Errore di fatto revocatorio

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 25 giugno 2019, n. 4348.

La massima estrapolata:

L’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo; esso, invece, non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall’ordinamento.

Sentenza 25 giugno 2019, n. 4348

Data udienza 11 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per revocazione numero di registro generale 9055 del 2017, proposto dal signor
Ro. De. Co., rappresentato e difeso dall’avvocato Ga. De Gi. Ce., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Ga. in Roma, via (…);
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato La. As., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Ba. in Roma, corso (…);
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4060 del 24 agosto 2017, resa tra le parti, concernente un diniego di sanatoria edilizia e un’ordinanza di demolizione relativi ad un fabbricato abusivo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2019 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi, per il ricorrente, l’avvocato Ma. Di Ne., per delega dell’avvocato Ga. De Gi. Ce. e, per il Comune di Lecce, l’avvocato St. Sa., per delega dell’avvocato La. As.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza di questa Sezione n. 4060/2017 veniva rigettato l’appello promosso avverso la pronuncia n. 4649/2006 del Tar per la Puglia, sede staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso del signor Ro. De. Co. contro il diniego del comune di Lecce di rilascio di una concessione edilizia in sanatoria e contro la successiva ordinanza di demolizione di un edificio costituito da un piano rialzato e da un piano seminterrato realizzato abusivamente dallo stesso.
2. In particolare, la sentenza di appello si è fondata su un duplice ordine di ragioni, di carattere giuridico e fattuale:
a) sui principi, più volte affermati dal Consiglio di Stato, secondo cui l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge 241 del 1990 non si applica ai procedimenti ad istanza di parte e sulla assenza di un obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento nei procedimenti sanzionatori in materia edilizia;
b) sul rilievo, anche a seguito di una apposita verificazione, che l’edificio per il quale era stata richiesta la sanatoria non risultava ancora completato “a rustico” alla data ultima indicata dalla legge n. 724 del 1994. In particolare, la sentenza di appello ha sottolineato che il ricorrente non aveva fornito sufficiente ed adeguata prova del predetto completamento e che il medesimo dato non si poteva evincere neppure dalla documentazione presente in atti.
3. Ciò premesso, nel ricorso per la revocazione della suddetta sentenza, il signor De. Co. contesta un errore di fatto desumibile dagli atti di causa. Prospetta quindi il seguente motivo rescindente:
– error in procedendo e in iudicando. Violazione dell’art. 24 della Costituzione e degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c. Errore di fatto revocatorio.
3.1. Nello specifico, sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, la relazione redatta all’esito della disposta verificazione avrebbe dato atto della possibilità di stabilire con certezza l’avvenuto completamento “a rustico” dell’immobile per il quale era stata richiesta la sanatoria edilizia entro il 31 dicembre 1993. Il ricorrente evidenzia, in proposito, la frase contenuta a pagina 16 della relazione: “viceversa ciò è senz’altro possibile, esaminando la documentazione tecnica: rilievo di un fabbricato soggetto a pratica di condono edilizio di cui alla legge 724 del 23.12.94, sito in c.da (omissis) presentata nell’aprile 1997”.
3.2. In sostanza, nella sentenza vi sarebbe stato un errore di fatto derivato dalla falsa percezione della realtà processuale che ha portato a supporre l’esistenza di un fatto decisivo (la non ultimazione a rustico dell’immobile entro il 31 gennaio 1993) smentito dagli atti di causa e pertanto rendendo suscettibile la revocazione della decisione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
4. Posto il motivo rescissorio, il ricorrente ha poi riproposto in sede rescindente i motivi di appello respinti dal Consiglio di Stato:
a) la comunicazione di avvio del procedimento è necessaria anche per i procedimenti ad istanza di parte;
b) l’Amministrazione avrebbe potuto giungere ad escludere il completamento del manufatto alla data del 31 dicembre 1993 “solo sulla scorta di un rigoroso accertamento documentale della consistenza del manufatto… nel caso di specie del tutto mancante”. Ed infatti, mentre “il privato è tenuto a fornire un principio di prova e dunque una ricostruzione verosimile dei fatti, non così la P.A. che, detenendo il potere nel corso del procedimento sostanziale, è tenuta invece alla piena prova degli elementi fattuali su cui si fonda la legittimità del proprio operato”. Inoltre, le fotografie di un manufatto prodotte in giudizio sono prive di elementi che “ne possano attestare la riferibilità non solo al ricorrente, ma alla stessa ubicazione nel Comune di Lecce della struttura”, e quanto risultante dalla descrizione operata dalla Polizia Municipale è insufficiente, poiché la stessa “si limita a descrivere l’immobile nei suoi elementi morfologici strutturali essenziali, senza nulla dire in ordine all’inesistenza di tompagnature laterali e… la presenza di impalcature del tetto è fatto fisiologico in un immobile lasciato a rustico”;
c) qualora l’immobile non fosse già stato ultimato nelle sue strutture essenziali, tale da costituire un rustico, per un verso non sarebbe stato possibile calcolare con precisione gli oneri di oblazione dovuti; per altro verso, la Polizia Municipale non avrebbe potuto indicare i volumi abusivamente realizzati;
d) sarebbe stato necessario l’invio di comunicazione di avvio del procedimento, conclusosi con l’adozione dell’ordinanza di demolizione.
