L’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 6 maggio 2019, n. 11765.

La massima estrapolata:

L’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l’influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un’adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori.

Ordinanza 6 maggio 2019, n. 11765

Data udienza 12 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5928-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) in proprio e quale erede di (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2930/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO;
lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento del primo e del terzo motivo e per il rigetto o l’assorbimento degli altri motivi del ricorso, per la cassazione con rinvio della sentenza gravata.

RILEVATO

che:
1. Con sentenza depositata il 6 dicembre 2013 e notificata il 3 gennaio 2014 la corte d’appello di Venezia ha rigettato (oltre ad appello incidentale, accolto parzialmente solo quanto alle spese) l’appello principale proposto da (OMISSIS) nei confronti dei fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) (anche quali eredi del comune padre (OMISSIS)) nonche’ di (OMISSIS), marito di (OMISSIS), contro sentenze non definitive e definitiva del tribunale di Venezia il quale – per quanto rileva – aveva disatteso, nel quadro della divisione dei beni ereditari della defunta madre (OMISSIS), l’azione di riduzione proposta da (OMISSIS) avverso (oltre altro atto) l’atto con cui (OMISSIS) aveva acquistato un immobile a uso abitativo in (OMISSIS) nonche’ l’atto con cui (OMISSIS) aveva acquistato la farmacia “(OMISSIS)” in (OMISSIS), configurando secondo (OMISSIS) entrambi gli atti (unitamente all’altro qui non in rilievo) donazioni indirette per essere stata la provvista per il pagamento dei corrispettivi fornita dai genitori e, in particolare, dalla de cuius.
2. A sostegno della decisione, la corte d’appello ha considerato:
– quanto all’atto a favore di (OMISSIS), che “parte appellante non fornisce prove sufficienti della dedotta simulazione”, avendo “capitolato prove generiche e, quindi, inammissibili: l’attore aveva chiesto di provare per interpello e per testi che l’importo di Lire 313 milioni… era stato previamente messo a disposizione dell’acquirente (OMISSIS) da parte dei genitori…; tale capitolo, tuttavia, non indica l’epoca e neppure le modalita’ con le quali sarebbe avvenuta la pretesa messa a disposizione dell’importo, circostanze necessarie per conferire concretezza ed affidabilita’ alle eventuali deposizioni, nonche’ controllabilita’ della veridicita’ delle stesse”;
– quanto all’atto a favore di (OMISSIS), non essere idonea prova della donazione la dichiarazione di (OMISSIS), che “afferma di aver egli consegnato alla figlia la somma di Lire 643 milioni… prelevandola dal conto cointestato con la moglie”, posto che il dichiarante “non indica che la de cuius intendesse donare del denaro alla figlia”, non essendo idonea in tal senso nemmeno la circostanza che il denaro era stato prelevato da conto comune ai genitori; neppure l’istruttoria richiesta da parte attrice avrebbe potuto fornire la prova “perche’ neppure il cap. 3 menziona una donazione da parte della (OMISSIS), mentre il cap. 2 e’ inammissibile perche’ generico: non e’ indicato esattamente chi avrebbe effettuato le singole consegne di denaro, quando, per quali importi e nelle mani di chi”.
3. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso (OMISSIS), articolando quattro motivi; hanno resistito con separati controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS); non ha svolto difese (OMISSIS); ha depositato conclusioni scritte il P.G., in persona del sostituto dottor Alessandro Pepe, nel senso dell’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, rigettati o assorbiti gli altri.

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo – concernente, al pari del secondo, le statuizioni delle corte d’appello in merito al rogito del 17.2.1998 a favore di (OMISSIS) – si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1414, 1417, 2697 e 2735 c.c. nonche’ articoli 112, 115, 116, 184, 228, 230, 244 e 253 c.p.c., lamentandosi non avere la corte d’appello ammesso una prova orale ritualmente formulata, nonche’ non avendo essa applicato correttamente il principio di diritto relativo alla specificita’ della deduzione dei fatti da provare; cio’ esaminando il cap. 5 della memoria istruttoria depositata dall’odierno ricorrente il 29.4.2002. Neppure sarebbe stato adeguatamente considerato l’allegato n. 9 a detta memoria istruttoria, contenente dichiarazione di (OMISSIS).
2. Con il secondo motivo si deduce nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 118 disp. att. c.p.c. e dell’articolo 111 Cost.. La corte veneta non si sarebbe in alcun modo pronunciata sul cap. 1 della memoria istruttoria depositata dall’odierno ricorrente il 29.4.2002, contenente – come da trascrizione in ricorso – riferimenti inequivoci a una donazione, al pari del cap. 5 di cui innanzi.
3. I due motivi, strettamente connessi in quanto concernenti la medesima attivita’ processuale in tema di ammissione delle prove, sono fondati nei limiti di cui in appresso.
3.1. Come rettamente osserva il P.G. nell’ambito delle proprie conclusioni scritte, non rileva ai fini dell’esame delle censure il fatto che, in taluni passaggi, il ricorrente discorra di simulazione (cio’ che avviene anche nel testo della sentenza impugnata), invece di far piu’ adeguatamente alla figura della donazione indiretta, cui pure viene dallo stesso ricorrente, in altri luoghi, ricondotta – in tesi – la sostanza delle compravendite sopra elencate. Con tale chiarimento, possono essere esaminati i motivi, con cui si deduce con evidenza che avrebbe voluto provare che gli acquisti avvennero con denaro dei genitori.
3.2. Puo’ poi – diversamente da quanto affermato dal P.G. prescindersi dalla disamina delle doglianze in ordine alla valutazione, effettuata dalla corte d’appello, in ordine alla valenza della dichiarazione scritta di (OMISSIS). Invero, alla luce di quanto in appresso, dovendo accogliersi il ricorso per quanto di ragione, il giudice di rinvio dovra’ riesaminare l’intero materiale probatorio, inclusa la dichiarazione in questione, cio’ da cui discende l’assorbimento delle questioni concernenti la stessa inserite nei motivi in esame e in quello successivo.
3.3. Devono allora, fermo quanto innanzi, accogliersi i primi due motivi, nei limiti indicati, alla luce dell’effettiva violazione da parte della corte d’appello delle norme in tema di ammissione delle prove orali (per testi e per interrogatorio formale – cfr. di seguito).
3.4. In particolare, i capitoli di prova per testi non ammessi trascritti ritualmente nel ricorso – sono i nn. 1 e 5 di cui alla detta memoria istruttoria, corredati, come pure indicato in ricorso, dalle indicazioni dei nominativi dei testi e delle ragioni per le quali essi erano in grado di conoscere la verita’; come rilevato dal P.G., il cap. 5 aveva formato oggetto anche di istanza di ammissione di “interpello”, cioe’ di interrogatorio formale delle controparti.
3.5. La corte d’appello non considera, nella sentenza impugnata, in alcun modo il cap. 1, tendente a far emergere l’effettiva natura donativa degli atti; ne’ considera che il cap. 5, oltre che come base di quesito ai testi, era stato indicato anche quale capo di interpello (cio’ che peraltro viene indicato nella sentenza). Cio’ di per se’ realizza violazione delle norme in tema di ammissione delle prove. Puo’ aggiungersi che la lettura congiunta dei capitoli avrebbe consentito ai giudici di merito di rinvenire, nell’uno, gli elementi che ha ritenuto mancanti nel secondo (in particolare, l’indicazione delle finalita’ perseguite).
3.6. In ordine al solo cap. 5 la corte d’appello si e’ espressa nel senso che “parte appellante non fornisce prove sufficienti della dedotta simulazione (sic)”, avendo “capitolato prove generiche e, quindi, inammissibili: l’attore aveva chiesto di provare per interpello e per testi che l’importo di Lire 313 milioni… era stato previamente messo a disposizione dell’acquirente (OMISSIS) da parte dei genitori…”. Ad avviso dei giudici di merito, l’ammissibilita’ sarebbe sussistita solo se il capitolo avesse indicato “l’epoca e… le modalita’ con le quali sarebbe avvenuta la pretesa messa a disposizione dell’importo”; l’indicazione di tali “circostanze” sarebbe stata “necessari(a) per conferire concretezza ed affidabilita’ alle eventuali