Eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 5 giugno 2019, n. 15303.

La massima estrapolata:

L’eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell’art. 2959 c.c. deve intendersi nel senso che l’ammissione del fatto che l’obbligazione non è stata estinta comporta il rigetto dell’eccezione, ma non, al contrario, che l’aver sollevato l’eccezione di prescrizione determini l’ammissione del fatto costitutivo del debito

Ordinanza 5 giugno 2019, n. 15303

Data udienza 21 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13956-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2019 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Bologna, adito ex articolo 702 bis e Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 dall’avv. (OMISSIS), con ordinanza 15.3.2018 ha respinto la domanda di pagamento di compensi avanzata dal professionista nei confronti della cliente (OMISSIS) in relazione alle attivita’ espletate nei due gradi di un giudizio civile.
Il giudice di merito ha fondato la sua decisione sulla prescrizione presuntiva eccepita dalla convenuta.
Contro tale ordinanza ricorre per cassazione l’avvocato (OMISSIS).
Resiste con controricorso la cliente.
Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza e il ricorrente ha depositato una memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo l’avvocato (OMISSIS) denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3,la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2959 c.c. e articolo 115 c.p.c. dolendosi dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva. A dire del ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto trarre argomenti validi per respingere l’eccezione proprio dal fatto che la (OMISSIS) non aveva ammesso di non avere estinto l’obbligazione. Richiama il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c. che, a suo dire, doveva prevalere sulla presunzione di avvenuto pagamento, ed evidenzia in proposito che la cliente, avendo dichiarato di non avere ricevuto le due missive di sollecito del 2013 e di non ricordare la raccomandata del 12.1.2016, non ne ha contestato neppure implicitamente il contenuto e quindi ha implicitamente ammesso la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere. Secondo il ricorrente, quindi, l’assenza di contestazione sulle sue allegazioni da un lato prova indirettamente la fondatezza delle pretese e dall’altro puo’ essere letta come ammissione implicita dell’esistenza del credito.
Il ricorso e’ manifestamente infondato.
Come piu’ volte affermato da questa Corte, a norma dell’articolo 2959 c.c., l’eccezione di prescrizione presuntiva e’ incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non e’ stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando detta contestazione l’implicita ammissione che l’obbligazione non e’ stata estinta (Sez. 2, Sentenza n. 2977 del 16/02/2016 Rv. 638730 in motivazione; Cass., Sez. II, 13 marzo 1989, n. 1266; Cass., Sez. Lav., 14 giugno 1999, n. 5910; Casa., Sez. I, 5 aprile 2006, n. 7883);
Si e’ altresi’ affermato che la contestazione, da parte del presunto debitore, del quantum della pretesa contro di lui azionata implica l’ammissione della mancata estinzione dell’obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell’articolo 2959 c.c., il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore (ex plurimis, Sez. 2 -, Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017 Rv. 646603 soprattutto in motivazione; Cass. 16/02/1988 n. 1633; id., 27/11/1999, n. 13291; id. 07/04/2005, n. 7277; id. 15/12/2009, n. 26219; id. 21/06/2010, n. 14927; id. 15/05/2015, n. 7527).
La prescrizione presuntiva si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come invece la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente l’articolo 2959 c.c. stabilisce che l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette. di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze tutte incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l’avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell’obbligazione v. (Sez. 2 -, Ordinanza n. 30058/2017 cit.).
E ancora, l’eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell’articolo 2959 c.c. deve intendersi nel senso che l’ammissione del fatto comporta il rigetto dell’eccezione, ma non, al contrario, che l’aver sollevato l’eccezione di prescrizione determini l’ammissione del fatto costitutivo del debito (Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015 (Rv. 635826; Sez. 2, Sentenza n. 26219 del 15/12/2009 Rv. 610971; Cass. 634/2000).
Nel caso in esame, il tribunale, nel ritenere fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva, si e’ attenuto ai suddetti principi, avendo accertato (v. pag. 5):
a) che la convenuta “ha formulato l’eccezione di prescrizione senza entrare nel merito e senza ammettere che l’obbligazione non sia stata estinta”;
b) che “di per se’ l’eccezione di prescrizione non determina l’ammissione del fatto costitutivo del debito e quindi non equivale a riconoscimento del debito (cass. 13401/2015; cass. 634/2000)”.
La dedotta violazione di legge, dunque, non ricorre.
Piuttosto, e’ la critica del ricorrente che si discosta dai principi citati laddove propone di desumere dalla mera formulazione dell’eccezione di prescrizione presuntiva un riconoscimento del debito, sol perche’ la cliente non ha preso posizione sulle missive da lui spedite (ed in effetti dalla sentenza impugnata a pag. 2 risulta che tali documenti sono stati menzionati dalla convenuta solo per provare inidoneita’ degli stessi ad interrompere la prescrizione). Cosi’ facendo, il ricorrente sollecita un inammissibile sindacato sulla motivazione, definita “illogica e contraddittoria” (cosi’ testualmente a pag. 6 del ricorso) e suggerisce (v. pag. 9) una alternativa ricostruzione delle risultanze processuali (“l’assenza di contestazioni sulle allegazioni svolte dall’odierno ricorrente deve (puo’) essere letta anche come un’ammissione implicita dell’esistenza del credito”).
Infine, si impone un’ultima notazione per rispondere alle argomentazioni (sviluppate anche in memoria) sulla prevalenza del principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c., rimarcandosi che l’aver sollevato l’eccezione di prescrizione non determina l’ammissione del fatto costitutivo del debito e che il chiaro tenore della risultanza alla quale parte ricorrente attribuisce il valore di ammissione contraria alla prescrizione presuntiva era invece perfettamente coerente con i presupposti dell’istituto (il richiamo alle missive, come accertato dal giudice di merito, era stato infatti operato dalla cliente al solo fine di escludere l’idoneita’ ad interrompere la prescrizione, ma senza prendere posizione ne’ entrare nel merito del loro contenuto).
Il rigetto del ricorso e’ pertanto inevitabile e comporta l’addebito delle spese del presente giudizio alla parte soccombente.
Rilevato infine che il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro. 3.200,00 di cui Euro. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.

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