Esercizio dell’autotutela nel caso di provvedimenti che comportino un esborso illegittimo di denaro pubblico

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 27 febbraio 2019, n. 1374.

La massima estrapolata:

L’esercizio dell’autotutela nel caso di provvedimenti che comportino un esborso illegittimo di denaro pubblico non necessita di particolare motivazione e quindi nemmeno di particolare ponderazione rispetto alla sussistenza e prevalenza dell’interesse pubblico, perché lo stesso è insito nella fattispecie stessa, ovvero nell’illegittimità dei contributi concessi a danno dell’erario pubblico, mentre il passaggio del tempo non ha efficacia riduttiva di tale interesse.

Sentenza 27 febbraio 2019, n. 1374

Data udienza 21 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2896 del 2016, proposto da:
Wa. Sc. e “Ga. Sc. des Sc. Wa. & Co. s.n. c.”, rappresentati e difesi dagli avvocati Pe. Pl. e Lu. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lu. Ma. in Roma, via (…);
contro
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente di Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mi. Co., Re. von Gu., St. Be., Ju. Se., Mi. Pu., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mi. Co. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 292/2015, resa tra le parti e concernente annullamento in autotutela di concessione di un contributo per la costruzione di una centrale idroelettrica;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2019 il Consigliere Oswald Leitner e uditi, per le parti, gli avvocati Pa. Ca., per delega dell’avvocato Lu. Ma., e Mi. Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al TRGA – Sezione autonoma di Bolzano, gli odierni appellanti impugnavano la delibera n. 1176 dd. 07.10.2014, con la quale la Giunta provinciale ha annullato in via di autotutela la concessione di un contributo pari a complessivi Euro 131.798,93 in favore di Wa. Sc., per la costruzione dell’impianto idroelettrico concesso in base alle deliberazioni n. 3084 dd. 28.8.2006 e n. 3168 dd. 1.9.2008, intimando agli odierni appellanti la restituzione delle somme ricevute oltre agli interessi legali.
Il ricorso si fondava sui seguenti tre motivi di impugnazione:
I) Violazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1991; violazione del termine congruo per l’annullamento in autotutela; eccesso di potere per mancata e/o inidonea comparazione degli interessi coinvolti; eccesso di potere per mancata e/o insufficiente motivazione fatto valere anche sotto l’aspetto della violazione dell’art. 7 della L.P. n. 17/1993.
Con tale motivo gli attuali appellanti lamentavano il fatto che l’annullamento in autotutela del contributo dopo 8 anni dalla sua concessione non poteva considerarsi avvenuto entro un termine congruo, come prescritto ai sensi dell’art. 21-nonies. Inoltre l’Amministrazione provinciale avrebbe omesso di indicare le ragioni di interesse pubblico (diverse dal mero ripristino della legalità ) che giustificano l’annullamento d’ufficio. Infine, mancherebbe anche una comparazione tra gli interessi pubblici all’annullamento dell’atto e quelli contrapposti del privato al suo mantenimento.
Il) Violazione dell’art. 11 L.P. n. 17/1993; violazione della normativa sulla trasparenza dell’azione amministrativa, in particolare delle disposizioni sulla comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo.
Con tale secondo motivo di ricorso gli attuali appellanti censuravano la mancata comunicazione da parte dell’amministrazione provinciale dell’avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio.
III) Violazione dell’art. 2033 cc; violazione delle disposizioni sulla restituzione di somme non dovute; eccesso di potere per mancata considerazione di circostanze rilevanti nonché per omessa e/o insufficiente motivazione fatto valere anche sotto l’aspetto della violazione dell’art. 7 della L.P. n. 17/1993
Veniva censurato il fatto che la Provincia aveva richiesto non solo la restituzione di quanto percepito a titolo di contributo ma anche il pagamento degli interessi dal giorno della liquidazione del contributo, senza considerare la buona fede degli odierni appellanti.
La Provincia Autonoma di Bolzano si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 24/2015 veniva concessa la misura cautelare provvisoria.
Con sentenza n. 292/2015 dd. 2.10.2015, il ricorso veniva respinto dal TRGA.
