La esenzione dalla revocatoria ordinaria integra un’eccezione in senso stretto

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5806.

La massima estrapolata:

La esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l’adempimento di un debito scaduto, integra un’eccezione in senso stretto, presupponendo l’allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d’ufficio, sicche’ non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che ometta l’esame di documenti prodotti ai sensi dell’articolo 345, c.p.c., a sostegno dell’eccezione di cui all’articolo 2901 c.c., comma 3, sollevata per la prima volta in grado di appello e, pertanto, preclusa.

In materia di revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorche’ di entita’ tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore” (circostanza, peraltro, nella specie neppure dedotta dai ricorrenti), “non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni”, atteso che la valutazione tanto della idoneita’ dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualita’ del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria.
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralita’ di beni, devono ritenersi “in re ipsa” l’esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio da parte di quest’ultimo dell’azione pauliana

Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5806

Data udienza 28 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 258-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 17C3/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2018 dal Consigliare Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1703/14 del 27 novembre 2014, della Corte di Appello di Catanzaro, che – accogliendo solo parzialmente l’appello dagli stessi proposto contro la sentenza n. 2100/06 del 7 giugno 2007 del Tribunale di Cosenza – ha confermato l’inefficacia ex articolo 2901 c.c., nei confronti delle societa’ (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a., di taluni atti di disposizione in forza dei quali l’uno e l’altra si erano resi acquirenti di una serie di immobili. (siti nei Comuni di (OMISSIS)) di proprieta’ di (OMISSIS) ed (OMISSIS).
2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di essere stati convenuti in giudizio – unitamente alla societa’ (OMISSIS) S.p.a. (della quale (OMISSIS) era il rappresentante legale) e ai predetti coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) – dalla societa’ (OMISSIS) S.p.a. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”), che esperiva azione di simulazione e/o nullita’ e/o revocatoria ordinaria in relazione a cinque contratti di compravendita immobiliare, ed esattamente (per quanto qui ancora d’interesse, essendo passata in giudicato la statuizione relativa agli atti dispositivi in favore della societa’ (OMISSIS) S.p.a.):
a) vendita del 18 gennaio 1989, in favore di (OMISSIS), di un immobile sito nel Comune di (OMISSIS), per il prezzo di Lire 40.000.000;
b) vendita del 14 febbraio 1990, in favore della predetta (OMISSIS) S.p.a., di un magazzino sito nel Comune di Cosenza di proprieta’ del solo (OMISSIS), per il prezzo di Lire 150.000.000;
c) vendita del 14 febbraio 1990, in favore della predetta (OMISSIS) S.p.a., di un magazzino sito nel Comune di (OMISSIS) di proprieta’ della sola (OMISSIS), per il prezzo di Lire 150.000.000;
d) vendita del 13 marzo 1992, in favore di (OMISSIS), di due appartamenti siti nei Comuni di (OMISSIS), per il prezzo di Lire 179.250.000;
e) vendita del 13 febbraio 1992, in favore di (OMISSIS), di un immobile sito nel Comune di (OMISSIS), per il prezzo di Lire 19.500.000.
Dagli atti di causa emerge che (OMISSIS) vantava un credito verso la societa’ “(OMISSIS)” S.r.l. (della quale il (OMISSIS) era il legale rappresentante), garantito da fideiussioni rilasciate da (OMISSIS) e dalla moglie (OMISSIS). Il predetto istituto di credito, pertanto, conseguito un decreto ingiuntivo per la riscossione di quanto dovutogli, adiva il Tribunale di Cosenza – sul duplice presupposto del carattere pregiudizievole di quegli atti di disposizione e del rapporto di parentela/affinita’ che lega il (OMISSIS) e la (OMISSIS) a (OMISSIS) (sorella del primo e cognata della seconda) e al di lei marito (OMISSIS) – per chiedere dichiararsi il carattere simulato dei suddetti atti, ovvero la nullita’ degli stessi, o la loro inefficacia a norma dell’articolo 2901 c.c..
