E’ inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza di sospensione lavori

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 2 ottobre 2020, n. 5784.

E’ inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza di sospensione lavori, qualora l’efficacia della stessa sia già cessata, non sussistendo alcun interesse al suo annullamento. Tra la misura di sospensione dei lavori, avente carattere preventivo e cautelare, e la misura sanzionatoria vera e propria di ripristino dello stato dei luoghi esiste infatti una completa autonomia, di tipo non solo procedimentale, ma anche sostanziale, con riferimento agli accertamenti compiuti dall’amministrazione. In altre parole, l’ordine di sospensione dei lavori non costituisce il presupposto di legittimità dell’ingiunzione a demolire, potendo quest’ultima essere emanata a prescindere dall’ordine di sospensione.

Sentenza 2 ottobre 2020, n. 5784

Data udienza 1 ottobre 2020

Tag – parola chiave: Diritto urbanistico – Edilizia – Ordinanza di sospensione dei lavori – Cessazione dell’efficacia – Inammissibilità dell’impugnazione – Autonomia della misura della sospensione dei lavori rispetto alla misura del ripristino dello stato dei luoghi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5054 del 2016, proposto da
Ri. An. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Se. Sa., con domicilio eletto presso lo studio El. Na. in Roma, piazza (…);
contro
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
nei confronti
Officina Meccanica di Pr. e Az. Snc non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria n. 388/2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – La società appellante (RI.. An. S.n. c.), titolare di un lotto in zona PIP del Comune di (omissis), ha ottenuto dallo stesso Comune la concessione edilizia n. 3802/2001 per la costruzione di un immobile ad uso artigianale e per la realizzazione, sulla part. n. 590 di proprietà dell’amministrazione, di una rampa di accesso alla sua attività, che doveva collegare la zona industriale (omissis) 2000 con quella oggetto dell’intervento a completamento della viabilità della zona.
Tale rampa è stata realizzata nell’anno 2001.
2 – L’appellante riferisce che:
1. a) il Comune di (omissis), al fine di ripristinare lo stato originario della rampa, deterioratasi con il suo utilizzo, ha emesso il permesso di costruire n. 1022/2010, per la sistemazione della rampa e la realizzazione di un muro di contenimento finalizzato a porla in sicurezza;
2. b) lo stesso Comune ha poi emesso il provvedimento n. 37/2011, con il quale ha annullato le concessioni edilizie n. 3802/2001 e n. 1022/2010, per poi annullarlo, con il provvedimento n. 38/2011 che ha disposto il ripristino della rampa secondo la concessione edilizia n. 3802/2001;
3. c) tali provvedimenti sono stati oggetto di contenzioso innanzi al T.A.R. per l’Umbria, conclusosi con le sentenze n. 449/2013 e n. 64/2014 (passate in giudicato), che sanciscono la piena validità della concessione edilizia n. 3802/2001 quale unico titolo legittimamente emesso per la realizzazione della rampa e, per conseguenza, il diritto dell’appellante di mantenere la rampa nei termini previsti in tale concessione;
4. d) a seguito del sopralluogo del 10 ottobre 2014 è stato adottato il provvedimento di sospensione lavori n. 26 del 16 ottobre 2014, in quanto i lavori medio tempore effettuati per la rampa ed il muro di contenimento sarebbero risultati difformi rispetto al titolo edilizio ed alle relative prescrizioni.
3 – Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato avanti il T.A.R. per l’Umbria.
L’appellante riferisce inoltre che nelle more del ricorso: da un lato, il direttore dei lavori (che a suo tempo si era occupato della realizzazione della rampa stessa) aveva depositato in data 12 novembre 2014 la relazione con cui si illustravano le modalità di intervento al fine di rendere la rampa conforme rispetto al titolo edilizio; dall’altro, veniva adottato un nuovo provvedimento con il quale, dopo avere effettuato un nuovo sopralluogo, si riteneva insufficiente l’elaborato inviato dal tecnico incaricato in ottemperanza al precedente ordine di sospensione lavori e, nell’effettuare una nuova valutazione circa lo stato di difformità della suddetta opera, si stabiliva un nuovo termine di trenta giorni per l’invio di un elaborato più accurato rispetto a quello del 12 novembre 2014.