Avverso tale sentenza hanno interposto gravame gli appellanti, formulando tre motivi d’appello.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, per resistere al gravame.
L’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata è stata respinta.
All’udienza del 21 febbraio 2019, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di gravame, intitolato “Eccesso di potere giurisdizionale per violazione dell’art. 21-nonies della L n. 241/1990 nonché per motivazione insufficiente, per travisamento di fatti e per istruttoria insufficiente”, gli appellanti deducono che il primo giudice, dopo aver richiamato il principio generale secondo cui ai sensi dell’art. 21-nonies della LP n. 241/1990 l’interesse pubblico all’annullamento in autotutela deve essere concreto ed attuale e prevalente rispetto all’interesse del privato al mantenimento del provvedimento, sostiene che nel caso di finanziamenti pubblici concessi in mancanza dei presupposti, l’interesse pubblico all’annullamento sarebbe da considerarsi in re ipsa, motivo per cui in tal caso non sussisterebbe alcuna necessità di comparare l’interesse pubblico con quello del privato e di motivare in merito all’attualità ed alla concretezza dell’interesse pubblico.
Sostenendo che nel caso di specie il contributo sarebbe stato concesso sulla base di una esposizione non veritiera dei fatti da parte del signor Sc., il TRGA sarebbe giunto alla conclusione a) che l’Amministrazione non era tenuta a motivare ulteriormente il proprio provvedimento di autotutela e b) che il termine intercorso tra la concessione del contributo ed il suo annullamento, seppure lungo sarebbe da considerarsi, comunque, ragionevole.
Infine, il TRGA di Bolzano aggiungerebbe che nel caso di specie l’interesse pubblico all’annullamento sarebbe comunque attuale e concreto e prevalente rispetto all’interesse del privato e che – in ogni caso – la motivazione dell’amministrazione, secondo cui l’annullamento era indispensabile per evitare situazioni di disparità di trattamento, sarebbe sufficiente e convincente.
Innanzitutto, non sarebbe condivisibile l’affermazione del TRGA di Bolzano secondo cui in caso di illegittima erogazione di finanziamenti l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio dell’atto di concessione del contributo sarebbe in via generale da considerarsi in re ipsa.
La copiosa giurisprudenza – anche di questo Consiglio di Stato – non condividerebbe affatto tale tesi e secondo cui anche nel caso di contributi e di sussidi illegittimamente concessi, l’interesse pubblico all’annullamento deve essere a) attuale e concreto, b) tale da andare oltre il mero ripristino della legalità, c) motivato e d) prevalente rispetto all’interesse del privato al mantenimento dell’atto.
In sostanza, l’annullamento in autotutela non deriverebbe in via automatica dall’accertata originaria illegittimità dell’atto, essendo altresì necessaria la sussistenza di un interesse pubblico attuale al ripristino della legalità che risulti prevalente sugli interessi dei privati che militano in senso opposto, senza peraltro che l’Amministrazione possa affidare la motivazione dell’atto di ritiro a clausole di stile riguardo alla prevalenza dell’interesse pubblico.
Sempre secondo gli appellanti, il giudice di primo grado errerebbe anche laddove in un secondo momento sostiene che l’annullamento in autotutela sarebbe giustificato dal fatto che il contributo sarebbe stato concesso agli odierni ricorrenti sulla base di dichiarazioni non veritiere rese dal signor Sc. in occasione della presentazione della domanda.
A prescindere dal fatto che la domanda per ottenere il contributo era stata compilata dal funzionario dell’Ufficio elettrificazione, sig. Ch. Pl. e non dal signor Sc. (circostanza, questa, mai contestata dalla Provincia), nella stessa domanda è stato indicato che l’edificio sprovvisto di allacciamento alla rete elettrica pubblica è il “Sc.”, ovvero l’albergo degli attuali appellanti.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di contributo sarebbero state, pertanto, assolutamente veritiere.
A prescindere da ciò, anche qualora si volesse ritenere non veritiere le dichiarazioni del signor Sc., il contributo non sarebbe comunque stato concesso sulla base di tali dichiarazioni (come sostenuto dal TRGA di Bolzano).