Dall’odierno ricorso emerge, altresi’, l’avvenuta costituzione in giudizio dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) e (OMISSIS)- (OMISSIS), per resistere all’attorea domanda, nonche’ la disposta riunione del giudizio radicato da (OMISSIS) innanzi al Tribunale cosentino ad altro – di eguale contenuto, quantunque limitato ai soli atti disposizione sopra indicati “sub” d) ed e) – anteriormente instaurato da (OMISSIS) S.p.a. (poi divenuta (OMISSIS) S.p.a., della quale diveniva mandataria (OMISSIS) S.r.l., oggi rappresentata dalla procuratrice societa’ (OMISSIS) S.p.a.), sempre a tutela di un credito assistito da decreto ingiuntivo. Nell’ambito di detto giudizio, peraltro, erano intervenuti – sempre per proporre analoga domanda a tutela dei propri crediti risultanti da provvedimenti monitori – la societa’ (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) S.p.a. e il (OMISSIS), poi divenuta (OMISSIS) S.p.a. (e successivamente (OMISSIS) S.p.a.)
L’esito del giudizio di primo grado – secondo quanto riferito nel presente ricorso – consisteva nell’accoglimento integrale delle domande delle attrici (e delle intervenienti), mediante pronuncia che dichiarava “la nullita’, la simulazione e, comunque, l’inefficacia” di tutti gli atti di disposizione sopra meglio indicati.
Proposto appello dagli odierni ricorrenti (nonche’ – ma instaurando separato giudizio di gravame, sebbene al primo, poi, riunito – anche da (OMISSIS) ed (OMISSIS), quest’ultimo deceduto nel corso della celebrazione del grado di appello), si costituiva in giudizio (OMISSIS) S.p.a., nella duplice qualita’ sia di procuratore della societa’ (OMISSIS) S.r.l., societa’ cessionaria dei crediti di (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a., sia di mandataria di (OMISSIS) S.p.a., al quale (OMISSIS) S.p.a. – successore di (OMISSIS) S.p.a. – ha conferito il proprio ramo di azienda operante, tra l’altro, nell’area calabro-lucana.
In parziale accoglimento dei due atti di gravame, la Corte catanzarese ha dichiarato l’inefficacia, a norma dell’articolo 2901 c.c., dei soli atti di disposizione in favore dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) (quelli sopra indicati “sub” a, d ed e), ma non pure della societa’ (OMISSIS) s.p.a (ovvero, quelli “sub” b e c).
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – sia la “nullita’ della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all’articolo 112 c.p.c.”, sia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c.”.
La sentenza impugnata avrebbe omesso “completamente di pronunciarsi sul motivo n. 4) dell’atto di appello”, tramite il quale sul presupposto dell’operativita’ dell’ipotesi contemplata dall’articolo 2901 c.c., comma 3, ovvero, della non assoggettabilita’ a revoca del pagamento di un debito scaduto – si evidenziava come la vendita dell’immobile sito in Cosenza in favore di (OMISSIS) (vale a dire, l’operazione negoziale meglio identificata “sub” e), fosse stata compiuta in quanto il medesimo, in forza di provvedimento monitorio del 3 marzo 1992, aveva ingiunto ai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) di pagargli la somma di Lire 250.000.00. La compravendita immobiliare sarebbe stata, infatti, diretta a soddisfare un credito scaduto il 31 dicembre 1991 (e sorto in epoca anteriore alla prestazione delle garanzie fideiussoria sulla base delle quali i predetti istituti di credito hanno proposto azione revocatoria), credito, peraltro, assistito da ipoteca su quello stesso immobile, iscritta a favore di (OMISSIS) il 27 gennaio 1989.
