Corte di Cassazione, penale, Sentenza|23 febbraio 2021| n. 6978.
E’ legittimo il sequestro conservativo a richiesta della parte civile di beni di proprietà dell’imputato, dopo la sentenza di condanna in primo grado al risarcimento del danno in forma generica ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, attesa la diversa natura e finalità del rimedio cautelare – non costituente titolo esecutivo in quanto posto a garanzia dei diritti derivanti dalle statuizioni civili della sentenza penale – e di quello esecutivo fondato sulla condanna provvisionale.
Sentenza|23 febbraio 2021| n. 6978
Data udienza 1 dicembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Misure cautelari – Sequestro conservativo dei beni di proprietà dell’imputato – Legittimità – Imputato già condannato all’esito del giudizio di primo grado – Risarcimento del danno in forma generica – Pagamento del danno di una provvisionale immediatamente esecutiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MARZO Giuseppe – Presidente
Dott. ROMANO Michele – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere
Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS), parte offesa nel procedimento c/:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/12/2019 del TRIBUNALE del RIESAME di BERGAMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. PERLA LORI che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, datato35.12.2019, il Tribunale del Riesame di Bergamo ha annullato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo il 2.8.2019 con cui, su istanza della parte civile Fallimento (OMISSIS), si era disposto il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di proprieta’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente Presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore di fatto della fallita, sino alla concorrenza del credito per l’importo di 3 milioni di Euro, in seguito alla condanna di costoro per i reati di concorso in bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e bancarotta societaria, nonche’ di concorso in tentato furto aggravato dei macchinari custoditi all’interno dei capannoni della societa’ in decozione.
L’annullamento si basa sulla considerazione che il sequestro conservativo e’ stato emesso in relazione ad un credito insuscettibile di tutela cautelare perche’ gia’ supportato da un titolo esecutivo: la condanna generica al risarcimento del danno alla parte civile e’ stata accompagnata dalla condanna ad una provvisionale provvisoriamente esecutiva quantificata in 3 milioni Euro anch’essa.
2. Avverso l’ordinanza predetta ha proposto ricorso la parte civile suddetta tramite il difensore, avv. (OMISSIS), deducendo un unico motivo con cui censura il vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 316 c.p.p. ed agli articoli 539 e 540 c.p.p. La parte civile contesta la ragione dell’annullamento, rappresentando che la sentenza penale di condanna, contenente, altresi’, la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile e la condanna al pagamento di una provvisionale nei limiti in cui sia stata raggiunta la prova del danno stesso, e’ provvisoriamente esecutiva quanto a tale ultima statuizione; tuttavia tale esecutivita’ provvisoria non puo’ passare in giudicato autonomamente, ma si stabilizzera’ solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza civile in cui lo specifico capo di sentenza sara’ assorbito nella liquidazione del danno (si citano Sez. 6, n. 50746 del 2014 e Sez. 2, n. 49016 del 2014).
Viceversa, il sequestro conservativo non e’ qualificabile come titolo esecutivo ma svolge la funzione di assicurare beni determinati all’azione esecutiva per il tempo in cui il creditore potra’ esercitarla sulla base di un titolo esecutivo; e cio’ avviene mediante l’anticipazione al momento dell’attuazione del sequestro di effetti analoghi a quelli svolti dal pignoramento.
In tal senso si fa richiamo a Sez. 1, n. 45343 del 19/9/2019, C, Rv. 277916, che ha stabilito non costituisca duplicazione di titoli esecutivi l’emissione – dopo la sentenza di primo grado recante condanna generica dell’imputato a risarcire il danno alla parte civile, con contestuale previsione in favore di questa di una provvisionale immediatamente esecutiva – di un sequestro conservativo sui beni e sui crediti del predetto a richiesta della stessa parte civile, atteso che il sequestro non e’ titolo esecutivo, esplicando solo una funzione di garanzia dei diritti derivanti alla parte civile dalle statuizioni civili della sentenza penale e dalle decisioni della futura sentenza civile di condanna dell’imputato al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Perla Lori ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, sottolineando la diversita’ tra la misura cautelare reale e la condanna alla provvisionale, sebbene provvisoriamente esecutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. L’annullamento si basa sulla considerazione che il sequestro conservativo e’ stato emesso in relazione ad un credito gia’ supportato da un titolo esecutivo, la cui presenza, secondo il provvedimento impugnato, determinerebbe l’impossibilita’ di accedere anche alla tutela cautelare.
Tale impostazione sconta un pregiudizio di fondo che prescinde dalla considerazione della differente ratio dei due istituti in gioco e delle loro differenti finalita’, quasi che la condanna alla provvisionale provvisoriamente esecutiva inglobasse le esigenze di tutela cautelare.
Ed invece, condivisibilmente, e’ stato sostenuto dalla difesa della parte civile ricorrente che i due rimedi operano su piani distinti che possono eventualmente concorrere.
Come noto, la sentenza penale di condanna che, in accoglimento della domanda esercitata dal soggetto costituitosi parte civile nel processo penale al fine di ottenere il risarcimento del danno a lui derivato dal reato della cui commissione l’imputato e’ accusato, disponga la condanna generica di quest’ultimo a risarcire il danno arrecato, con rimessione delle parti al giudice civile per la liquidazione del suo equivalente pecuniario, nonche’, su richiesta della stessa parte civile, condanni altresi’ l’imputato al pagamento di una provvisionale in danaro costituente parziale liquidazione di tale danno, ai sensi dell’articolo 540 c.p.p., comma 2, e’ immediatamente esecutiva quanto a tale ultima parte.
La condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile e la condanna al pagamento di una provvisionale nei limiti in cui sia stata raggiunta la prova del danno stesso rispondono ad esigenze sostanziali e “statiche” di soddisfacimento delle ragioni della parte civile nel procedimento penale, tanto che l’esecutivita’ provvisoria non puo’ passare in giudicato autonomamente, ma si stabilizzera’ solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il successivo procedimento civile a ta(fine promosso, in cui lo specifico capo di sentenza sara’ assorbito nella liquidazione del danno.
Proprio per tale ragione il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma a titolo di provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva non e’ impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261536 e Sez. 2, n. 49016 del 2014, in coerenza con Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli Rv. 186722), trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 43886 del 26/4/2019, Saracino, Rv. 277711).
Il sequestro conservativo, invece, non e’ qualificabile come titolo esecutivo (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 45343 del 19/9/2019, C, Rv. 277916, in motivazione), ma, in un’ottica cautelare, svolge la funzione “dinamica” di assicurare beni determinati all’azione esecutiva, in proiezione del tempo futuro in cui il creditore potra’ esercitarla sulla base di un titolo esecutivo.
Del resto, ai sensi dell’articolo 320 c.p.p., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile (fatto salvo quanto previsto dall’articolo 539 c.p.p., comma 2-bis, di nuova introduzione e relativo ai casi di risarcimenti per le vittime minorenni nell’ipotesi di omicidio del genitore ad opera del partner), cosi’ ricomponendosi l’apparente incongruenza derivante dal concorrere dei due rimedi.
La Cassazione civile ha affermato, in senso analogo, che il sequestro conservativo, a norma dell’articolo 686 c.p.c., si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga “sentenza di condanna esecutiva”, ma solo nei limiti del credito per il quale e’ intervenuta la condanna e non anche per l’importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro e’ stato autorizzato, perche’ gli effetti che l’articolo 2906 c.c. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento. Ne’, per l’importo per il quale non e’ intervenuta condanna esecutiva, il sequestro puo’ conservare efficacia (Sez. 3, n. 10871 del 28/6/2012, Rv. 623107).
Dunque, la diversa ragione giustificatrice e le differenti discipline nell’orbita delle quali gravitano i due rimedi concorrenti – quello della condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva, corrispondente all’anticipazione di parte di quel danno che l’imputato e’ stato condannato a risarcire alla parte civile in forma generica con la sentenza penale, e quello del sequestro conservativo sui beni e sui crediti dell’imputato quale misura cautelare di tutela del medesimo diritto di credito liquidato (sia pur solo in parte) con la pronuncia di condanna al pagamento della provvisionale, in funzione di garantire la futura azione esecutiva – depongono nel senso di consentire l’ammissibilita’ del sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di proprieta’ degli imputati, gia’ condannati, all’esito dell’affermata loro responsabilita’ penale, al risarcimento del danno in forma generica ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.
Cio’ anche se i due rimedi si sovrappongono nei crediti corrispondenti (nel caso di specie la somma di 3 milioni di Euro), a garanzia delle obbligazioni civili nascenti da reato e che solo all’esito dell’impugnazione penale, ovvero quando la condanna penale sara’ definitiva, potranno trovare compiuto soddisfacimento nel giudizio civile predisposto per la quantificazione del danno da risarcire.
3. Peraltro, e’ possibile ipotizzare anche ulteriori profili giustificativi che militano nel senso della compatibilita’ tra le due procedure volte ad assicurare il diritto della parte civile al risarcimento del danno.
Azionare la provvisionale, esperibile in forza della sua provvisoria ma immediata esecutivita’, oltre ad essere un rimedio piu’ oneroso dal punto di vista procedurale, potrebbe dare esiti in tempi piu’ lunghi e, dunque, determinare maggiori rischi di dispersione della capacita’ patrimoniale del soggetto condannato al risarcimento.
Senza dimenticare che ricorrere ad uno strumento cosi’ pervasivo nei confronti del patrimonio del debitore condannato puo’ essere controproducente anche per la parte civile, in presenza di un’impugnazione sul merito della vicenda, che, come nel caso di specie, potrebbe travolgere le sue ragioni.
Viceversa, la snellezza del rimedio cautelare e la sua verosimile maggior celerita’ determinano l’interesse del creditore a vedersi consentito l’accesso ad esso, pur in presenza di una condanna alla provvisionale esecutiva.
Le predette argomentazioni sono state molto approfondite, anche su un piano piu’ propriamente civilistico, e con specifico riguardo all’ipotesi prevista dall’articolo 539 c.p.p., comma 2-bis, dalla sentenza gia’ citata Sez. 1, n. 45343 del 2019, pronuncia in cui si e’ anche esplorato l’ulteriore aspetto ermeneutico relativo all’ammissibilita’ del sequestro conservativo a tutela di diritto di credito la cui esistenza e consistenza quantitativa costituisca oggetto di titolo esecutivo di precedente formazione in favore dello stesso creditore.
E anche tale pronuncia, come poc’anzi argomentato, ha posto in risalto che la disciplina dell’azionabilita’ del titolo esecutivo richiede tempi e procedure complesse e non immediate, concludendo per la sussistenza dell’interesse del creditore a valersi di azione cautelare anche quando sia stato in suo favore emesso titolo esecutivo di fonte giudiziale, richiamando giurisprudenza della Cassazione civile secondo cui “per le more e nelle more determinate dall’osservanza delle forme del processo di esecuzione ben puo’ essere configurato..quello stato di pericolo che la legge richiede per la concessione del sequestro conservativo..” (si richiama la motivazione di Sez. 3 civ., n. 766 del 29/4/1965, Rv. 311469 che ha affermato: “il sequestro conservativo puo’ essere domandato e concesso, nella ricorrenza degli estremi prescritti, tanto da chi non abbia ancora il titolo dichiarativo o costitutivo del credito e voglia procurarselo in relazione al compiuto sequestro, quanto da chi gia’ sia in possesso del titolo esecutivo pronto per il pignoramento, trattandosi di facolta’ concesse dalla legge a qualsiasi creditore fino alla estinzione del suo credito”).
La citata sentenza della Prima Sezione Penale evidenzia anche come tanto il codice di procedura civile (articolo 669-quater) che quello di procedura penale (articolo 317, comma 2) consentono al giudice che ha emesso la sentenza e a quello di appello di pronunciarsi sulla domanda cautelare di concessione di sequestro conservativo anche in presenza di sentenza sul merito dell’azione, esercitata in sede propria ovvero in sede penale, senza alcuna distinzione quanto ai contenuti propri della sentenza definitiva del processo di primo grado.
Il Collegio condivide le conclusioni cui perviene l’arresto predetto, secondo cui non costituisce duplicazione di titoli esecutivi l’emissione – dopo la sentenza di primo grado recante condanna generica dell’imputato a risarcire il danno alla parte civile, con contestuale previsione in favore di questa di una provvisionale immediatamente esecutiva (nella specie, ai sensi dell’articolo 539 c.p.p., comma 2-bis) – di un sequestro conservativo sui beni e sui crediti del predetto a richiesta della stessa parte civile, atteso che il sequestro non e’ titolo esecutivo, esplicando solo una funzione di garanzia dei diritti derivanti alla parte civile dalle statuizioni civili della sentenza penale e dalle decisioni della futura sentenza civile di condanna dell’imputato al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio.
4. In definitiva, all’esito dell’analisi sinora svolta, applicando i principi suddetti nel caso di specie, deve concludersi che il curatore fallimentare ha legittimamente richiesto che gli venisse riconosciuto il diritto a scegliere tra le due forme di tutela possibili in favore del fallimento e ad optare per il sequestro conservativo, senza azionare la condanna alla provvisionale immediatamente esecutiva, pur gia’ emessa nel giudizio di cognizione. Deve pertanto affermarsi che e’ legittimo il sequestro conservativo di beni di proprieta’ dell’imputato, gia’ condannato, all’esito del giudizio di primo grado, al risarcimento del danno in forma generica ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, data la diversa ragione giustificatrice e la differente natura e finalita’ del rimedio cautelare e di quello esecutivo costituito dal titolo provvisionale.
Si intende che, qualora in futuro l’azione esecutiva dovesse essere esperita, andra’ rivalutata la questione della compatibilita’ delle procedure concorrenti, anche al fine di evitare abusi nei confronti del debitore.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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