Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 agosto 2021| n. 23592.
Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi” (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte, accogliendo l’istanza proposta dal difensore della controricorrente in diverso giudizio, ha disposto la correzione dell’errore materiale consistente nella statuizione di condanna alle spese di lite pronunciata, a carico della parte ricorrente, Agenzia delle Entrate, in veste di soccombente, non già in favore della controricorrente, bensì di soggetto che non era parte del processo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 gennaio 2019, n. 572; Cassazione, sezione civile I, sentenza 26 settembre 2011, n. 19601)
Ordinanza|31 agosto 2021| n. 23592. Errore materiale suscettibile di correzione
Data udienza 23 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Errore materiale – Procedimento di correzione – Manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento – Fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale – Mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza – Percezione ictu oculi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE D’UFFICIO
sul ricorso 1208-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio legale (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 29120/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l’11/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. l’avv. (OMISSIS), procuratore costituito per la sig.ra (OMISSIS), controricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 29120 del 2019, ha chiesto la correzione della citata ordinanza nella parte in cui, nel dispositivo, dopo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali “nei confronti dell’Inps”, benche’ quest’ultimo non fosse parte processuale;
2. l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede;
3. la proposta del relatore e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4. l’istanza di correzione merita accoglimento;
5. questa Corte ha precisato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi” (Cass. n. 19601 del 2011; v. anche Cass. n. 572 del 2019);
6. nel caso in esame, l’errore materiale risulta evidente posto che e’ stata pronunciata condanna alle spese della parte ricorrente, Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto soccombente, ma non in favore della controricorrente, sig.ra (OMISSIS), bensi’ in favore dell’INPS che non era parte del processo;
7. deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale in cui e’ incorsa la citata ordinanza, attraverso la eliminazione nel dispositivo, a pag. 4, secondo rigo, dell’espressione “nei confronti dell’Inps”;
8. non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poiche’ esso ha natura amministrativa e non e’ dunque possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002).
P.Q.M.
La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 29120 del 2019 sia corretta attraverso la eliminazione nel dispositivo, a pag. 4, secondo rigo, dell’espressione “nei confronti dell’Inps”.
Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale della predetta ordinanza.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply