È inammissibile l’stanza cautelare del Codacons volta a ottenere l’indicazione nei bollettini quotidiani dell’emergenza Covid-19 una serie di dettagliate informazioni aggiuntive

Consiglio di Stato, Sezione terza, Decreto 8 aprile 2020, n. 1841.

La massima estrapolata:

È inammissibile l’stanza cautelare del Codacons volta a ottenere, da parte della Protezione civile, l’indicazione nei bollettini quotidiani dell’emergenza Covid-19, una serie di dettagliate informazioni aggiuntive concernenti in particolare i numeri dei deceduti a casa e negli ospedali, le concrete disponibilità di posti in terapia intensiva sul territorio nazionale, e le possibilità di trasferimento attraverso la C.R.O.S.S..

Decreto 8 aprile 2020, n. 1841

Data udienza 8 aprile 2020

Tag – parola chiave: Emergenza Covid 19 – Dati forniti dalla Protezione Civile – Percentuale calcolata tra tamponi fatti e esiti dell’aumento o diminuzione percentuale del contagi – Codacons – Accesso agli atti – Accesso civico

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3007 del 2020, proposto dal Codacons (Coordinamento delle associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore, e dall’avv. Ma. Do., il dott. Ni. Ca. e l’avv. Va. Da., rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Di As., Ma. Ma. Do., Gi. Gi., Ca. Ri. e Ma. Ra., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale nazionale del Codacons in Roma, viale (…);
contro
Dipartimento della Protezione Civile, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Presidente del Consiglio – Prof. Avv. Gi. Co., non costituiti in giudizio;
per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 2346/2020, resa tra le parti, concernente l’annullamento del provvedimento con cui vengono comunicati i dati ufficiali afferenti gli aggiornamenti sul monitoraggio della situazione COVID-19;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che questo Giudice non ritiene necessario procedere alla richiesta di audizione dell’appellante essendo preliminare l’esame dei profili di diritto implicati;
Considerato che in questa sede vengono proposte censure, avverso il decreto presidenziale appellato, relative:
– al preteso diniego, da parte delle amministrazioni resistenti, di indicare, nei due bollettini quotidiani del 25 e 26 marzo 2020 della Protezione Civile, una serie di dettagliate informazioni aggiuntive rispetto a quelle ivi riportate, e concernenti in particolare i numeri dei deceduti a casa e negli ospedali, le concrete disponibilità di posti in terapia intensiva sul territorio nazionale, e le possibilità di trasferimento attraverso la C.R.O.S.S.;
– gli atti del 27 e 28 marzo 2020 con cui sono stati riportati, sul sito ufficiale della Protezione Civile, i dati ufficiali con gli aggiornamenti della situazione Covid19 Regione per Regione, lamentando la mancanza, in detti bollettini, di alcuni dati che già formavano oggetto del ricorso principale, integrati, con i motivi aggiunti, dalla richiesta del dato della percentuale calcolata tra tamponi fatti e esiti dell’aumento o diminuzione percentuale del contagio;
Ritenuto che, ai fini preliminari della ammissibilità dell’appello contro decreto monocratico presidenziale del TAR, deve essere valutata la natura degli atti impugnati e del “bene della vita” per cui è stata proposta azione, e successivamente se vi sia, ove l’appello non fosse esaminato, la irreversibile perdita dell’oggetto dell’interesse azionato;
Ritenuto, come è correttamente statuito nel decreto impugnato, ed in quello, richiamato, numero 2299/2020 dello stesso Presidente del T.A.R. Lazio, che l’appellante reclama – secondo le disposizioni del c.d. accesso civico – il proprio diritto a conoscere, per le finalità proprie di cui CODACONS è portatore, informazioni e dati che mancano nei bollettini quotidiani pubblicati dalla Protezione Civile e contenenti la raccolta di elementi acquisiti presso le Regioni su una pluralità di dati relativi alla situazione Covid19;
Ritenuto che non vi è né un formale diniego di pubblicazione di tali ulteriori dati pretesi, né un atto provvedimentale, comunque individuato, giacché la raccolta di dati regionali per la informazione ai cittadini non esprime, né potrebbe farlo, alcun potere autoritativo pubblico;
Considerato inoltre che i dati aggiuntivi richiesti sarebbero sicuramente utili ai fini di un quadro conoscitivo per i cittadini ancora più dettagliato, ma la possibilità o meno che essi siano raccolti e poi pubblicati costituisce l’oggetto di una tipica azione di accertamento basata sul principio di trasparenza, e non può formare oggetto di una pretesa annullatoria, non essendovi alcun atto da annullare;
Considerato, infine, che i dati di cui si chiede la pubblicazione non sono di certo irreversibilmente perduti ai fini dell’azione di accertamento che con lo strumento appropriato l’appellante potrà formulare; non potrebbe – del resto – piegarsi uno strumento del processo amministrativo – cioè l’azione annullatoria – ad una finalità certamente meritevole ma estranea a detto strumento, cioè quella di disporre in tempo reale di un quadro informativo più completo rispetto a quello quotidianamente offerto dai comunicati stampa della Protezione Civile;
quest’ultima peraltro, non può che auspicare fortemente questo Giudice, avrà certamente modo di considerare, con ogni mezzo possibile compatibile con modalità e tempi dell’emergenza, anche tali auspicati elementi conoscitivi, al fine di valutarli per ciò che è il reale, primario interesse generale odierno: il contrasto e la riduzione del contagio e l’adozione delle terapie necessarie;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’appello cautelare.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 8 aprile 2020.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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