La Provincia, infatti, ha concesso il contributo ben sapendo che l’impianto idroelettrico sovvenzionato serviva ad approvvigionare l’albergo “Sc.”, e non una malga o un rifugio alpino (come, invece, era richiesto – al fine della contribuzione – dall’art. 8 della L.P. 4/1993).
Infatti, già dalle concessioni idriche rilasciate dalla Provincia in data 04.11.2004 ed in data 22.02.1996 risultava testualmente “che l’energia elettrica prodotta serve per l’autoconsumo dell’albergo “Sc.”, che è sprovvisto del servizio elettrico pubblico”.
Ciò che, però, sarebbe ancora più rilevante è il fatto che nella stessa delibera n. 3084 dd. 28.08.2006 con la quale, per l’appunto, è stato concesso il contributo la Giunta Provinciale avrebbe tenuto fermo esplicitamente che „ l’impianto idroelettrico serve per l’approvvigionamento dell’albergo Sc., sprovvisto del servizio elettrico pubblico”.
In merito alla censura dell’omessa e/o insufficiente motivazione (l’amministrazione non ha indicato le ragioni di interesse pubblico – diverse dal mero ripristino della legalità – che giustificano l’annullamento d’ufficio), il giudice di prime cure le avrebbe disattese, ritenendo sufficiente l’affermazione contenuta nell’atto impugnato secondo cui l’annullamento in autotutela era necessario per evitare una disparità di trattamento (riguardo a quei cittadini che non hanno ottenuto un contributo).
Ora, se l’eliminazione della disparità di trattamento potrebbe prima facie sembrare un interesse ulteriore rispetto a quello al ripristino della legalità, in verità non lo è . Infatti, l’uguaglianza di trattamento non sarebbe altro che un aspetto della legalità del provvedimento. Infatti, ogni provvedimento illegittimo comporterebbe una disparità di trattamento verso quei cittadini, che rispettano le norme e rispetto ai quali si esige il loro rispetto. In particolare, l’illegittima concessione di un contributo comporterebbe necessariamente una disparità di trattamento rispetto a quei cittadini che non hanno ricevuto un finanziamento illegittimo. Pertanto, l’annullamento d’ufficio di tale contributo, comporterebbe come conseguenza naturale l’eliminazione della disparità di trattamento.
Ai sensi dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 l’eliminazione della disparità di trattamento non potrebbe, quindi, essere valutata come un interesse pubblico autonomo, diverso dall’interesse al ripristino della legalità .
Espongono gli appellanti che, sempre con il primo motivo di ricorso, essi avevano censurato anche l’ommessa comparazione fra l’interesse pubblico all’eliminazione del provvedimento e quello del privato al suo mantenimento. Il giudice di prime cure avrebbe rigettato anche questa censura condividendo l’argomentazione dell’amministrazione secondo cui l’interesse privato sarebbe stato controbilanciato dal valore dell’energia prodotta negli ultimi anni per merito del contributo illegittimo.
Anche questa argomentazione non potrebbe assolutamente essere condivisa.
Per costante giurisprudenza “il provvedimento di annullamento esercitato ai sensi dell’art. 21-nonies I. n. 241/1990, presuppone, oltre all’accertamento dell’originaria illegittimità dell’atto, la valutazione della rispondenza della sua rimozione a un interesse pubblico non solo attuale e concreto, ma anche prevalente rispetto ad altri interessi a favore della sua conservazione, e, tra questi, in particolare, rispetto all’interesse del privato che ha riposto affidamento nella legittimità e stabilità dell’atto medesimo, tanto più quando un simile affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco temporale; è necessario pertanto che l’amministrazione espliciti in sede motivazionale la compiuta valutazione comparativa tra interessi configgenti in modo che la motivazione risulti tanto più intensa, quanto maggiore sia l’arco temporale trascorso dall’adozione dell’atto da annullare” (ex multis TAR Napoli, sentenza n. 3608 dd. 02.07.2014).
Nel caso de quo l’amministrazione non ha provveduto ad effettuare una valutazione comparativa tra gli interessi pubblici e quelli privati, ma si è soffermata a sostenere che gli interessi privati sarebbero stati controbilanciati dal valore dell’energia prodotta.