Sussisterebbe, pertanto, l’ipotesi di cui all’articolo 2901 c.c., comma 3, sulla quale nulla avrebbe statuito la Corte catanzarese (donde l’ipotizzata nullita’ della sentenza di appello), e cio’ sebbene investita da uno specifico motivo di gravame, formulato in applicazione del principio secondo cui non e’ assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l’alienazione di un bene immobile da parte del debitore “quando il relativo prezzo sia stato destinato, anche solo in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non applicandosi alla predetta azione il principio della “par condicio” sancito a tutela di tutti i creditori nell’esecuzione concorsuale” (e’ citata Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2009, n. 14557, relativa, oltretutto, ad un caso – come i ricorrenti assumono essere quello presente – in cui il creditore soddisfatto attraverso l’atto di alienazione era assistito da ipoteca).
3.2. Con il secondo motivo e’ ipotizzata – nuovamente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 e 2808 c.c. e articolo 602 c.c., oltre che nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 111 Cost., articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), “per motivazione incomprensibile e perplessa”.
La censura investe, questa volta, la declaratoria di inefficacia di tutti gli atti dispositivi (tranne, ovviamente, quelli che hanno interessato la (OMISSIS)), per carenza del requisito del cd. “eventus damni”.
Pur non contestando il principio secondo cui esso e’ configurabile anche solo quando sia resa semplicemente piu’ incerta o difficoltosa la soddisfazione della pretesa creditoria, i ricorrenti censurano l’affermazione della sentenza impugnata laddove, sul presupposto che i creditori fossero muniti di “ipoteca preesistente”, ha ritenuto – essi assumono – di identificare il suddetto “eventus damni” nella necessita’ di espropriare i beni alienati “nei confronti di terzi estranei ai rapporti bancari”; cio’, infatti, equivale ad ignorare – secondo i ricorrenti – che, ai sensi dell’articolo 2808 c.c., tra gli effetti di un’ipoteca validamente iscritta vi e’ quello di consentire di attivare l’espropriazione forzata “anche in confronto del terzo acquirente”, secondo la procedura di cui all’articolo 602 c.p.c.
Piu’ in generale, poi, si rileva che, essendo lo scopo dell’azione revocatoria non quello di invalidare, ma appunto di rendere inefficace verso il creditore, un atto dispositivo del debitore, il successivo esercizio dell’azione esecutiva non potrebbe che essere indirizzato in un caso come quello di specie – nei confronti di “terzi estranei ai rapporti bancari”.
Quanto appena esposto, inoltre, evidenzierebbe anche l’illogicita’ ed incomprensibilita’ della motivazione, nella misura in cui individua quale “eventus damni” una circostanza che l’esito vittorioso dell’azione “non solo non eliminerebbe, ma rispetto alla quale e’ funzionale”, senza, infine, tacere, sempre “sub specie” di carenza motivazionale a quali “ipoteche preesistenti” la sentenza si riferisca.
3.3. Infine, con il terzo motivo e’ ipotizzata – ancora una volta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., oltre che nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 111 Cost., articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), “per motivazione carente, incomprensibile e fondata su elementi inconciliabili”.
La censura, questa volta, investe la sentenza in relazione ai presupposti soggettivi dell’azione revocatoria, ovvero la “scientia damni” ed il “consilium fraudis”.
Difatti, nel valutarne la sussistenza, la sentenza impugnata ha dato rilievo al breve lasso temporale esistente tra l’emissione dei decreti ingiuntivi in favore degli istituti di credito, l’iscrizione di ipoteca e gli atti di compravendita, nonche’ ai rapporti di parentela tra venditori e acquirenti, valorizzando il fatto che tra i primi ve ne era uno, il (OMISSIS), il quale era amministratore della societa’ le cui obbligazioni erano state garantite con fideiussioni proprio gli stessi venditori.
