione a stima dinanzi allo stesso giudice, questi, dopo aver riunito i provvedimenti, abbia l’obbligo di pronunciarsi su entrambi.
Chiede altresi’ se, nell’ipotesi in cui il giudice di merito ometta di pronunciare, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 54, sull’impugnazione delle determinazioni definitive dell’indennita’ di esproprio, emettendo una pronuncia di accertamento diretto della misura delle stesse indennita’, tale decisione sia da ritenersi nulla, non potendo coesistere nell’ordinamento giuridico due contrarie determinazioni della stessa indennita’ di esproprio (una dell’Autorita’ amministrativa e l’altra dell’Autorita’ giudiziaria) entrambe valide ed esecutive.

 

Espropriazione e determinazione del “quantum” dell’indennità

III) Violazione degli articoli 2 e 111 Cost., in riferimento agli articoli 113 e 116 c.p.c.; violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 54, con riferimento al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 29.
Il ricorrente, sulla scorta della ricostruzione delle vicende processuali oggetto delle precedenti censure, chiede di sapere se, nell’ipotesi in cui il soggetto espropriato proponga dapprima un’azione diretta di accertamento delle indennita’ e poi, avvedutosi dell’esistenza di provvedimenti amministrativi, una formale opposizione alla stima, il Giudice possa determinare in maniera autonoma nel primo procedimento la misura delle indennita’ dovute alla parte attrice, senza procedere allo scrutinio di legittimita’ ex articolo 54 cit., dei provvedimenti amministrativi impugnati dalla stessa parte nel secondo procedimento.
IV) Violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 32, con riferimento alla disciplina dettata dal PRG di Casalnuovo Monterotaro e delle Norme Tecniche di attuazione allegate al detto strumento urbanistico generale, anche sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.
Il ricorrente sostiene che, nell’ordinanza impugnata, la misura dell’indennita’ di espropriazione e di occupazione e’ stata fissata senza tenere conto delle effettive caratteristiche del suolo in questione e sulla scorta di fuorvianti ed illogiche considerazioni del CTU.
Si duole, in particolare, che il CTU, pur riconducendo i terreni della (OMISSIS) alla zona urbanistica “B3 di completamento urbanistico, abbia applicato i parametri edilizi ed urbanistici della zona “B di completamento edilizio” e rappresenta che il CT di parte aveva vanamente contestato la metodologia nelle osservazioni del (OMISSIS), perche’ il CTU, violando la disciplina urbanistica aveva insistito nel ritenere che alle zone B3 di completamento urbanistico, si applicassero i diversi e superiori parametri edilizi della zona B di completamento edilizio ed era stato in cio’ seguito dalla Corte di appello, che aveva omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio costituito dal parametro edilizio relativo alla zona ove insistevano i terreni.
2.1. I primi tre motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondati.
2.2. Secondo consolidato principio, in tema di espropriazione per pubblica utilita’, l’azione dell’espropriato per la determinazione dell’indennita’ di esproprio e’ soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di adozione del decreto di esproprio, momento nel quale al diritto di proprieta’ sul bene si sostituisce il diritto dell’espropriato ad una somma di denaro che ne rappresenta il controvalore, a nulla rilevando l’assenza di una stima definitiva in via amministrativa ovvero della sua pubblicazione (Cass. n. 22577 del 23/10/2014) perche’ il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l’opposizione alla stima – nel sistema introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 54, nonche’ in quello attuale, regolato dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 29, comma 3 – opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennita’ determinata, in seno al decreto di esproprio notificato o con l’eventuale stima peritale a questo successiva notificata, sicche’, ove tanto non sia avvenuto, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennita’ resta proponibile finche’ non decorra il termine di prescrizione decennale di cui sopra (Cass. n. 5517 del 06/03/2017; Cass. n. 3074 del 08/02/2018; Cass. n. 23311 del 27/09/2018).

