Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 16 aprile 2019, n. 10567.
La massima estrapolata:
È illegittima l’esclusione del dirigente dalla selezione per il posto di direttore regionale se la scelta non è giustificata da criteri generali determinati preventivamente dall’amministrazione in relazione alla natura e alle caratteristiche del ruolo, alla luce dei principi di buona fede e correttezza.
Ordinanza 16 aprile 2019, n. 10567
Data udienza 12 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. TORRICE Amalia – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22883-2013 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2727/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/05/2013, R.G.N. 9770/2009;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
CHE:
1. Il Dott. (OMISSIS), dirigente della Regione Lazio collocato in quiescenza, conveniva in giudizio l’Ente locale per fare accertare l’illegittimita’ della Delib. Giunta regionale n. 674 del 2007 di conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale del Servizi Sociali e la sussistenza di un danno ingiusto, con conseguente condanna della Regione Lazio al risarcimento del danno professionale e morale, nonche’ del danno conseguente al mancato percepimento di un trattamento pensionistico superiore.
2. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma respingeva il ricorso e tale sentenza veniva impugnata dal (OMISSIS).
3. La Corte di appello di Roma rigettava il gravame, osservando, in sintesi:
– che l’appellante aveva ricevuto l’incarico dirigenziale di Direttore dell’area Programmazione e Qualita’ nel febbraio 2007, ossia appena sei mesi prima della nota 100584 del 2.8.2007 del Presidente della Regione Lazio con cui si dava avvio alla procedura selettiva per la nomina del Dirigente regionale dei Servizi Sociali;
– che l’incarico conferito al ricorrente aveva durata di due anni e obbligava le parti al rispetto di tale termine;
– che pertanto, nel mese di agosto 2007, epoca del conferimento dell’incarico oggetto di causa alla Dott.ssa (OMISSIS), erano ancora in atto gli obblighi assunti dalle parti con il predetto contratto e, conseguentemente, l’Amministrazione regionale non poteva far concorrere il (OMISSIS) per l’assegnazione dell’incarico di Dirigente dei Servizi Sociali;
– che la Regione Lazio non aveva violato il principio di correttezza e buona fede invocato dall’appellante, ma avrebbe violato le obbligazioni contrattuali pregresse se avesse fatto concorrere l’appellante alla selezione per il nuovo incarico dirigenziale, con la conseguenza di risolvere anticipatamente il precedente accordo;
– che non puo’ opporsi che l’incarico di Direzione dei Servizi Sociali e’ di natura apicale, mentre non lo e’ quello di Direzione dell’area Programmazione e Qualita’, trattandosi di circostanza irrilevante a fronte delle obbligazioni assunte da entrambe le parti con la sottoscrizione del contratto individuale, ancora in atto;
– che, peraltro, non era stato neppure dedotto in giudizio che tra le cause di legittima risoluzione del contratto di attribuzione dell’incarico vi fosse l’eventualita’, per il dipendente, di partecipare con esito positivo ad una procedura selettiva per l’assegnazione di incarichi dirigenziali di rango superiore;
– che l’infondatezza dell’appello sotto tale profilo assorbe ogni altra censura, ivi compresa quella concernente il momento della maturazione del diritto a pensione e di collocamento a riposo.
4. Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) propone ricorso affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso (tardivo) la Regione Lazio.
5. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
6. Il ricorrente ha altresi’ depositato memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c. (inserito dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1, lettera f, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, della Legge Regionale n. 6 del 2002, articolo 18, dell’articolo 162 del Regolamento regionale n. 1/2002, dell’articolo 22 CCNL 1996, come recepito dal CCDI 2002/2005, e degli articoli 1175 e 1375 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 del contratto individuale di lavoro relativo al conferimento dell’incarico di Dirigente dell’area Programmazione e Qualita’ del 28.2.1007 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Il ricorrente premette che la dirigenza regionale del Lazio si articola su due livelli, ai quali corrisponde l’attribuzione di incarichi sub-apicali e apicali: questi ultimi sono costituiti dalla direzione delle direzioni regionali ovvero dei dipartimenti, mentre tutti gli altri incarichi, sia pur con differente graduazione, sono da considerarsi sub-apicali. Deduce che, a norma del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19 per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacita’ professionali del singolo dirigente; che analogamente dispone la Legge Regionale n. 6 del 2002, articolo 18 come pure l’articolo 162 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 2002; che il contratto collettivo nazione di lavoro dell’area separata della dirigenza Regioni ed enti locali, quadriennio normativo 1998/2001, all’articolo 13, che ha novellato l’articolo 22 del precedente c.c.n.l., conforta le previsioni regolamentari, nel prevedere che gli enti attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell’ordinamento vigente e che gli enti adeguano le regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, commi 1 e 2. Sostiene che, alla luce di tale coerente complesso normativo, sussisteva il suo diritto a partecipare alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di direzione apicale e che la Corte di appello aveva errato nel rigettare il ricorso, interpretando erroneamente anche il contenuto del contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti, il cui articolo 6, alla stregua dei riferiti principi, non solo non vieta, ma espressamente consente la revoca in caso di assegnazione ad altro incarico. Il ricorrente lamenta l’inosservanza dei principi di buona fede e correttezza ex articolo 1175 e 1375 c.c. cui deve ispirarsi il procedimento di conferimento dell’incarico apicale, mediante valutazioni anche comparative tra candidati e l’obbligo di esternare le ragioni giustificatrici della scelta.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 342, 345, 346 e 434 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte territoriale deciso la controversia sulla base di una questione non dedotta dalle parti, ossia il difetto di legittimazione del ricorrente a partecipare alla procedura de qua, questione nemmeno implicitamente deducibile dagli atti del giudizio.
