Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 luglio 2022| n. 22957.
Errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici
L’errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una operazione è deducibile in sede di legittimità, poiché, a differenza dell’errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, suscettibile di correzione con la procedura di cui agli articolo 287 ss. cod. proc. civ., si risolve in un vizio logico della motivazione ai sensi dell’articolo 360, n. 5, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato la domanda con la quale parte ricorrente aveva chiesto di accertare, in relazione ad un immobile dalla stessa acquistato in occasione di un’asta pubblica indetta dalla controricorrente amministrazione comunale, la sussistenza del vizio previsto dall’articolo 1538 cod. civ. – a norma del quale nella vendita “a corpo” si fa luogo a diminuzione del prezzo quando la misura reale dell’immobile è inferiore di un ventesimo rispetto a quella indicata in contratto – sul rilievo che la superficie effettiva dell’appartamento era inferiore rispetto alla metratura indicata nell’avviso d’asta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2399; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 gennaio 2013, n. 795).
Ordinanza|22 luglio 2022| n. 22957. Errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici
Data udienza 1 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Impugnazioni – Errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una operazione – Deducibilità in sede di legittimità – Vizio logico della motivazione – Correzione con la procedura regolata dagli articoli 287 ss. c.p.c. – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28776/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SALERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 548/2017 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 6/6/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 1 giugno 2022.
FATTI DI CAUSA
1.1. La corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda con la quale (OMISSIS) aveva chiesto di accertare, in relazione all’immobile acquistato dalla stessa in occasione di un’asta pubblica indetta dal Comune di Salerno, la sussistenza del vizio previsto dall’articolo 1538 c.c. sul rilievo che la superficie effettiva dell’appartamento, pari a mq. 114,40, era inferiore alla metratura di mq. 130 indicata nell’avviso d’asta.
1.2. La corte, in particolare, dopo aver premesso che la vendita, come sostenuto dall’attrice e riportato nel contratto, era “a corpo”, e che, a norma dell’articolo 1538 c.c., l’accoglimento della domanda richiedeva, pertanto, l’esistenza di una sproporzione nel prezzo pari ad un ventesimo, ha ritenuto, per un verso, che la superficie “contrattuale” dell’immobile, come si evince dal contratto e dalle planimetrie allegate nonche’ dalla nota dell’ufficio demanio e patrimonio del Comune in data 4/1/2013, e’ pari, compresi i balconi (calcolati al 25%), a 127 mq e, quindi, al netto dei balconi, a 123 mq, e, per altro verso, che la superficie effettiva dell’immobile e’ pari a mq. 118,40, ed ha, quindi, escluso, “applicando la franchigia del ventesimo”, la sussistenza dei presupposti per riconoscere la riduzione del prezzo richiesta dall’acquirente.
1.3. In effetti, dopo aver premesso che: – l’estensione effettiva dell’immobile risulta dalla perizia di parte depositata dall’attrice, dalla quale si evince che la stessa, “senza considerare i balconi”, e’ pari a mq. 114,40; – le conclusioni del perito di parte sono state contestate dal Comune “unicamente in ordine al computo nella misura del 50% o per intero dei muri esterni”; – la misurazione contrattuale di mq 127 comprende (ad onta di quanto sul punto affermato dall’appellata) i balconi; la corte ha ritenuto che la superficie effettiva risulta pari a mq 118,40 e che la franchigia prevista dalla legge (pari a mq. 116,85) non risulta, pertanto, superata.
1.4. (OMISSIS), con ricorso notificato il 30/11/2017, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.
1.5. Il Comune di Salerno ha resistito con controricorso.
1.6. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando il vizio motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza del vizio previsto dall’articolo 1538 c.c. senza, tuttavia, considerare che, a fronte dei dati che la stessa corte ha utilizzato quali parametri, la superficie effettiva dell’immobile era inferiore di oltre un ventesimo rispetto a quella dichiarata nel titolo.
2.2. Ed infatti, ha osservato la ricorrente, se si confrontano la superficie effettiva dell’immobile, pari a 114,40 mq senza balconi, e quella indicata nel contratto, pari a 127 mq compresi i balconi e quindi, esclusi i balconi (pari a 4 mq), a 123 mq, si ricava che la misura effettiva dell’immobile e’ inferiore rispetto alla soglia limite prevista dall’articolo 1523 c.c..
2.3. La corte d’appello, invece, ha erroneamente posto a raffronto la superficie contrattuale netta dell’immobile (esclusi i balconi), pari a mq 123 (e cioe’ 127 mq – 4 mq di balconi), con quella della superficie contrattuale lorda (compresi i balconi), pari a mq. 118,40 (114,40 mq + 4 mq di balconi).
2.4. Al contrario, ha proseguito la ricorrente, occorre confrontare il dato netto di mq 123 (esclusi i balconi) con quello netto di mq 114,40 (esclusi i balconi) ovvero il dato lordo di mq 127 (compresi i balconi) con quello parimenti lordo di mq 118,40 (compresi i balconi). E tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, la misura reale dell’immobile supera la franchigia di un ventesimo prevista dall’articolo 1538 c.c., che e’ pari, nel primo caso (dati netti), a mq 6,15 e, nel secondo caso (dati lordi), a mq 6,35.
2.5. La corte d’appello, quindi, non ha considerato il dato decisivo offerto dalla perizia di parte, ossia che la superficie reale netta dell’immobile e’ pari a mq 114,40, e che tale dato doveva essere raffrontato con la superficie netta dell’immobile che la stessa corte ha indicato in mq 123.
3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 1538 c.c., articolo 116 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza del vizio previsto dall’articolo 1538 c.c. senza, tuttavia, considerare che, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, la superficie reale ed effettiva dell’immobile, pari a mq 114,40, supera la franchigia di un ventesimo prevista dall’articolo 1538 c.c., con la conseguente falsa applicazione della relativa norma.
4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini e nei limiti che seguono.
4.2. La corte d’appello, infatti, ha escluso la sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 1538 c.c., a norma del quale nella vendita a corpo si fa luogo a diminuzione del prezzo quando la misura reale dell’immobile e’ inferiore di un ventesimo rispetto a quella indicata in contratto, rilevando, per un verso, che la superficie “contrattuale” dell’immobile e’ pari, al netto dei balconi, a 123 mq, per cui la soglia di un ventesimo corrisponde a 116,85 mq, e, per altro verso, che la superficie effettiva dell’immobile e’ pari a 118,40 mq.
4.3. Sennonche’, come ha correttamente denunciato la ricorrente, la corte d’appello, cosi’ facendo, ha finito per confrontare misure che, alla luce dei suoi stessi accertamenti in fatto, risultano tra loro disomogenei, vale a dire, da una parte, la misura della superficie contrattuale al netto dei balconi, pari a 123 mq (a fronte di una superficie contrattuale comprensiva dei balconi di 127 mq), determinando la soglia limite in 116,85 mq (123:20=6,15; 123-6,15=116,85), e, dall’altro lato, la misura della superficie effettiva dell’immobile, pari a 118,40 mq, la quale, pero’ (essendo la somma di quella indicata nella perizia di parte, pari a 114,40 mq, senza balconi, e la misura dei balconi, pari a 4 mq: 114,40+4=118,40), e’ la superficie effettiva comprensiva dei balconi.
4.4. Ed e’ noto che l’errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una operazione e’ deducibile in sede di legittimita’, poiche’ (a differenza dell’errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, suscettibile di correzione con la procedura di cui agli articoli 287 ss. c.p.c.) si risolve in un vizio logico della motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 795 del 2013; Cass. n. 2399 del 2018).
5. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Salerno che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Salerno che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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