Senonche’, rilevano i ricorrenti, la motivazione della sentenza non avrebbe chiarito, nel fare riferimento a tale supposto breve lasso temporale, a quali ipoteche e a quali atti di compravendita si riferisca, e se tale circostanza riguardi tutti gli istituti di credito (o solo taluni di essi), dando, inoltre, rilievo ad un inesistente rapporto di parentela, spingendosi a qualificare (OMISSIS) e (OMISSIS) quali “figlia e genero dei venditori”, essendo, invece, la (OMISSIS), la cognata di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ il (OMISSIS) il cognato del primo e il fratello della seconda.
In disparte, dunque, tali profili di carenza motivazionale, la sentenza avrebbe poi dato rilievo al rapporto di affinita’ – e non, si insiste nel sottolinearlo, di parentela – in spregio al principio giurisprudenziale secondo cui l’esistenza di relazioni parentali tra le parti di un contratto non possa lasciar sussistere univocamente la conoscenza del carattere pregiudizievole dello stesso, quando “non accompagnato da altri concomitanti fattori” (e’ citata Cass. Sez. 3, sent. 29 maggio 2013, n. 13447), non facendo un buon uso delle presunzioni.
4. Ha resistito all’impugnazione (OMISSIS) S.p.a., con due controricorsi – sostanzialmente di identico contenuto – posti in essere nella duplice (e gia’ ricordata) qualita’ di procuratore della societa’ (OMISSIS) S.r.l. e di mandataria di (OMISSIS) S.p.a., per chiedere che l’avversario ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
Sotto il primo profilo, deduce che le censure – lungi dal prospettare violazioni di legge – tenderebbero a sollecitare un rinnovato giudizio sul merito dei fatti di causa.
Quanto, poi, al primo motivo, si rileva come la questione dell’applicazione dell’articolo 2901 c.c., comma 3, sia stata sollevata per la prima volta in appello, e dunque tardivamente, considerato che si tratta di deduzione che integrerebbe un’eccezione in senso stretto (e’ richiamata Cass. Sez. 3, sent. 13 agosto 2015, n. 16793), senza tacere, poi, del fatto che il suo rigetto dovrebbe ritenersi implicito nella pronuncia della Corte calabrese.
In ordine al secondo motivo, si rileva che l’ipoteca preesistente alla quale si riferisce la sentenza sarebbe quella iscritta nel 1989 dall’acquirente l’immobile sito in Cosenza, e non da taluno degli istituti di credito che hanno agito in giudizio, giacche’, altrimenti, in forza dello “ius sequelae” che assiste tale garanzia reale gli stessi non avrebbero avuto neppure la necessita’ di ricorrere all’azione revocatoria. Per contro, proprio la circostanza che l’acquirente l’immobile era assistito, sullo stesso, da un privilegio ipotecario preesistente (che gli avrebbe consentito di soddisfare il proprio credito con priorita’ rispetto ad altri eventuali creditori, tra cui coloro che hanno poi fatto ricorso all’azione ex articolo 2901 c.c.), spiega perche’ la vendita in suo favore di quello stesso bene abbia precluso definitivamente ai creditori chirografari il soddisfacimento della propria pretesa. In assenza, dunque, di iscrizione ipotecaria da parte degli istituti di credito non puo’ porsi un problema di violazione dell’articolo 2808 c.c. e dell’articolo 602 c.p.c.
Infine, in relazione alla terza censura, si rileva come la sentenza impugnata – al di la’ del “lapsus calami” in cui e’ incorso il giudice di appello nel qualificare gli odierni ricorrenti, nella parte motiva della sentenza (ma non pure nella premessa “in fatto”), come “figlia e genero” dei venditori – abbia argomentato la sussistenza della “scientia damni” soprattutto in relazione alla pluralita’ degli atti dispositivi che hanno interessato il patrimonio dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), tra l’altro sempre in favore (OMISSIS)- (OMISSIS), fermo restando che la valutazione svolta sul punto – al pari di ogni ragionamento probatorio – non sarebbe sindacabile in sede di legittimita’.
5. Hanno presentato memoria i ricorrenti, per sostenere, in particolare, l’infondatezza delle difese di (OMISSIS).
Si contesta, in particolare, il rilievo secondo cui gli odierni ricorrenti – nel sostenere che la compravendita dell’immobile sito in (OMISSIS), fosse avvenuta per estinguere un credito di terzi, gia’ venuto a scadenza, ed oggetto di decreto ingiuntivo – avrebbero effettuato un “tardivo riferimento” a tale fatto, giacche’ compiuto solo nelle repliche finali del giudizio di primo grado, senza, peraltro, averlo “neppure allegato in atti o sufficientemente descritto in ricorso”.
Assumono, per contro, i ricorrenti come l’emissione del decreto ingiuntivo “de quo” costituisca un fatto pacifico ed incontestato, cosi’ come la circostanza che attraverso la compravendita dell’immobile di via (OMISSIS) in Cosenza i coniugi (OMISSIS) ebbero ad estinguere un debito scaduto, a garanzia del quale, il creditore – resosi acquirente di quello stesso bene – risultava munito di ipoteca.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.
6.1. Il primo motivo non e’ fondato.
6.1.1. Va premesso, al riguardo, che il presente motivo, sebbene dedotto nelle forme opportune di un “error in procedendo”, e dunque ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), (atteso che la “omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e non gia’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario”; cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 16 marzo 2017, n. 6835, Rv. 643679-01), non puo’ essere accolto per due ordini di ragioni.
Per un verso, difatti, deve rilevarsi come siano gli stessi ricorrenti a confermare – nella memoria deposita a norma dell’articolo 380-bis 1 c.p.c. – di non aver tempestivamente dedotto, in primo grado, la ricorrenza della fattispecie di cui all’articolo 2901 c.c., comma 3, pretendendo, pero’, che tale carenza possa essere, per cosi’ dire, “surrogata” dall’avvenuta produzione, tra i documenti a sostegno della propria linea difensiva, anche di quello (il decreto ingiuntivo) attestante l’esistenza del credito soddisfatto attraverso l’atto dispositivo poi oggetto dell’azione revocatoria.
Tale circostanza, tuttavia, non vale certo a superare la decadenza in cui gli odierni ricorrenti sono incorsi nel giudizio di merito, dovendo, infatti, farsi applicazione del principio secondo cui la “esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l’adempimento di un debito scaduto, integra un’eccezione in senso stretto, presupponendo l’allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d’ufficio, sicche’ non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che ometta l’esame di documenti prodotti ai sensi dell’articolo 345, c.p.c., a sostegno dell’eccezione di cui all’articolo 2901 c.c., comma 3, sollevata per la prima volta in grado di appello e, pertanto, preclusa” (Cass. Sez. 3, sent. 13 agosto 2015, n. 16793, Rv. 636389-01).
Per altro verso, deve poi rilevarsi che la “esenzione dalla revocatoria ordinaria dell’adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall’articolo 2901 c.c., comma 3, traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex articolo 1219 c.c., ricomprende anche l’alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidita’ occorrente all’adempimento di un proprio debito, purche’ essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalita’ necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca” (cosi’, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 19 aprile 2016, n. 7747, Rv. 639524-01).
Orbene, della sussistenza di tale nesso di “strumentalita’ necessaria” nel ricorso non vi e’ alcuna dimostrazione, donde, nuovamente, l’infondatezza del motivo.
6.2. Neppure il secondo motivo di ricorso e’ fondato.
6.2.1. Come anche evidenziato dalla controricorrente, il riferimento all’ipoteca – contenuto nella sentenza impugnata concerne quella di cui era munito, sull’immobile alienatogli dai cognati (OMISSIS)- (OMISSIS), lo stesso acquirente (OMISSIS). Di conseguenza, il passaggio motivazionale censurato dai ricorrenti va effettivamente inteso nel senso che, con tale atto di disposizione, la condizione degli istituti di credito – che avrebbero potuto, in assenza di esso, soddisfarsi quantomeno come creditori chirografari, subito dopo il creditore ipotecario – e’ stata modificata “in peius”.