3. Il terzo motivo censura la sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) inerente la mancata considerazione che l’assegnataria dell’incarico e gli altri candidati preselezionali’ versavano nella stessa situazione del ricorrente, quali assegnatari di incarichi sub-apicali con decorrenza 15 febbraio 2007.
4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 1218, 1223 e 1226 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al dichiarato assorbimento di ogni altro motivo di censura, specificamente riguardante il momento della maturazione del diritto a pensione e di collocamento a riposo.
Il ricorrente ribadisce che, al momento dell’invio al Presidente della Giunta della nota del 2 agosto 2007, contenente l’elenco dei candidati per l’incarico di Direttore regionale dei Servizi Sociali, aveva ancora due anni e cinque mesi di lavoro prima del pensionamento e che quindi avrebbe potuto portare a termine l’incarico apicale sino alla scadenza contrattualmente prevista, poiche’ l’incarico dirigenziale si sarebbe concluso il 3 agosto 2009 e il ricorrente avrebbe raggiunto il limite di eta’ per il pensionamento solo il 19 gennaio 2010.
5. Il ricorso e’ fondato nei termini che seguono.
6. La Corte di appello ha incentrato la soluzione della controversia sull’interpretazione del contratto individuale di conferimento di incarico dirigenziale stipulato tra il (OMISSIS) e la Regione Lazio in data 28 febbraio 2007, osservando che tale contratto contemplava, al punto 6, la seguente clausola: “…l’incarico in parola puo’ essere revocato prima della scadenza di cui al precedente comma 1, oltre che nei casi previsti da c.c.n.l. area Dirigenza del Comparto Regioni ed Enti locali vigente, per l’assegnazione di altro incarico o per ragioni connesse all’assetto complessivo dell’ente (processi di riorganizzazione, nuove attribuzioni, di delega di funzioni) che comportino soppressione o la trasformazione sostanziale della struttura”). Ha ritenuto che la locuzione “assegnazione di altro incarico”, indicata tra le cause che consentono la revoca ante tempus dell’incarico, non potesse riferirsi all’ipotesi, dedotta dal ricorrente, di consentire allo stesso di partecipare, con esito positivo, alla procedura di conferimento di altro incarico.
7. La lettura che la Corte territoriale ha fornito del contratto individuale omette di interpretare le clausole del contratto individuale – e, in particolare, la locuzione “assegnazione di altro incarico” – in conformita’ ai principi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e della contrattazione collettiva che regolano il conferimento di incarichi dirigenziali e il passaggio ad incarichi diversi, principi preordinati alla tutela di interessi pubblici, garantiti proprio attraverso l’osservanza della procedura prevista dalle fonti che regolano la materia.
8. In via generale, va osservato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito dell’impiego pubblico privatizzato, in cui anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 19, comma 1, obbligano l’amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialita’ e di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost..; ne deriva che la pubblica amministrazione e’ tenuta – fra l’altro – ad adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte, sicche’ laddove tale regola non e’ rispettata, e’ configurabile un inadempimento contrattuale suscettibile, dinanzi al giudice ordinario, di produrre danno risarcibile (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 20979 del 2009, 7495 del 2015, 18972 del 2015, 2603 del 2018). L’Amministrazione, nel conferire l’incarico dirigenziale, deve orientare la scelta in funzione del raggiungimento del preciso obiettivo indicato nel provvedimento e nell’osservanza del principio costituzionale di buon andamento e imparzialita’ dell’amministrazione di cui all’articolo 97 Cost., risolvendosi il controllo giudiziale in un’indagine sul rispetto delle regole previste, nonche’ sull’osservanza dei canoni di correttezza e buona fede.