 

Espropriazione e determinazione del “quantum” dell’indennità

A cio’ va aggiunto, e risulta decisivo nel caso di specie, che “Nel giudizio introdotto dall’espropriato per la determinazione della indennita’ di espropriazione, il giudice deve procedere alla determinazione del “quantum” dell’indennita’ sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili, indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall’espropriante nel formulare l’offerta dell’indennita’ provvisoria, nonche’ da quelli adottati nel compiere la stima da parte della Commissione provinciale; ne consegue che la stima ad opera di tale Commissione, ove intervenuta nel corso del giudizio, e’ inidonea ad influenzare l’azione giudiziaria gia’ intrapresa e non puo’ acquistare carattere definitivo – per cui non abbisogna della proposizione di alcuna opposizione -, ne’ incidere sulle autonome determinazioni da operarsi in sede giudiziaria, e che lo stesso giudice puo’ liquidare l’indennita’ in misura inferiore a quella pretesa (o con criteri meno favorevoli) senza incorrere nel vizio di ultrapetizione” (Cass. n. 1701 del 27/01/2005).
2.3. E’ incontestato che la ricorrente abbia agito per ottenere la determinazione delle giuste indennita’ dopo l’emanazione del decreto di espropriazione non notificato – entro il termine decennale di prescrizione – e che solo nel corso del giudizio abbia avuto notizia della sopravvenuta stima compiuta dalla Commissione, avverso la quale ha proposto anche opposizione.
Alla luce dei principi prima ricordati, la decisione risulta immune da vizi perche’ l’azione per conseguire la determinazione delle indennita’ di occupazione e di esproprio venne tempestivamente e ritualmente promossa da (OMISSIS), mentre la stima della Commissione sopravvenuta era inidonea ad influenzare il giudizio gia’ intrapreso in quanto non poteva acquistare carattere definitivo, di guisa che non era necessaria l’opposizione dalla parte espropriata che risulta proposta ad abundantiam, nel caso in esame, da (OMISSIS).
Il Comune, quindi, non ha interesse a dolersi della mancata pronuncia su alcune delle domande proposte dalla espropriata; inoltre, la Corte di appello, avendo riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, ha implicitamente affermato l’unicita’ del petitum e della causa petendi, ed ha proceduto, in thesi e fatto salvo quanto consegue all’accoglimento del quarto motivo, alla determinazione del quantum dell’indennita’ sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili, indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall’espropriante nel formulare l’offerta dell’indennita’ provvisoria, nonche’ da quelli adottati nel compiere la stima da parte della Commissione provinciale.
3.1. Va accolto, invece, il quarto motivo.
3.2. Nei giudizi per la determinazione dell’indennita’ di esproprio, il giudice ha il potere-dovere di individuare il criterio legale applicabile alla procedura ablatoria sulla base delle caratteristiche del fondo espropriato, senza essere vincolato dalle prospettazioni delle parti, ne’ alla quantificazione della somma contenuta nell’atto di citazione, dovendo questa essere liquidata in riferimento a detti criteri, con conseguente accoglimento o rigetto della domanda a seconda che venga accertata come dovuta un’indennita’ maggiore o minore di quella censurata (Cass. n. 18435 del 01/08/2013; Cass. n. 12619 del 25/06/2020) ed a tale determinazione puo’ pervenire anche avvalendosi delle competenze di un CTU.
In tal caso, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non e’ tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiche’ l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimita’, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa e’ l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5, e’ tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass. n. 15147 del 11/06/2018; Cass. n. 11917 del 06/05/2021), senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente (Cass. n. 23637 del 21/11/2016; Cass. n. 25526 del 12/10/2018).
3.3. Nel caso in esame, la Corte di appello, pur condividendo la qualificazione delle particelle come ricadenti nella zona B3 di completamento urbanistico, a fronte delle critiche svolte dal CT del Comune, non ha illustrato in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della adesione ad una quantificazione del valore dell’area che appare commisurata a quella propria della zona B di completamento edilizio e la censura risulta fondata.
4. In conclusione, rigettati i primi tre motivi, va accolto il quarto motivo di ricorso; l’ordinanza impugnata va cassata nei limiti dell’accoglimento e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame, dovendo anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

– Rigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto motivo del ricorso; cassa l’ordinanza impugnata nei limiti dell’accoglimento e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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