Tanto basta, dunque, per ritenere congrua la motivazione circa la ricorrenza del cd. “eventus damni”, se e’ vero che, secondo questa Corte, “in materia di revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorche’ di entita’ tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore” (circostanza, peraltro, nella specie neppure dedotta dai ricorrenti), “non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni”, atteso che la valutazione tanto della idoneita’ dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualita’ del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (cosi’, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 agosto 2018, n. 20671, Rv. 650481-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2018, n. 5860, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, n. 13172, Rv. 644304-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640191-01).
Come, infatti, evidenzia la pronuncia di questa Corte all’origine di tale indirizzo, se e’ vero che “condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore e’ il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilita’, peraltro, non e’ necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosita’”, deve, allora, riconoscersi che una “situazione di pericolo e’ tale in relazione alla sua potenzialita’ cagionatrice di un evento dannoso futuro”, sicche’ “la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro”, donde “non e’ possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell’atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non e’ dato conoscere se e come in futuro incidera’” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11892 del 2016, cit.).
I presenti rilievi impongono di superare anche la censura di “incomprensibilita’” della motivazione, ormai ipotizzabile, peraltro, entro termini molto ristretti.
Ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – nel testo “novellato” dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte e’ destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonche’, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 63778101; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).
Lo scrutinio di questa Corte e’, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), in quanto affetta da “irriducibile contraddittorieta’” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), o perche’ “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).
6.3. Il terzo motivo e’, invece, inammissibile.
6.3.1. Al riguardo va, innanzitutto, rilevato che la qualificazione come “figlia e genero” dei venditori, data a (OMISSIS) e alla moglie (OMISSIS), e’ un mero “lapsus calami”, privo di effettiva incidenza nel ragionamento probatorio della Corte di merito (“lapsus”, peraltro, pure giustificabile, e cio’ in ragione del fatto che alla “figlia e al genero” dei venditori venne successivamente locato, dal suo acquirente, l’immobile di (OMISSIS), a conferma, tra l’altro, della “conservazione” della disponibilita’ di quel bene nella stretta cerchia familiare degli odierni ricorrenti).
Difatti, premesso che “il requisito della “scientia damni” puo’ essere provato per presunzioni” (cosi’, “ex multis”, Cass. Sez. 3, sent. 30 dicembre 2014, n. 27546, Rv. 633992-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. 18 gennaio 2007, n. 1068, Rv. 594477-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2009, n. 5359, Rv. 607194-01), deve rilevarsi che, nella specie, oltre al rapporto di “parentela” – o meglio di “affinita’” – tra danti e aventi causa, il giudice di appello ha valorizzato anche le circostanze “temporali” del compimento degli atti dispositivi, che – nella specie – si sono caratterizzate addirittura per la contemporaneita’ di ben due dei tre atti dichiarati inefficaci in accoglimento della proposta azione revocatoria. Una circostanza, questa, gia’ valorizzata anche da questa Corte, secondo cui “nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralita’ di beni, devono ritenersi “in re ipsa” l’esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio da parte di quest’ultimo dell’azione pauliana” (Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2013, n. 18034, Rv. 62775101).
Nondimeno, come premesso, il motivo – prima ancora che infondato, per le ragioni appena indicate – si presenta addirittura inammissibile, giacche’ risolvendosi in una censura sull’uso delle presunzioni, esso andava formulato come falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c., “competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’articolo 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta” (Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02), piuttosto che come violazione dell’articolo 2901 c.c.
7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dei ricorrenti e liquidate come da dispositivo.
8. A carico dei ricorrenti sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) e (OMISSIS) a rifondere a spese del presente giudizio alla societa’ (OMISSIS) S.p.a., che liquida in Euro 10.000,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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