9. Tutto cio’ premesso, va osservato che la Legge Regionale n. 6 del 2002, articolo 20, prevede, al comma 3, che “L’incarico di direttore della direzione regionale e’ conferito dalla giunta a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza,…, dotati di professionalita’, capacita’ ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione”. Il regolamento regionale n. 1 DEL 2002, articolo 162 (Conferimento degli incarichi dirigenziali), prevede, al comma 1, che “Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonche’ dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacita’ professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 c.c.. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico, salvo i casi di revoca, nonche’ il corrispondente trattamento economico regolato dall’articolo 178”.
10. Quanto alla disciplina negoziale, va osservato che il CCNL del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni ed Enti locali sottoscritto il 10 aprile 1996, all’articolo 22, prevedeva che “Le Amministrazioni formulano in via preventiva i criteri per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti nel Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 19. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli articoli 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro” (articolo 22, comma 2) e che “Le Amministrazioni attribuiscono e revocano gli incarichi con atti scritti e motivati” (articolo 22, comma 6).
L’articolo 22 e’ stato modificato dall’articolo 13 CCNL 1998/2001 del 23 dicembre 1999, per la parte che interessa nella presente sede, come segue: “Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, adeguano le regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti dal Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 19, commi 1 e 2, con particolare riferimento ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi nonche’ per relativa durata che non puo’ essere inferiore a due anni, fatte salve le specificita’ da indicare nell’atto di affidamento e gli effetti derivanti dalla valutazione annuale dei risultati” (comma 2). “I criteri generali di cui al comma 2, prima della definitiva adozione sono oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all’articolo 11, comma 2, seguita, su richiesta, da un incontro” (comma 4). Tali commi sono rimasti invariati nella disciplina contrattuale del successivo CCNL 22 febbraio 2006.
10.1. La disciplina dettata dalla contrattazione collettiva dell’area della dirigenza degli enti locali relativa all’affidamento degli incarichi dirigenziali, tanto nella formulazione del CCNL del 1996, quanto in quella dei CCNL del 1999 e del 2006, impone, dunque, alle Amministrazioni locali di determinare “in via preventiva” i “criteri generali” per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, rispettando “…i principi stabiliti nel Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 19” (ora Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19), secondo cui, nella formulazione vigente ratione temporis (prima delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009) “per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita’ professionali del singolo dirigente…”.
11. Alla luce di tale dettato normativo occorreva interpretare anche il contratto individuale. Poiche’ le Amministrazioni locali hanno l’obbligo di determinare “in via preventiva” i “criteri generali” per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, rispettando “…i principi stabiliti nel Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 19”, la Corte di appello non ha dato adeguato conto delle ragioni della legittimita’ della determinazione dirigenziale (nota n. 100793 del 2.8.2007) con cui fu inviato al Presidente della Giunta regionale l’elenco dei curricula di 32 dirigenti regionali, escludendo quello del Dott. (OMISSIS). In particolare, ha omesso di vagliare se la pretermissione dell’odierno ricorrente trovasse o meno fondamento nei criteri generali che la Pubblica Amministrazione e’ tenuta a determinare in via preventiva, secondo le procedure definite dalla contrattazione collettiva per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi diversi, e dunque se la situazione in cui versava il (OMISSIS) corrispondesse ad una delle cause di esclusione cosi’ previamente determinate.
12. In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio per il riesame del merito, alla stregua del principio di cui al punto che precede.
13. La questione dedotta con il secondo motivo e’ assorbita, mentre quella introdotta con il terzo motivo e’ questione nuova, non risultando trattata dalla sentenza impugnata e non essendo chiarito se e in quali termini la stessa fosse stata introdotta in giudizio. Oltre al difetto di indicazione ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3 vi e’ difetto di allegazione ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non risultando trascritto il contenuto dei contratti di conferimento di incarichi sub-apicali stipulati tra la Regione e la (OMISSIS) (o tra la Regione e gli altri concorrenti partecipanti alla selezione), onde consentire la verifica della affermata omogeneita’ ed equivalenza di posizioni, da’ cui deriverebbe la omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nuovo testo), inteso a supportare – sotto tale profilo – la tesi della violazione del principio di buona fede e correttezza della P.A. ex articolo 1175 e 1375 c.c.. L’esame del quarto motivo resta assorbito.
14. Si designa quale giudice di rinvio la Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
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