È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di sospensione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 10867

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di sospensione

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento inidoneo al passaggio in giudicato avverso il quale l’ordinamento appresta il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.

Ordinanza|| n. 10867. È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di sospensione

Data udienza 6 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. – Ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. – Assenza del carattere della decisorietà – Ricorso per cassazione – Esclusione

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10693/2022 R.G. proposto da:

(OMISSIS), domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));

– controricorrente –

avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CUNEO nel procedimento R.G. n. 273/2016 depositata il 13/12/2021.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023, dal Consigliere relatore, Cristiano Valle, osserva quanto segue.

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di sospensione

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi, avverso l’ordinanza, resa in data 9 – 13/12/2021, nel procedimento iscritto al n. 273 R.G. del 2016, con la quale il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, ha ritenuto inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo esecutivo ai sensi dell’articolo 624-bis c.p.c., rilevando che il reclamo non e’ ammesso, a differenza di quanto previsto dall’articolo 624 c.p.c. (e dunque e’ escluso) e che, comunque, sarebbe tardivo per il mancato rispetto del termine di venti giorni.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.p.a.

Per l’adunanza camerale del 6/02/2023 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

Non risulta il deposito di memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Tutti e tre i motivi deducono violazione e fala applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’articolo 624-bis c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo; il terzo mezzo deduce anche violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Il ricorso e’ inammissibile alla luce della pacifica giurisprudenza (Cass. n. 25411 del 10/10/2019 Rv. 655372 – 01), condivisa dal Collegio e alla quale si intende assicurare continuita’, secondo cui: “e’ inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell’esecuzione ex articolo 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorieta’ per essere sempre in facolta’ delle parti l’introduzione del giudizio di merito sull’opposizione esecutiva”.

Il richiamato orientamento vale a maggior ragione nel caso in esame, nel quale la (OMISSIS) aveva reclamato al Collegio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di rigetto dell’istanza del creditore di sospensione del processo esecutivo, di cui all’articolo 624-bis c.p.c., in quanto il provvedimento non e’ idoneo al passaggio in giudicato e in quanto l’ordinamento appresta altri rimedi, quali l’opposizione agli atti esecutivi, come evidenziato dallo stesso provvedimento in questa sede impugnato.

La violazione dell’articolo 7 della carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea non e’, peraltro, in alcun modo plausibilmente argomentata e, in ogni caso, non sarebbe utilmente esaminabile in considerazione dell’inappropriato strumento processuale con il quale l’argomentazione e’ proposta.

Il ricorso e’ dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l’attivita’ processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, stante l’inammissibilita’ dell’impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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