5. Il comune di Lecce si è costituito in giudizio il 22 febbraio 2018, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Il signor De. Co. ha depositato ulteriori documenti l’8 marzo 2019.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all”udienza pubblica dell’11 aprile 2019.
8. Preliminarmente, vanno evidenziate le ragioni giuridiche che possono determinare la revocazione di una sentenza precedentemente pronunciata in grado di appello, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. In particolare, si tratta di verificare in quali ipotesi possa configurarsi l’errore revocatorio descritto da quest’ultima disposizione.
8.1. In proposito, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 24 gennaio 2014 ha avuto modo di affermare che: “Mentre l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento), esso non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione”.
8.2. In altre parole, l’errore di fatto revocatorio sarebbe configurabile là dove il giudice abbia affermato la veridicità di un fatto che, sulla base delle risultanze processuali, risulti certamente falso e viceversa. Diversamente, in tutti gli altri casi, potrà al più rilevarsi un mero errore di giudizio, come tale non censurabile in sede revocatoria.
8.3. D’altra parte, la nozione di errore revocatorio è stata ulteriormente precisata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, le quali hanno statuito che: “Nel ricorso per revocazione, l’errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ., è caratterizzato dall’immediata e semplice rilevabilità, senza che sia necessario ricorrere alle diffuse argomentazioni logiche, proprie del ragionamento giuridico”. (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. V, 11 dicembre 2018, n. 6995).
8.4. Ciò significa che l’errore di fatto deve potersi rilevare ictu oculi, ossia mediante un semplice raffronto tra le affermazioni scritte del giudice e le risultanze processuali emergenti dagli atti di causa, senza necessitare di ulteriori valutazioni o ponderazioni in fatto ed in diritto.
8.5. Recentemente, questa Sezione ha poi avuto modo di puntualizzare ulteriormente che il vizio revocatorio di cui all’art. 106 c.p.a., consistente in un errore di fatto, deve necessariamente riferirsi ad un punto decisivo della causa, che non è stato oggetto di una esplicitata controversia tra le parti, consistente in un travisamento dei fatti e non in un errore di carattere valutativo del giudice che abbia posto la questione ad oggetto di una ponderata riflessione giuridica. In tal senso, è stato affermato che: “Ai fini della sussistenza del vizio revocatorio previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c., l’errore di fatto deve consistere in un travisamento di fatto, consistente in un fraintendimento avente ad oggetto un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa.” (cfr. Cons. Stato sez. IV, 5 novembre 2018, n. 6246).
8.6. In questo senso, possono richiamarsi anche ulteriori pronunce del Consiglio di Stato: sez. V, 2 agosto 2018, n. 4786 “L’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo; esso, invece, non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall’ordinamento” e Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 406. In quest’ultima sentenza è riportata una sorta di “summa” dell’intero orientamento ermeneutico che si è venuto a delineare: “Nel processo amministrativo l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa; l’errore deve inoltre apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; inoltre, non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte medesima a sostegno delle proprie conclusioni”.
9. Nello specifico va innanzitutto evidenziato che questa Sezione, con ordinanza 14 maggio 2015 n. 2456, ha disposto una verificazione volta ad accertare se il manufatto oggetto di giudizio “risultasse o meno ultimato al rustico alla data del 31 marzo 1995” e se esso sorgesse su area vincolata, precisandosi, in caso affermativo, la natura del vincolo. La relazione del verificatore è stata depositata in data 4 maggio 2016.
9.1. Il ricorrente ritiene che vi sia stato un errore di fatto nella sentenza, rilevante ai fini revocatori, in ordine alle risultanze della suddetta verificazione, in particolare per quel che riguarda, come sopra evidenziato, la data di ultimazione “a rustico” del fabbricato.
10. Tuttavia, il ricorso per revocazione dallo stesso proposto, alla luce delle indicazioni giurisprudenziali sopra indicate, è inammissibile.
10.1. In primo luogo, il presunto errore contestato dal ricorrente non riguarderebbe la percezione sensoriale del contenuto della relazione redatta in sede di verificazione, bensì la valutazione di tale contenuto operata dal giudice. In altre parole, il ricorso per revocazione propone una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio acquisito agli atti del precedente processo, che come tale, non integra, alla luce di quanto si è detto sopra, un errore revocatorio.
10.2. In ogni caso, anche a voler esaminare nel merito la doglianza di parte ricorrente, essa risulterebbe comunque infondata. L’affermazione contenuta nella relazione del verificatore su cui il ricorso di revocazione si fonda, non sembra affatto fare emergere la presenza in atti della prova dell’avvenuto completamento della costruzione. Infatti, a pag. 15 della relazione del verificatore, può leggersi che nel 2015 il corpo di fabbrica dell’edifico non risultava ancora completo (assente la tompagnatura).
11. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla spese di giudizio in favore del Comune di Lecce nella misura complessiva di euro 5.000,00(cinquemila/00) oltre agli altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere
Luca Monteferrante – Consigliere

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *