L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 25 giugno 2020, n. 4079.

La massima estrapolata:

L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.. e 395, n. 4 C.P.C., deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

Sentenza 25 giugno 2020, n. 4079

Data udienza 18 giugno 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Impugnazioni straordinarie – Revocazione – Errore di fatto rilevante – Requisiti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9922 del 2016, proposto da
Ma. Fr., Gi. Fr., rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Fr., Do. Lo., con domicilio eletto presso lo studio Fl. Ia. in Roma, via (…);
contro
Ga. Ga. non costituita in giudizio;
Gi. Ga.i, rappresentata e difesa dall’avvocato Pa. Co., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Fe. Ba. in Roma, via (…);
nei confronti
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV n. 02010/2016, resa tra le parti, concernente accertamento legittimità dei lavori intrapresi a seguito di denuncia inizio attività per la realizzazione di un manufatto
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gi. Ga.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati come da verbale, ai sensi dell’art. 4 d.l. 28/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti in revocazione Fr. Ma. e Gi. sono proprietari di edificio adibito ad albergo il quale – come accertato costantemente nell’ambito di un complesso contenzioso civile – viola le distanze minime ex D.M. 1444/1968 dal vicino immobile ora di proprietà della parte intimata Ga. Gi. quale avente causa di Ga. Ga.
Nel 2003 sulla base di D.I.A. non opposta dal comune i ricorrenti hanno ulteriormente costruito un locale tecnico (deputato ad ospitare essenzialmente una pompa sollevamento acque reflue).
Con ricorso al TAR Bologna la signora Ga. ha impugnato il titolo tacito, rilevando che anche la nuova costruzione violava le distanze minime da parete finestrata del suo immobile.
Con sentenza TAR Bologna n. 57 del 2013 il ricorso é stato accolto.
La parte soccombente ha impugnato la decisione del TAR avanti al Consiglio di Stato con appello che la sentenza revocanda ha respinto.
Di tale sentenza i ricorrenti Fr. richiedono la revocazione con il ricorso all’esame deducendo l’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorso quel giudicante.
Si è costituita la parte intimata Ga. Gi. che insiste per l’inammissibilità della domanda ed eccepisce peraltro la nullità della notificazione del gravame perché (dopo oltre un anno dalla morte della dante causa e originaria ricorrente) è stato notificato agli eredi impersonalmente presso l’ultimo domicilio della defunta Ga. Ga..
Le Parti hanno depositato memorie insistendo nelle già rappresentate conclusioni.
La intimata ha altresì depositato memoria di replica.
Alla udienza del 18 giugno 2020, svoltasi in videoconferenza da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso in revocazione è palesemente inammissibile, il che consente di non approfondire l’eccezione della parte intimata relativa alla irritualità della notificazione dello stesso.
Con l’unico motivo i ricorrenti deducono l’errore di fatto revocatorio in cui è incorso il giudicante, non avvedendosi del fatto che – come comprovato dal materiale istruttorio e dalle foto dei luoghi ritualmente depositate nel corso del giudizio amministrativo – il locale tecnico da essi edificato non fronteggia l’immobile Ga. e non interferisce in alcun modo con l’apertura sulla parete dell’immobile stesso prospiciente la via Ponte Albano.
Non trattandosi dunque di pareti frontistanti, ne segue l’inapplicabilità delle norme sulle distanze tra pareti finestrate ex art. 9 DM 1444/1968.
Prima di procedere nell’esame, appare necessario ribadire che – per costante giurisprudenza – l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.. e 395, n. 4 C.P.C., deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa. (ad es. V Sez. 8245 del 2019).
Nel caso all’esame sussiste il requisito da ultimo evocato, in quanto l’errore addebitato alla sentenza impugnata sarebbe senza dubbio decisivo.
E tuttavia il motivo è completamente inammissibile, in quanto l’errore dedotto attiene al punto centrale e sostanzialmente unico della controversia e cioè all’esistenza dei presupposti per l’applicabilità delle norme sulle distanze tra pareti finestrate: ne deriva che le conclusioni cui è pervenuta la sentenza revocanda costituiscono il frutto di una valutazione e di una scelta motivata del giudice tra le due contrapposte tesi delle Parti.
Conclusioni di questo tipo non sono dunque aggredibili col rimedio revocatorio dedotto in quanto esse – proprio perchè investono il punto controverso – non sono il frutto diretto di una attività percettiva ma costituiscono il precipitato di una attività valutativa delle risultanze documentali, di una attività cioè che va oltre il livello della percezione materiale di quanto emergente dal complesso probatorio disponibile per involgere l’interpretazione giuridica di esso e la scelta all’esito della quale il giudice stabilisce la fondatezza di una delle tesi difensive contrapposte.
In conclusione, si ribadisce, l’errore revocatorio deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; esso è configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento; in sostanza l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali, restandone invece estranea la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice; si versa pertanto nell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo; se ne esula allorché si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita. (cfr. tra le recenti III Sez. n. 1978 del 2020).
Applicando tali costrutti ermeneutici al caso in esame deve ricordarsi che la sentenza del TAR Bologna n. 57 del 2013 aveva accolto il ricorso Ga. rilevando in sostanza che ” il distacco di dieci metri, che prescinde dall’altezza degli edifici interessati, va calcolato con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggino, ed inoltre a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, indipendentemente anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela purché ne sussista almeno un segmento tale che l’avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro sia pure per quel limitato segmento, con la conseguenza che assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi – anche accessori -, qualunque ne sia la funzione, sempre che abbiano i caratteri della solidità, della stabilità e dell’immobilizzazione, e con la sola eccezione di sporti o aggetti di modeste dimensioni e con una finalità meramente decorativa e di rifinitura, tali cioè da potersi definire di entità trascurabile rispetto all’interesse tutelato dalla norma nella sua funzione di salvaguardia della salubrità, dell’igiene e della sicurezza. Per derivare, poi, da fonte normativa statuale, la prescrizione si presenta sovraordinata rispetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici locali ed immediatamente rilevante nei rapporti tra Amministrazione e privati e nei rapporti tra privati, nel senso che occorre disapplicare le eventuali previsioni locali difformi e considerare comunque efficace la norma di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, divenuta – per inserzione automatica – parte integrante dello strumento urbanistico, anche in sostituzione delle previsioni illegittime”.
A fronte di tale statuizione, gli appellanti Fr. hanno sostenuto (cfr. sentenza revocanda) che il fabbricato delle appellate è edificato sul confine secondo una linea spezzata e nella parte in cui è realizzato in aderenza il manufatto oggetto della d.i.a. ha parete cieca, mentre nell’altra parte presenta una “piccola luce irregolare…interdetta all’affaccio da una grata con rete”, e quindi tale parete non può considerarsi “finestrata”.
La sentenza revocanda ha, in estrema sintesi, disatteso tale motivo di impugnazione, affermando che ” E’ infatti del tutto evidente che il fabbricato appartenente alle appellate ha un fronte unico, ancorché non in linea retta, seguendo la linea spezzata del confine, e in realtà la c.d. luce tale non è, trattandosi di veduta ad altezza d’uomo ancorché protetta da una grata, che non presenta quindi i requisiti tipici delle luci in quanto consente comunque di inspicere sul fondo vicino, secondo la chiara classificazione di cui all’art. 900 cod. civ., a tenore del quale:
“Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”.
Ne consegue da un lato che la sentenza impugnata ha statuito sul punto controverso, il che come si è detto preclude ogni ipotesi di errore percettivo aggredibile con la revocazione; dall’altro che chiaramente i ricorrenti in revocazione altro non fanno che ribadire la loto tesi difensiva, già argomentatamente disattesa dal TAR prima e dal Consiglio di Stato poi.
Essi dunque in realtà, attraverso lo schermo della revocazione, mirano ad introdurre un ulteriore grado di giudizio sulla questione controversa, il che non è consentito dall’ordinamento.
Il ricorso in revocazione va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come per legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna Gi. Fr. e Ma. Fr. in solido al pagamento in favore di Ga. Gi. di euro 10.000,00 (diecimila/0) oltre spese generali IVA e CPA per spese e onorari del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020 con l’intervento in videoconferenza dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente, Estensore
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere
Giuseppa Carluccio – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *