Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 ottobre 2022| n. 30320.

Esecuzione di un sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale

L’esecuzione di un sequestro preventivo, nell’ambito di un procedimento penale, avente ad oggetto un bene appartenente ad un soggetto in comunione con terzi estranei al reato non costituisce motivo di sospensione necessaria del processo civile di scioglimento della comunione, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., nelle more del giudicato penale, atteso che le esigenze del sequestro e della eventuale confisca trovano tutela nella disciplina della trascrizione del provvedimento ablatorio e degli effetti della sentenza di divisione regolati dall’art. 1113 c.c.

Ordinanza|14 ottobre 2022| n. 30320. Esecuzione di un sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale

Data udienza 30 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Sospensione del processo – Artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p. – Attesa del giudicato penale – Commissione del reato – Effetto sul diritto oggetto del giudizio civile – Collegamento da parte di una norma di diritto sostanziale – Idoneità della sentenza penale di conseguire valore di giudicato nel processo civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4213/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– resistente –
nonche’ contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA RG n. 37029/2018 depositata il 19/01/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale ha richiesto di accogliere il ricorso;
vista la memoria difensiva depositata da (OMISSIS);
vista la memoria presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., comma 2.
CONSIDERATO
come:
il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 19 gennaio 2022, ha sospeso il procedimento iscritto al RG n. 37029/2018, promosso da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) ed avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria tra loro esistente, “sino alla definizione del giudizio penale n. R.G.N. R. 41802/2015, nell’ambito del quale e’ stata disposta la misura del sequestro preventivo trascritto il 26.5.2017 presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicita’ Immobiliare di (OMISSIS) (n. R.G. 61107, N. R.P. 40911) in favore dell’Erario dello Stato”, ravvisandovi una ipotesi di “pregiudizialita’ penale”;
il ricorso per regolamento proposto in data 11 febbraio 2022 da (OMISSIS) espone che nel corso del giudizio di divisione e’ emerso che la quota di proprieta’ di immobile compreso nella comunione ereditaria spettante a (OMISSIS) e’ stata sottoposta a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale in cui lo stesso e’ imputato per “reati tributari ed altro”;
il ricorrente (OMISSIS) deduce che il Tribunale di Roma ha disposto la sospensione del processo di divisione in assenza del presupposto prescritto dall’articolo 295 c.p.c., e cioe’ della esistenza di una “controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”, essendo egli del tutto estraneo al processo penale che vede imputato (OMISSIS);
il ricorso risulta palesemente fondato, giacche’, come ripetutamente affermato da questa Corte:
la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., articolo 654 c.p.p. e articolo 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, puo’ essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perche’ si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti e che i processi coinvolgano le stesse parti, ma occorre, dunque, che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che e’ oggetto dell’imputazione penale (Cass. Sez. Unite, 05/11/2001, n. 13682; Cass. Sez. 6 – 3, 01/06/2021, n. 15248; Cass. Sez. 6 – 3, 15/07/2019, n. 18918; Cass. Sez. 6 – 2, 11/07/2018, n. 18202);
l’ordinanza pronunciata il 19 gennaio 2022 dal Tribunale di Roma reca una motivazione meramente apparente in ordine alla necessita’ della sospensione del giudizio civile di divisione ereditaria in attesa del giudicato che dovrebbe conseguire nel processo penale per reati tributari pendente nei confronti di (OMISSIS), processo nel quale e’ stato ordinato il sequestro preventivo di beni compresi nella comunione;
essendo peraltro questa Corte, in sede di regolamento di competenza ex articolo 42 c.p.c., svincolata dalla motivazione resa con il provvedimento impugnato, neppure risulta dagli atti l’esistenza del rapporto di pregiudizialita’ ravvisato dal giudice a quo;
invero, l’esecuzione di un sequestro preventivo penale avente ad oggetto un bene dell’imputato in comproprieta’ con terzi estranei al reato non costituisce ragione di sospensione necessaria del processo civile di scioglimento della comunione, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., articolo 654 c.p.p. e articolo 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, trovando tutela le esigenze del sequestro e della eventuale confisca nella disciplina della trascrizione del provvedimento ablatorio e degli effetti della sentenza di divisione regolati dall’articolo 1113 c.c.;
ritenuto che all’accoglimento del ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato, con rimessione delle parti davanti al Tribunale di Roma, che provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento e rimette le parti per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Roma, che provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento, con termine ex articolo 50 c.p.c. decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

 

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