4 – Con la sentenza n. 388/2016, il T.A.R. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso “dal momento che, a prescindere dall’incidenza che abbia potuto avere o meno sul procedimento l’elaborato fornito dal tecnico incaricato a seguito della sospensione lavori del 16 ottobre 2014, il nuovo provvedimento in data 24 marzo 2015, ad ogni buon conto: a) effettua una nuova e più approfondita valutazione circa la difformità edilizia dell’intervento in discussione (dimensioni rampa, violazione della prescrizioni della concessione del 2001 e di quella del 2011); b) ritiene a tal fine largamente insufficienti le soluzioni individuate dal tecnico incaricato in data 12 novembre 2011; c) assegna un nuovo termine per la presentazione di un più approfondito elaborato circa lo stato di fatto e circa gli interventi di ripristino da mettere in opera; d) pur utilizzando una formula ambigua (“la presente fa seguito ed integra il procedimento già avviato con l’ordinanza 26/2014”) esso costituisce nella sostanza una rinnovazione del precedente ordine di sospensione n. 26 del 2014 (venuto nelle more a scadenza per effetto dei termini di cui all’art. 27, comma 3, del DPR n. 380 del 2001). Di qui la sussistenza di un nuovo provvedimento dotato di rinnovata efficacia lesiva (sia per le nuove e più approfondite valutazioni sia per le ulteriori statuizioni in esso contenute) che in quanto tale onerava la società ricorrente riguardo alla presentazione, quanto meno, di un atto di motivi aggiunti ai sensi dell’art. 43 c.p.a.”.
5 – Con l’appello avverso tale sentenza si contesta tale statuizione, deducendo che: a) la sospensione di cui al provvedimento n. 26/2014, oggetto di impugnazione, sarebbe stata disposta senza che vi fosse alcun lavoro in corso; b) al provvedimento di sospensione n. 26/2014 non ha fatto seguito alcun provvedimento repressivo da parte del Comune di (omissis) nei 45 giorni successivi come previsto dall’art. 27 del TU n. 380/01; c) l’atto n. 4286 del 24 marzo 2015, che il TAR Umbria con la sentenza impugnata assume avrebbe dovuto essere gravato con motivi aggiunti, poiché reiterativo della sospensione e, quindi, non repressivo, non avrebbe dovuto essere impugnato, in quanto impugnabile sarebbe stato unicamente il provvedimento sanzionatorio e repressivo (che non v’è stato) da adottare a seguito del provvedimento di sospensione.
6 – L’appello è infondato.
A prescindere dai fatti che hanno caratterizzato la vicenda, anche a seguito della proposizione del ricorso, in conformità alla giurisprudenza assolutamente dominante, deve ritenersi inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza di sospensione lavori, qualora l’efficacia della stessa sia già cessata, non sussistendo alcun interesse al suo annullamento (ex multis Cons. St., Sez. V, 29 novembre 2004, n. 7746).
6.1 – Il fatto che al provvedimento di sospensione non sia seguita l’ordinanza di demolizione è del tutto irrilevante.
Al riguardo, deve osservarsi che tra la misura di sospensione dei lavori, avente carattere preventivo e cautelare, e la misura sanzionatoria vera e propria di ripristino dello stato dei luoghi esiste una completa autonomia, di tipo non solo procedimentale, ma anche sostanziale, con riferimento agli accertamenti compiuti dall’amministrazione.
In altre parole, l’ordine di sospensione dei lavori non costituisce il presupposto di legittimità dell’ingiunzione a demolire, potendo quest’ultima essere emanata a prescindere dall’ordine di sospensione. Ne consegue, a maggior ragione, l’improcedibilità del ricorso avverso l’ordinanza di sospensione per carenza di interesse, in conformità alla giurisprudenza espressasi in casi analoghi (ex multis, Cons. St., sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3115).
6.2 – Alla luce delle considerazioni che precedono resta assorbita la questione circa la portata del provvedimento n. 4286 del 24/3/2015, il quale, in ogni caso, come evidenziato dal T.A.R. effettuata una rinnovata e più ampia valutazione dell’abuso, superando in riferimento a tale aspetto il precedente provvedimento oggetto del presente giudizio.
7 – E’ infine infondata anche la censura con la quale si contesta la liquidazione delle spese di lite in base alla c.d. soccombenza virtuale, posto che il T.A.R. non ha pacificamente svolto l’esame del merito del ricorso, non potendosi pertanto che fare applicazione del detto criterio al fine di statuire sulle spese di lite, trattandosi di un capo necessario della sentenza anche in assenza di specifica domanda di parte.
7.1 – Ad una valutazione complessiva della vicenda le spese del presente grado di giudizio possono invece essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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