Dunque, mancherebbe ogni più elementare comparazione tra i due interessi, il tutto in piena violazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990.
Il rispetto di tale normativa avrebbe richiesto la valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento (il che non è avvenuto), la valutazione dell’interesse del privato al mantenimento del provvedimento, valutazione questa che doveva necessariamente tenere conto anche della situazione finanziaria del signor Sc. (il che non è avvenuto) e, quindi, la valutazione comparativa tra i due interessi.
Infine, l’affermazione secondo cui l’interesse privato sarebbe perequato dal valore della energia prodotta risulta illogica ed apodittica anche nel merito.
Innanzitutto, occorrerebbe evidenziare che l’amministrazione provinciale non quantifica il valore dell’energia prodotta negli ultimi anni come parimenti non quantifica l’interesse del privato al mantenimento del provvedimento, motivo per cui non è assolutamente comprensibile come faccia la Provincia a sostenere che l’interesse privato sarebbe stato perequato dal valore dell’energia elettrica.
Sarebbe evidente che una tale affermazione è assolutamente apodittica e non supportata da alcun elemento di fatto. Ciò risulta ancor più evidente se si considera che per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato “l’annullamento in autotutela non deriva in via automatica dall’accertata originaria illegittimità dell’atto, essendo altresì necessaria la sussistenza di un interesse pubblico attuale al ripristino della legalità che risulti prevalente sugli interessi dei privati che militano in senso opposto, senza peraltro che l’amministrazione possa affidare la motivazione dell’atto di ritiro a clausole di stile riguardo alla prevalenza dell’interesse pubblico” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5609 dd. 14.11.2014).
Inoltre, l’amministrazione provinciale avrebbe in ogni caso dovuto considerare che l’energia prodotta non è il frutto esclusivo del contributo concesso. Infatti, gli odierni appellanti anche prima della modernizzazione del loro impianto idroelettrico producevano energia elettrica con il loro impianto. Pertanto, anche qualora il contributo non fosse stato concesso, essi avrebbero continuato a produrre – seppur in maniera leggermente ridotta – energia elettrica. Per questo motivo il valore dell’energia elettrica prodotta sicuramente non può essere preso in considerazione per contrapporlo all’interesse del privato al mantenimento del contributo.
2. L’articolato motivo di gravame è infondato.
Il T.R.G.A. ha osservato che, ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990, così come modificato dalla legge n. 15/2005, l’annullamento in via di autotutela presuppone che l’amministrazione dia una diffusa motivazione del provvedimento, purché sussista un interesse concreto ed attuale all’annullamento e tale interesse venga valutato in comparazione con quello di colui che è interessato al mantenimento del provvedimento ed il cui affidamento alla situazione consolidata è legittimo.
Il T.R.G.A. ha rilevato che l’assenza dei requisiti in capo al ricorrente ai fini dell’accoglimento del contributo ai sensi della L.P. 4/1993, porta a ritenere che il provvedimento di concessione del contributo, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, L. 241/1990, sia illegittimo e che sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento, prevalente rispetto all’interesse del privato al mantenimento del provvedimento.
Nel caso di specie il T.R.G.A. ha ritenuto che l’interesse pubblico fosse in re ipsa, a causa della necessità di recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di incentivi.
Sul punto esiste giurisprudenza consolidata, condivisa da questo Collegio, secondo cui l’esercizio dell’autotutela nel caso di provvedimenti che comportino un esborso illegittimo di denaro pubblico non necessita di particolare motivazione e quindi nemmeno di particolare ponderazione rispetto alla sussistenza e prevalenza dell’interesse pubblico, perché lo stesso è insito nella fattispecie stessa, ovvero nell’illegittimità dei contributi concessi a danno dell’erario pubblico, mentre il passaggio del tempo non ha efficacia riduttiva di tale interesse:
“… In tutte le ipotesi in cui l’interesse sotteso all’attività di autotutela della P.A. consiste nell’evitare l’esborso di denaro pubblico senza titolo allora l’interesse pubblico all’annullamento è in re ipsa, non richiedendosi una particolare motivazione” (Cons. Stato, Sez. III, sent. 4 giugno 2012, n. 3290).
“La motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale, che giustifichi la rimozione dell’atto illegittimo, si può considerare in re ipsa in alcuni casi in cui sia irrilevante il decorso del tempo, ad esempio… quando abbia disposto senza titolo un esborso con una concessione o una sovvenzione di denaro pubblico” (Cons. Stato, Sez. V, sent. 27 agosto 2014, n. 4387).
In maniera del tutto condivisibile, il T.R.G.A. ha anche osservato che, l’ottenimento di un provvedimento amministrativo favorevole sulla base di una falsa descrizione dei fatti (come nel caso in esame, laddove nella domanda di concessione di contributo era stata barrata sotto la lettera “C altre indicazioni o dichiarazionà la casella “malga/rifugio”), consente all’Amministrazione l’esercizio dell’autotutela e che in tale specifica evenienza non devono essere indicati specifici motivi di pubblico interesse, in quanto da ritenersi comunque sussistenti.
Ne consegue che del tutto condivisibilmente il T.R.G.A. ha anche osservato che l’esercizio dell’autotutela era anche ricollegabile alle dichiarazioni non rispondenti al vero dell’istante e che, quindi, il prevalente pubblico interesse ed il fatto che l’esercizio dell’autotutela fosse dovuta alle dichiarazioni non rispondenti al vero dell’istante comportano che il lasso di tempo trascorso fino alla emanazione del provvedimento, anche se lungo, deve essere considerato in ogni caso ragionevole.
Il T.R.G.A. ha poi evidenziato correttamente come il provvedimento impugnato abbia indicato quale prevalente interesse pubblico l’esigenza di rimuovere una disparità di trattamento relativa in situazioni equivalenti.
Al principio costituzionale di imparzialità, previsto dall’art. 97 Cost., consegue l’obbligo per la P.A. di perseguire i propri obiettivi in maniera imparziale, traducendo il generale principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost..
L’imparzialità consiste nell’obbligo per l’Amministrazione di trattare tutti i soggetti portatori di interessi tutelati alla stessa maniera. Perciò, venuta a conoscenza della disparità di trattamento, raffrontando le due domande di contributo del signor Sc. e del signor Ha., che presentavano le stesse condizioni di fatto, l’Amministrazione provinciale non poteva che convalidare (sebbene sia trascorso un considerevole lasso di tempo) la concessione nella misura massima nel primo caso e concedere nel secondo caso (domanda del signor Ha.) lo stesso contributo unicamente nella misura dovuta, e cioè ridotta.
Il T.R.G.A. ha rilevato che l’Amministrazione ha esplicitato in sede motivazionale la valutazione comparativa tra interessi confliggenti, constatando, inoltre, che è stato anche tenuto conto dell’interesse del privato, dal momento che lo stesso è stato compensato dal valore energia prodotta nel corso degli anni a seguito del provvedimento illegittimo, ragionamento che era stato esposto nella motivazione del provvedimento impugnato e che è stato condiviso dal T.R.G.A..
La valutazione di tale circostanze costituisce tutt’altro che una mera clausola di stile. Inoltre, appare logico che gli impianti idroelettrici devono essere rinnovati, per cui non può essere condivisa la tesi degli appellanti secondo la quale l’energia sarebbe stata prodotta in ogni caso.
Non può essere condivisa, infine, la tesi secondo la quale si sarebbe dovuto tenere conto anche della situazione finanziaria del signor Sc., in quanto la situazione finanziaria non costituisce elemento dell’interesse del privato al mantenimento del provvedimento.
3. Con il secondo motivo di gravame, intitolato “Eccesso di potere giurisdizionale per violazione degli artt. 11 e 14 della LP n. 17/1993 ed in particolare della disciplina sulla comunicazione dell’avvio del procedimento”, gli appellanti deducono che, con lettera dd. 22.03.2011, prot. n. 165401 l’allora direttore dell’Ufficio elettrificazione comunicava al signor Sc. (e non anche alla albergo Sc. S.n. c.) l’avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio della concessione del contributo ai sensi dell’art. 14 della L.P. n. 17/1993.
In seguito a tale comunicazione dell’aprile 2011 veniva fissato un incontro con l’allora assessore provinciale Mi. La., il direttore d’ufficio dell’epoca, il sig. Ha. Un. ed il consigliere provinciale Jo. No..
Durante tale incontro gli amministratori assicuravano che la vicenda si poteva chiudere in modo favorevole per i privati.
Nonostante gli impegni assunti in tale occasione la Provincia a più di 3 anni da tale incontro ha proseguito il procedimento amministrativo senza nuova comunicazione di avvio del procedimento.
Nel loro ricorso gli odierni appellanti censuravano i provvedimenti impugnati anche per violazione degli artt. 11 e 14 della LP n. 17/1993, non avendo l’amministrazione provveduto al rinnovo della comunicazione dell’avvio del procedimento come previsto dalla normativa provinciale nel caso (qui ricorrente) di mutamento dell’ufficio oppure del responsabile del procedimento che tratta l’affare.
Inoltre, la Albergo Sc. S.n. c. lamentava di non avere mai ottenuto alcuna comunicazione dell’avvio del procedimento, essendo la comunicazione esclusivamente stata inoltrata al signor Sc. personalmente.
Tale censura è stata liquidata dal giudice di prime cure poiché i ricorrenti non avrebbero dimostrato che un loro eventuale contributo partecipativo avrebbe mutato l’esito del procedimento.
Inoltre, ad avviso del TRGA di Bolzano i ricorrenti avevano conoscenza del procedimento come risulterebbe dai documenti n. 20 e 24.
Anche questo ragionamento non reggerebbe.
Nel loro ricorso gli odierni appellanti avrebbero indicato le loro ragioni per cui l’annullamento d’ufficio era da ritenersi illegittimo (censure proposte con il primo motivo di ricorso), ragioni che – se introdotte nel procedimento amministrativo – avrebbero senz’altro potuto mutare il contenuto dispositivo del provvedimento.
Pertanto, avendo i ricorrenti indicato gli elementi conoscitivi che avrebbero introdotto nel procedimento ove avessero ricevuto la comunicazione, gravava sull’amministrazione (e non certo sui ricorrenti) l’onere di provare che la partecipazione degli interessati al procedimento non avrebbe cambiato l’esito di quest’ultimo.
Il giudice di prime cure, invece, opera un’illegittima inversione della prova, accollando ai ricorrenti l’onere di tale prova.
Ciò assolutamente non è ammissibile e non risponde al dettato dell’art. 21-octies della L. n. 241/1990.
Non corrisponde, inoltre, al vero che i ricorrenti avessero conoscenza del procedimento.
Infatti, mentre l’avvio del procedimento è stato comunicato al signor Sc. che, per l’appunto, è intervenuto con lettera dd. 04.06.2014, altrettanto non si può dire della Albergo Sc. S.n. c., che non ha mai ottenuto comunicazione alcuna, pur risultando poi destinataria del provvedimento finale.
Non si può pertanto sostenere, come ha fatto il giudice di prime cure, che l’Albergo Sc. S.n. c. fosse a conoscenza del procedimento. Infine, il riferimento al documento 24 (dal quale ad avviso del giudice di prime cure risulterebbe provata la conoscenza da parte dei ricorrenti del procedimento) è del tutto inconferente, trattandosi dell’estratto conto del signor Sc..
4. Il motivo di gravame è infondato.
In relazione alla dedotta violazione degli artt. 11 e 14 L.P. 17/1993, va rilevato, innanzitutto, che l’omissione della comunicazione obbligatoria porta all’annullamento del provvedimento soltanto quando la persona che non è stata informata provi che, con la sua partecipazione al procedimento, avrebbe potuto presentare osservazioni e motivi che avrebbero evitato il rilascio di un provvedimento avente effetti negativi nei suoi confronti, circostanza che non è data riscontrare nel caso di specie. Sul punto, invero, va rilevato che il sig. Sc. ha partecipato a più riunioni, nel corso delle quali, egli ha senz’altro avuto in ogni modo la possibilità di esporre tutte le osservazioni influenti nell’ambito del procedimento amministrativo.