deposizioni, nonche’ controllabilita’ della veridicita’ delle stesse”. Non e’ chi non veda come, in tal modo, la corte d’appello si sia posta contro la disposizione dell’articolo 244 c.p.c., che richiede solo la formulazione “specifica” dei “fatti” in “articoli separati”, non gia’ elementi di controllabilita’ della veridicita’ che, peraltro, la corte d’appello pretenderebbe di valutare “ex ante”, con evidente lesione del diritto delle parti alla prova. Analoga violazione sussiste quanto alla simile disposizione dell’articolo 230 c.p.c. in tema di modo di deduzione dell’interrogatorio formale, “per articoli separati e specifici”. Come rilevato dal P.G., inoltre, la corte d’appello avrebbe potuto tenere conto del fatto che, sia per la prova per testi sia per l’interrogatorio formale, e’ consentito al giudice istruttore ex articoli 253 e 230 c.p.c. domandare chiarimenti e precisazioni.
3.7. In accoglimento dunque dei motivi, nei limiti anzidetti, la sentenza impugnata va cassata, essendo rimesso al giudice del rinvio attenersi al principio di diritto per cui l’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre o le parti essere interrogate formalmente deve ritenersi soddisfatta se, come affermato ad es. da Cass. n. 12642 del 28/08/2003 (conforme n. 25013 del 10/10/2008), “ancorche’ non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l’influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa e’ diretta di formulare un’adeguata prova contraria, dal momento che l’indagine sui requisiti di specificita’ e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonche’ tenendo conto della facolta’ di chiedere chiarimenti e precisazioni affidata alla diligenza del giudice istruttore e dei difensori” (in massima).
4. Con il terzo motivo – concernente, al pari del quarto, le statuizioni delle corte d’appello in merito all’acquisto della farmacia “(OMISSIS)” da parte di (OMISSIS) – si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 177, 769, 783, 809, 1298, 1362 e 2697 c.c. e articoli 115, 116, 184, 230, 244 e 253 c.p.c.; si lamenta fra l’altro avere erroneamente la corte d’appello ritenuti generici e inammissibili i capi di prova n. 2 e 3 e aver omesso di ricercare la comune intenzione delle parti e di ricondurre l’atto alla figura della donazione indiretta.
4.1. Anche tale motivo e’ fondato nei limiti di cui appresso, in relazione alla violazione delle norme in tema di ammissione della prova per testi e dell’interrogatorio formale gia’ ricordate.
4.2. Pure in relazione a tale motivo puo’ prescindersi, per i motivi gia’ enunciati, dall’esaminare le doglianze in ordine alla valutazione della prova documentale (in particolare, quanto alla dichiarazione di (OMISSIS)).
4.3. Quanto all’atto relativo alla farmacia “(OMISSIS)”, risulta ritualmente trascritta in ricorso la formulazione dei cap. 2 e 3 della cennata memoria istruttoria, il primo relativo a un versamento diretto in contanti a (OMISSIS) tramite il marito, il secondo in ordine alla finalita’ donativa indirizzata all’acquisto della farmacia menzionata.
4.4. La corte d’appello non ha ammesso la prova “perche’… il cap. 3 (non) menziona una donazione da parte della (OMISSIS)” (scilicet, non si dice chi fosse il donante; ma – si nota – lo dice il precedente cap. 2, non considerato dalla corte locale sul punto). Inoltre la corte veneta ha ritenuto “il cap. 2… inammissibile perche’ generico: non e’ indicato esattamente chi avrebbe effettuato le singole consegne di denaro, quando, per quali importi e nelle mani di chi”. Anche in questo caso, dunque, come nell’esame dei precedenti motivi, si osserva che la corte d’appello ha erroneamente ravvisato l’esigenza di specificazione dei fatti con minuti dettagli, invece che solo nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllare l’influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa e’ diretta di formulare un’adeguata prova contraria.
4.5. Anche in relazione a tale motivo, dunque, la sentenza impugnata va cassata, essendo tenuto il giudice del rinvio ad adeguarsi al principio di diritto sopra enunciato.
5. Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo indicato nella donazione indiretta della farmacia.
5.1. A prescindere da ogni altro rilievo, il motivo e’ assorbito dall’accoglimento del motivo precedente.
6. In definitiva il ricorso va accolto nei suoi primi tre motivi, con assorbimento del quarto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla corte d’appello di Venezia, in diversa sezione, la quale governera’ anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d’appello di Venezia, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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