Dalla documentazione dimessa dagli stessi ricorrenti si può, poi, in ogni caso, ricavare che gli stessi erano a perfetta conoscenza dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela.
Il signor Sc. è anche il legale rappresentante della Ga. Sc. S.n. c., per cui è evidente che lo stesso è intervenuto nelle diverse riunioni, che si sono tenute nel tentativo di chiudere la vicenda in modo favorevole per i privati, anche in questa veste, come egli ha altresì ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento dd. 22.03.2011, prot. n. 165410, anche in tale veste.
La seconda comunicazione di avvio del procedimento dd. 07.05.2014, prot. n. 279382, invece, è stata indirizzata sia al sig. Sc. che alla Ga. Sc. di Sc. Wa. & Co. S.n. c..
5. Con il terzo motivo di gravame, intitolato “Eccesso di potere giurisdizionale per violazione dell’art. 2033 cc e dell’art. 9 della LP n. 1/2002; nonché per motivazione insufficiente”, gli appellanti deducono che, con il loro ricorso gli odierni appellanti avevano censurato i provvedimenti impugnati anche in quella parte in cui, oltre alla restituzione del contributo, prevedevano e richiedevano la restituzione degli interessi maturati dal giorno dell’erogazione del contributo.
Ad avviso dei ricorrenti la richiesta degli interessi è illegittima, poiché la concessione ingiustificata di un contributo ricade nella fattispecie di cui all’art. 2033 cc. (indebito oggettivo) a norma del quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre agli interessi che si calcolano dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Richiedendo gli interessi dal giorno dell’erogazione del contributo l’amministrazione ha dato per scontata la mala fede degli odierni ricorrenti, senza peraltro indicare le ragioni per cui è giunta a tale conclusione.
I provvedimenti venivano, pertanto, censurati sia per violazione dell’art. 2033 cc, sia per omessa motivazione.
Il giudice di prime cure ha respinto anche questo ultimo motivo di ricorso sostenendo che a norma dell’art. 9, comma 5 della L.P. n. 1/2002 in caso di revoca di contributi o altre agevolazioni le somme da restituire sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.
Tale statuizione va censurata per violazione dell’art. 9, comma 5 della L.P. n. 1/2002 nonché dell’art. 2033 c.c..
Infatti, il citato art. 9, comma 5 della L.P. n. 1/2002 regola i soli casi di restituzione di somme in seguito alla revoca di contributi o altre agevolazioni. Trattandosi di norma a carattere eccezionale e derogatorio rispetto ai principi generali stabiliti dall’art. 2033 c.c. tale norma non è suscettibile di interpretazione estensiva ed analogica.
Pertanto, l’art. 9, comma 5 va applicato ai soli casi di revoca di contributi o agevolazioni, mentre non può trovare applicazione nel caso di annullamento in autotutela di finanziamenti pubblici.
6. Il motivo di gravame è infondato.
Nella specie, invero, va senz’altro applicato il disposto dell’art. 9, comma 5, L.P. 1/2012, che prevede: “Qualora la Giunta provinciale proceda alla revoca di contributi o altre agevolazioni già erogati, le somme da restituire, ove non diversamente stabilito, sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione”.
Si tratta di norma speciale rispetto all’art. 2033 c.c., la quale si applica, in via analogica, anche per i casi di annullamento in via di autotutela.
In merito, poi, rileva comunque anche la circostanza che l’autoannullamento comporta l’annullamento dell’atto con effetti retroattivi, con effetti cioè che retroagiscono al momento in cui l’atto stesso è stato emanato.
7. Conclusivamente, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
8. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
9. Il contributo unificato corrisposto per proposizione del ricorso in appello rimane definitivamente a carico degli appellanti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante a rifondere alla Provincia autonoma di Bolzano le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in Euro 3.000,00-, oltre accessori di legge.
Il contributo unificato corrisposto per proposizione del ricorso in appello rimane definitivamente a carico degli appellanti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Bernhard Lageder – Presidente FF
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Oswald Leitner – Consigliere, Estensore

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